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ART. 35
   
   

ESTENSIONE DELL'ART. 35 ALLE IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

L'art. 35 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) stabilisce il limite dimensionale entro il quale il datore di lavoro, tra gli altri, è tenuto a riconoscere ai propri dipendenti il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali, il diritto di assemblea, il diritto ad usufruire di permessi retribuiti, il diritto di affissione, nonché le procedure da osservare in caso di trasferimento del rappresentante sindacale.
La norma sancisce l'applicabilità del titolo III della legge 300/70 (che è appunto quella parte dello Statuto dei Lavoratori che disciplina i diritti e le tutele sopra indicati) a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo di impresa industriale e/o commerciale nella quale siano occupati più di 15 dipendenti; ugualmente si applica alle imprese industriali o commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti.
E' evidente che l'abolizione del limite dimensionale consente che la norma possa essere applicata in qualsivoglia realtà industriale o commerciale consentendo così l'effettivo esercizio dei diritti e delle tutele sindacali anche nelle realtà lavorative di dimensioni più ridotte.
E' fin troppo noto infatti che attualmente proprio in tali realtà i lavoratori vivono in condizioni di soggezione psicologica rispetto al datore di lavoro per la mancanza di rappresentanze sindacali aziendali, per l'impossibilità di esercitare diritti quale quello di assemblea o di affissione, ma è altrettanto noto che ormai tali realtà sono quelle più numerose.
Imprese con meno di 15 dipendenti sono numerosissime nel Nord Est e nel Mezzogiorno d'Italia, dove, non a caso, e per ragioni diverse si vivono le peggiori condizioni di lavoro: il sindacato è meno presente ed il sommerso è la regola; ma ormai il fenomeno è sempre più diffuso anche nelle grandi aree industriali grazie ai processi di esternalizzazione favoriti dalla legislazione premiale sviluppatasi negli ultimi anni.
E' per questo motivo che, oltre a chiedere l'applicabilità dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori a tutti, è necessario estendere l'art. 35 a qualsiasi luogo di lavoro, quale che sia la dimensione, per rendere esigibile l'esercizio dei diritti sindacali da parte di tantissimi lavoratori ancora invisibili.

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