Legge 27 febbraio 2002, n. 16

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2002


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2002

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

"Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni".

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE, DI PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI, DI CONTABILITA' SPECIALI E DI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 1.
Oli emulsionati

1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis. 

Art. 2.
Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale e imposta di consumo sul gas metano per usi civili.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "revisione organica del regime tributario del settore".

Art. 3.
Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. Nella legge 1° novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio"

Art. 4.
Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica e disposizioni concernenti l'esenzione dell'accisa sul biodiesel.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo.  

Art. 5.
Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al  testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 30 settembre 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: "purche'" sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti in cui";
b) le parole: "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 15 per cento".

Art. 5-bis.
Disposizioni in materia di pubblicita' effettuata con veicoli

1. All'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
4-bis. L'imposta non e' dovuta altresi' per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni";
b) al comma 3:
1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite le seguenti: "dell'art. 13, comma 4-bis, e";
2) la parola: "introdotto" e' sostituita dalla seguente: "introdotti". 

Art. 5-ter.
Contabilita' speciali

1. Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilita' possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agi uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attivita' e programmi agli stessi affidati.

2. Il titolare di ciascuna contabilita' speciale e' individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente.

Art. 5-quater.
Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, le parole: "delle benzine" sono sostituite dalle seguenti: "della benzina e del gasolio per autotrazione";
b) al comma 16:
1) nel primo periodo, le parole: "rivendite di benzine" sono sostituite dalle seguenti: "rivendite di carburanti" e le parole: "pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro";
2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono sostituite dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "e' assegnata alla regione la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate alle regioni le quote"; le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione"; la parola: "diminuita" e' sostituita dalla seguente: "diminuite";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine vendute nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001". 

Art. 6.
Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti

1. E' soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE".

2. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 62 (Imposizione sui bitumi di petrolio) - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non e' applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4.".

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2002.

Art. 7.
Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale

1. A decorrere dal 1° ottobre 2002, e' istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attivita' di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica, nonche' di potenziare l'attivita' di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica:
a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi;
b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi;
c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15o Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume.

4. Obbligato al pagamento del contributo e':
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;
b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.

5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:
a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione.

5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita' produttive, sono determinati:
a) le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;
b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attivita' di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attivita' di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili;
c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attivita' di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attivita';
d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attivita' di rigenerazione in ragione della qualita' e quantita' dei prodotti ottenuti dalla predetta attivita', fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attivita' di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione;
e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1;
f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al potenziamento dell'attivita' di controllo sugli impianti di cui alla lettera e);
g) le modalita' da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attivita' di trasformazione di cui al comma 7;
h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in quantita' superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;
i) le modalita' per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantita' superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1;
l) le modalita' di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari.

6. In relazione all'esigenza di assicurare competitivita' all'attivita' di trattamento di rigenerazione e produzione di combustibili a specifica puo' essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita' produttive, l'entita' della parte del contributo destinata all'attivita' di riciclaggio.

7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonche' quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entita' pari al 30 per cento del contributo dovuto.

9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 5-bis), si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro.

10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 7, comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "1-bis) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale";
b) nell'articolo 33, comma 8, e' soppressa la lettera c).

Art. 7-bis.
Pagamento differito dei generi di Monopolio da parte dei rivenditori

1. Le disposizioni concernenti il pagamento differito dei tabacchi lavorati, introdotte a favore di rivenditori dall'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei depositari autorizzati, titolari dei depositi fiscali di tabacchi lavorati di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Capo II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE, DI GIOCHI E ALTRE MISURE IN VISTA DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO

Art. 8.
Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate.

1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonche' della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse.

2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni.

3. Previo procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, mediante riattribuzione ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento. Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite.

3-bis. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Art. 9.
Gioco del lotto

1. Il 31 dicembre 2001, alle ore 18,30, sara' effettuata una estrazione straordinaria in lire del gioco del Lotto, alla quale sara' abbinato il concorso pronostici Enalotto di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni.

2. L'importo della giocata minima del lotto e' fissato in 1,00 euro. Gli importi degli incrementi delle giocate saranno pari ad 0,50 euro e la giocata massima non puo' essere superiore a 200,00 euro.

3. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 0,05 euro o multipli di 0,05 euro.

4. Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagate dal raccoglitore del gioco del Lotto presso il quale e' stata effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite attraverso giocate effettuate presso le ricevitorie speciali o con schede prepagate del Lotto telefonico, il cui pagamento puo' essere richiesto presso qualsiasi ricevitoria.

5. Per le vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e fino a 10.500,00 euro, gli scontrini vanno presentati presso il punto di raccolta ove e' stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto, ai fini della prenotazione al Concessionario della relativa vincita. Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente al Concessionario.

6. Il premio massimo cui puo' dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo della scommessa, non puo' eccedere la somma di 1.000.000,00 di euro.

7. L'importo minimo delle schede prepagate del Lotto telefonico viene fissato in 10,00 euro, con incrementi di 5 euro e non puo' essere superiore a 500,00 euro.

8. Le disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2002.

Art. 10.
Lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea

1. Il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle lotterie ad estrazione istantanea, indette dal 1° gennaio 2002, e' fissato, rispettivamente, in 3,00 euro ed 1,50 euro.

Art. 11.
Scommessa "Formula 101"

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo della giocata minima della scommessa "Formula 101" e' determinato in 1,00 euro per due colonne fino ad un'ora prima delle prove ufficiali. La giocata minima dopo tale orario e' determinata in 2,00 euro.

Art. 12.
Concorsi pronostici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e' determinata in 0,50 euro per colonna e la giocata minima e' pari a due colonne.

Art. 13.
Scommesse

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore e' pari a 1,00 euro e la giocata minima e' di 2,00 euro. L'unita' minima delle scommesse a quota fissa e' pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro.

1-bis. L'unita' della scommessa tris e di quelle alla stessa assimilabili e' pari a 0,50 euro e la giocata minima e' di 1,00 euro.

1-ter. Alle minori entrate recate dal comma 1-bis valutate in 42,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede con parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.

Art. 14.
Enalotto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto e' fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro.

2. La posta unitaria di partecipazione al concorso e' di 0,408 euro per colonna.

Art. 15.
Eliminazione del limite al Jackpot

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, e' abrogato il quarto comma dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, emanato con decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958, e successive modificazioni, concernente limitazioni alle vincite di prima e seconda categoria.

Art. 15-bis.
Termini per la richiesta di collaudo delle sale Bingo

1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: ", contestualmente" fino a: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine";
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "La richiesta di proroga, gia' formulata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere espressamente confermata dall'interessato". 

Art. 15-ter.
Disposizioni varie in materia di giochi

1. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Art. 15-quater.
Campione d'Italia

1. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "in lire italiane" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio";
b) al comma 2, le parole: "in lire italiane" sono sostituite dalle seguenti: "in euro".

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA, DI TRASFERIMENTO DI BENI DEMANIALI,   DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE  DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, DI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI E  NORME FINALI

Art. 16.
Disposizioni in materia di rimborsi IVA

1. I contribuenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75:
a) se hanno gia' ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, possono richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi;
b) se non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato di cui alla lettera a), possono richiedere il pagamento in contanti dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della citata normativa, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 16-bis.
Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali

1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' abrogato.

2. Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della legge n. 448 del 2001

Art. 16-ter.
Assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie

1. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, recante disposizioni sul processo tributario, dopo le parole: "della rendita catastale" sono aggiunte le seguenti: "e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane"

Art. 16-quater.
Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 8, comma 1, lettera c), concernente l'incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, le parole da: "del Dipartimento delle entrate" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni";
b) nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12";
c) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni";
2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
"2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono esercitare attivita' professionale in ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria";
d) nell'articolo 22, comma 3, concernente le votazioni per l'elezione del consiglio di presidenza, prima delle parole: "Le schede devono essere preventivamente controfirmate", e' inserito il seguente periodo: "Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di sei candidati";
e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera m), e' inserita la seguente:
"m-bis) dispone, in caso di necessita', l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;".

2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennita' di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.  

