Aggiornamento alla GU 06/05/96

    ACQUE PUBBLICHE E IMPIANTI ELETTRICI
    A) Disposizioni generali
    R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (1).

    Testo unico delle disposizioni di legge  sulle
    acque e impianti elettrici.




                                                               Artt.
    TITOLO I   - Norme    sulle   derivazioni  e   sulle
                 utilizzazioni delle acque pubbliche:
     Capo I    - Concessioni e riconoscimenti di  utenze     1 -  57
     Capo II   - Consorzi  per   l'utilizzazione   delle
                 acque pubbliche . . . . . . . . . . . .    58 -  72
     Capo III  - Provvedimenti   speciali      per    la
                 costruzione  di    serbatoi   e   laghi
                 artificiali . . . . . . . . . . . . . .    73 -  91

    TITOLO II  - Disposizioni   speciali    sulle  acque
                 sotterranee . . . . . . . . . . . . . .    92 - 106

    TITOLO III - Trasmissione       e      distribuzione
                 dell'energia elettrica:
     Capo I    - Autorizzazione  all'impianto  di  linee
                 elettriche  . . . . . . . . . . . . . .   107 - 118
     Capo II   - Servitù di elettrodotto . . . . . . . .   119 - 129
     Capo III  - Esercizio di impianti elettrici . . . .   130 - 132
     Capo IV   - Importazione ed esportazione di energia
                 elettrica . . . . . . . . . . . . . . .   133 - 137

    TITOLO IV  - Contenzioso:
     Capo I    - Giurisdizione . . . . . . . . . . . . .   138 - 146
     Capo II   - Norme di procedura  . . . . . . . . . .   147 - 210

    TITOLO V   - Disposizioni generali e transitorie . .   211 - 234

    (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5.

                                TITOLO I
    Norme  sulle  derivazioni  e  sulle  utilizzazioni  delle  acque
                               pubbliche
            CAPO I - Concessioni e riconoscimenti di utenze

        1.  Sono  pubbliche  tutte  le  acque  sorgenti,  fluenti  e
    lacuali,  anche  se  artificialmente  estratte  dal  sottosuolo,
    sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente
    per la loro portata  o  per  l'ampiezza  del  rispettivo  bacino
    imbrifero, sia in relazione  al  sistema  idrografico  al  quale
    appartengono,  abbiano  od  acquistino  attitudine  ad  usi   di
    pubblico generale interesse.
      Le acque pubbliche sono iscritte, a  cura  del  ministero  dei
    lavori pubblici,  distintamente  per  province,  in  elenchi  da
    approvarsi per decreto  reale,  su  proposta  del  ministro  dei
    lavori pubblici,  sentito  il  consiglio  superiore  dei  lavori
    pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal
    regolamento.
      Con le stesse forme,  possono  essere  compilati  e  approvati
    elenchi  suppletivi  per  modificare  e  integrare  gli  elenchi
    principali.
      Entro il temine perentorio di  sei  mesi  dalla  pubblicazione
    degli elenchi principali o suppletivi nella  Gazzetta  Ufficiale
    del Regno, gli interessati possono ricorrere ai tribunali  delle
    acque pubbliche avverso le iscrizioni dei  corsi  d'acqua  negli
    elenchi stessi.



        2. Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:
        a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
        b) coloro i quali, per tutto il  trentennio  anteriore  alla
    pubblicazione della  L.  10  agosto  1884  n.  2644  (2),  hanno
    derivato  e  utilizzato   acqua   pubblica,   limitatamente   al
    quantitativo  di  acqua  e  di  forza   motrice   effettivamente
    utilizzata durante il trentennio;
        c) coloro che ne ottengono  regolare  concessione,  a  norma
    della presente legge.
      Nei territori annessi al Regno  in  dipendenza  delle  LL.  26
    settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano
    il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo
    abbiano acquistato in uno  dei  modi  ammessi  dalle  leggi  ivi
    reggenti  prima  dell'entrata  in  vigore   della   legislazione
    italiana sulle opere pubbliche.

    (2) Abrogata dal  D.Lgt.  20  novembre  1916,  n.  1664,
    recante norme sulle derivazioni di acque pubbliche.


