Referendum sociali, ambientali e per la scuola di tutti

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ART. 35
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2002, n. 51)

I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito: "Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previste dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione dell'art.35, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"?

ART. 18
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2002, n. 51)

I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito: "Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previsti dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione:
dell'art. 18, comma primo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alle sole parole "che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo", e all'intero periodo successivo che recita "Tali disposizioni si applicano altresi' ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro";
dell'art 18, comma secondo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale";
dell'art. 18, comma terzo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie";
dell'art. 2, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita "I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, cosi' come modificata dalla presente legge. Sono altresi' soggetti agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, cosi' come modificata dalla presente legge. Sono altresi' soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge.";
dell'art. 2, comma terzo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita "l'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente: quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro";
dell'art. 4, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente al periodo che cosi' recita "La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto."?

ELETTRODOTTO COATTIVO
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2002, n. 96)

I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata la servitù di elettrodotto stabilita: dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale stabilisce: "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente";
nonché dall'art. 1056 del codice civile: "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformità delle leggi in materia."?".

SICUREZZA ALIMENTARE
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2002, n. 96; rettificato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2002, n. 101)

I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250, 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, limitatamente alla seguente parte: Art. 5, lettera h) limitatamente alle parole: "usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate," e alle parole "Il Ministro per la sanità con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo."?

INCENERITORI
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2002, n. 108)

I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito:
"Volete che sia abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, limitatamente alle seguenti parti, non previste dalle medesime direttive delle disposizioni di cui al Capo I - Principi generali e al Capo V - Procedure semplificate del titolo I - Gestione dei rifiuti:
Art. 7 (Classificazione), limitatamente al comma 3, come modificato dal comma 11, art. 7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale) della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, limitatamente alla lettera 1-bis), "il combustibile derivato dai rifiuti (qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale)";
Art. 33 (Operazioni di recupero), limitatamente al comma 8, lettere a) limitatamente alle parole "e di recupero"; "b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1"; nonché al comma 9 dello stesso art. 33, limitatamente alle parole: "alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative"?

SCUOLA
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2002, n. 105)

I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito:
"Volete voi l'abrogazione dell'art. 1 comma 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62, titolata "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", limitatamente alle parole "e dalle scuole paritarie private"; del comma 5, limitatamente alle parole "Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti."; del comma 9, limitatamente alle parole "a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie";
dell'intero comma 13 (A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento delle scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.); del comma 15, limitatamente alle parole "13 e") intesa a ristabilire il rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 33, III Comma, della Costituzione"?

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