Art. 16-quinquies.
Indennita' di presidio per il funzionamento del Servizio nazionale della riscossione dei tributi

1. Per il biennio 2002-2003, la rideterminazione della remunerazione per lo svolgimento del Servizio nazionale della riscossione, disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2002, consegue ad una analisi dello stato del servizio di riscossione dei tributi da concludere entro il 30 aprile 2002. L'analisi e' condotta congiuntamente da funzionari degli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie delle entrate e delle dogane nonche' da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie; le conclusioni del lavoro di analisi sono presentate al Ministro dell'economia e delle finanze anche per l'adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma.

2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1, per l'anno 2002 e' corrisposta, in via provvisoria e quale anticipato importo erogato sulla futura rideterminazione a fronte della quale dovra' essere previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio, per ogni concessione del Servizio, comprese quelle gestite in regime cominissariale, una indennita' di presidio correlata anche ai risultati di gestione, in luogo degli aggi erogati a carico del bilancio dello Stato sulle riscossioni erariali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, nelle misure e secondo i criteri indicati nei commi 3, 4, 5 e 6.

3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennita' di cui al comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di competenza delle corrispondenti unita' previsionali di base potra' essere incrementato inmisura non superiore al tasso di inflazione programmato previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per l'eventuale eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. L'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta:
a) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente e al netto delle riscossioni su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione conseguita nel 2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente. Per ogni punto percentuale di minore riscossione si procede ad una corrispondente riduzione della percentuale spettante;
b) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale superiori all'anno 2001. Per ogni punto percentuale di maggiore riscossione rispetto alla predetta percentuale si procede alla corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dell'indennita';
c) per l'80 per cento del suo ammontare mediante assegnazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002 ed entro il 31 ottobre 2002.

5. La percentuale di riscossione relativa all'anno 2001 nonche' quella utile ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) del comma 4 sono calcolate con criteri omogenei di raffronto del carico.

6. La determinazione della percentuale di riscossione nonche' le modalita' di erogazione delle percentuali di indennita' avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane sulla base dei seguenti criteri:
a) la percentuale di riscossione per ciascuna gestione va determinata, previa verifica dei dati effettuata con le singole concessioni, sul carico triennale affidato in riscossione depurato delle partite fallite, sgravate, sospese o riscosse;
b) fissazione della misura dell'indennita' per ciascuna concessione in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna concessione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
c) erogazione delle percentuali dell'indennita' di cui al comma 4, lettere a) e b), in acconto, in misura non inferiore al 40 per cento dell'intero ammontare entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo entro il 30 giugno 2003.

7. All'articolo 77, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "31 dicembre 2001 e "1° gennaio 2002 sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2002 e "1° gennaio 2003 ".

Art. 16-sexies.
Contributo straordinario al CONI

1. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario nel limite massimo di 103.291.000 euro per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono individuate le finalita' di utilizzazione del predetto contributo anche nel quadro di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'istituto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.
Regolazione contabile

1. L'importo corrispondente alle agevolazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno 2002, nonche' quello relativo all'articolo 16, valutato in 72.304 migliaia di euro per il medesimo anno, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17-bis.
Disposizioni per la copertura finanziaria

1. Agli oneri relativi alla riduzione dell'aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate autoprodotte di cui all'articolo 1 valutati in 100 mila euro per l'anno 2002, al pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori di cui all'articolo 7-bis valutati in 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alle disposizioni in materia di pubblicita' effettuata con i veicoli di cui all'articolo 5-bis valutati in 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia di cui all'articolo 15-quater valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2002 e quanto a 22,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 6.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" - capitolo 3555 - dello stato di previsione del Mistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unita' previsionali di base per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

Art. 17-ter.
Contributo a favore dell'Associazione Festival internazionale "Citta' di Trento"

1. All'Associazione Festival internazionale film della montagna e dell'esplorazione "Citta' di Trento", con sede a Trento, e' assegnata la somma di 350 mila euro per l'anno 2002, per finanziare le spese connesse e collegate allo svolgimento della 50a edizione del Festival internazionale della montagna "Citta' di Trento".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 mila euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.