Referendum sociali, ambientali e per la scuola di tutti
ART.
35
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2002, n. 51)
I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito: "Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previste dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione dell'art.35, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"?
ART.
18
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2002, n. 51)
I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare
abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione
e in applicazione della legge
25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito: "Volete voi, al fine
di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previsti
dall'art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione:
dell'art. 18, comma primo, legge
20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della liberta'
e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alle sole
parole "che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio reparto autonomo
nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di
quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo",
e all'intero periodo successivo che recita "Tali disposizioni si applicano
altresi' ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito
dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole
che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche
se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore,
che occupa alle sue dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro";
dell'art 18, comma secondo, legge
20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della liberta'
e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Ai fini
del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene
conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota
di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo
delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore
di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale";
dell'art. 18, comma terzo, legge
20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della liberta'
e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Il computo
dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti
che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie";
dell'art. 2, comma primo, legge
11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali",
che recita "I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non
imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge
15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici
lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro
dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art.
18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti
all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
11 luglio 1966, n. 604, cosi' come modificata dalla presente legge. Sono
altresi' soggetti agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori
computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge,
sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
11 luglio 1966, n. 604, cosi' come modificata dalla presente legge. Sono
altresi' soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro
che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto
dell'art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge.";
dell'art. 2, comma terzo, legge
11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali",
che recita "l'art. 8 della legge
15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente: quando risulti accertato
che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro
il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennita'
di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati,
alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro,
al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta
indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per il prestatore di
lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilita' per il
prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore
di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro";
dell'art. 4, comma primo, legge
11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali",
limitatamente al periodo che cosi' recita "La disciplina di cui all'art.
18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova
applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono
senza fini di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione
ovvero di religione o di culto."?
ELETTRODOTTO
COATTIVO
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2002, n. 96)
I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare
abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione
e in applicazione della legge
25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata
la servitù di elettrodotto stabilita: dall'art. 119 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale stabilisce: "Ogni proprietario
è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche
aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente
l'autorizzazione dall'autorità competente";
nonché dall'art.
1056 del codice civile: "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio
per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformità delle leggi
in materia."?".
I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250, 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, limitatamente alla seguente parte: Art. 5, lettera h) limitatamente alle parole: "usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate," e alle parole "Il Ministro per la sanità con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo."?
INCENERITORI
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2002, n. 108)
I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare
abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione
e in applicazione della legge
25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito:
"Volete che sia abrogato il decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio, limitatamente alle seguenti parti, non previste
dalle medesime direttive delle disposizioni di cui al Capo I - Principi generali
e al Capo V - Procedure semplificate del titolo I - Gestione dei rifiuti:
Art. 7 (Classificazione), limitatamente al comma 3, come modificato dal comma
11, art. 7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale)
della legge 27 febbraio
2002, n. 16, di conversione del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, limitatamente alla lettera 1-bis), "il combustibile
derivato dai rifiuti (qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate
da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la
tutela ambientale)";
Art. 33 (Operazioni di recupero), limitatamente al comma 8, lettere a) limitatamente
alle parole "e di recupero"; "b) delle attività di trattamento
dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto
delle norme tecniche di cui al comma 1"; nonché al comma 9 dello
stesso art. 33, limitatamente alle parole: "alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative"?
SCUOLA
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2002, n. 105)
I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare
abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione
e in applicazione della legge
25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito:
"Volete voi l'abrogazione dell'art. 1 comma 1 della legge
10 marzo 2000 n. 62, titolata "Norme per la parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", limitatamente
alle parole "e dalle scuole paritarie private"; del comma 5, limitatamente
alle parole "Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle
prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale
docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali
ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito
dei necessari requisiti."; del comma 9, limitatamente alle parole "a
sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie";
dell'intero comma 13 (A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata
in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti nelle unità
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di
lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento delle scuole elementari
parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla
realizzazione del sistema prescolastico integrato.); del comma 15, limitatamente
alle parole "13 e") intesa a ristabilire il rispetto della disposizione
contenuta nell'articolo 33, III Comma, della Costituzione"?
Link