        3. Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e
    b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano
    già  ottenuto  il  riconoscimento  all'uso  dell'acqua   debbono
    chiederlo,  sotto  pena  di  decadenza,  entro  un  anno   dalla
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco  in
    cui l'acqua è inscritta.
      Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle LL. 20
    marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644 (3), e
    leggi  successive,  non   hanno   l'obbligo   di   chiedere   il
    riconoscimento dell'utenza.
      Sulla  domanda  di  riconoscimento  si   provvede,   a   spese
    dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle
    quali non siano sorte opposizioni,  con  decreto  dell'ingegnere
    capo dell'ufficio  del  Genio  civile  alla  cui  circoscrizione
    appartengono le opere di presa.
      Negli altri casi si provvede  con  decreto  del  Ministro  dei
    lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.
      Avverso il decreto dell'ingegnere  capo  del  Genio  civile  è
    ammesso   ricorso,   entro   trenta   giorni   dalla    notifica
    all'interessato, al ministero dei lavori pubblici, che  provvede
    sentito il consiglio superiore.
      Entro sessanta giorni dalla  notificazione  del  provvedimento
    definitivo, l'interessato può ricorrere ai tribunali delle acque
    pubbliche (4).

    (3) L'art. 38, D.Lgt. 20  novembre  1916,  n.  1664,  ha
    abrogato il capo V, titolo III, L.  20  marzo  1865,  n.
    2248, allegato F, e la L. 10 agosto 1884, n. 2644.
    (4) Vedi, anche, la L. 18 dicembre 1951,  n.  1550,  sul
    riconoscimento di piccole derivazioni di acqua  pubblica
    per uso irrigazione, riportata in appresso, al n.  A/IV,
    e la L. 8 gennaio  1952,  n.  42,  sulla  proroga  della
    durata delle utenze per piccole  derivazioni,  riportata
    al n. A/V.


      4.  Per  le  acque  pubbliche,  le  quali,  non  comprese   in
    precedenti elenchi, siano incluse  in  elenchi  suppletivi,  gli
    utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento  del
    diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto
    alla concessione limitatamente al quantitativo  di  acqua  e  di
    forza  motrice  effettivamente  utilizzata,  con  esclusione  di
    qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.
      La domanda deve essere presentata entro  i  termini  stabiliti
    dall'art.  3  per  i  riconoscimenti  e  sarà  istruita  con  la
    procedura delle concessioni.



      5. In ogni  provincia  è  formato  e  conservato  a  cura  del
    ministero  delle  finanze  il  catasto  delle  utenze  di  acqua
    pubblica.
      Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la
    dichiarazione delle rispettive utenze.
      La dichiarazione deve indicare:
        a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
        b) l'uso a cui serve l'acqua;
        c) la quantità dell'acqua utilizzata;
        d) la superficie irrigata  ed  il  quantitativo  di  potenza
    nominale prodotta;
        e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto
    di derivazione.
      Le dichiarazioni di utenze devono essere  fatte  entro  il  31
    dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco,  la
    cui  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  Regno   sia
    avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni  altro  caso  entro
    due anni  dalla  pubblicazione  dell'elenco  in  cui  l'acqua  è
    inscritta.
      In caso di ritardo, gli utenti sono  puniti  con  la  sanzione
    amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (5).
      Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti  che
    abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o  di  concessione
    posteriormente al 1° febbraio 1917.

    (5)  La  sanzione  originaria   dell'ammenda   è   stata
    sostituita, da ultima, con  la  sanzione  amministrativa
    dell'art. 32, L. 24 novembre  1981,  n.  689,  riportata
    alla  voce  Ordinamento  giudiziario.  L'importo   della
    sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12  luglio
    1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in
    materia penale (Aumento delle),  nonché  dall'art.  114,
    primo comma, della citata L. 24 novembre 1981,  n.  689,
    in relazione all'art. 113,  primo  comma,  della  stessa
    legge.


      5-bis. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato
    ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
    400, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
    Stato, le regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano,
    sono dettati criteri  per  uniformare  l'acquisizione  dei  dati
    statali e regionali, inclusi quelli concernenti  il  catasto  di
    cui all'art. 5, relativi alle  acque  pubbliche  superficiali  e
    sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonché ai prelievi  e
    alle restituzioni sulla base  delle  misurazioni  effettuate  ai
    sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo  unico.  Con  lo
    stesso  decreto  interministeriale  sono  fissate  modalità  per
    l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni  e  degli
    enti pubblici e per  l'interscambio  dei  dati,  finalizzati  al
    controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché
    per garantire adeguate forme  di  informazione  al  pubblico  in
    ordine  agli  effetti  dei   provvedimenti   di   rilascio,   di
    modificazione e di rinnovo delle concessioni  di  derivazione  e
    delle licenze di attingimento di cui al comma 2.
      2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni  e  le  province
    autonome assicurano lo scambio delle  informazioni  relative  ai
    provvedimenti di rilascio, di modificazione e di  rinnovo  delle
    concessioni di derivazioni e di licenze di  attingimento,  entro
    trenta   giorni   dalla   data   di   efficacia   del   relativo
    provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro  il  medesimo
    termine, alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi
    tecnici nazionali (5/a).

    (5/a) Aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12  luglio  1993,  n.
    275, riportato al n. A/XXX.


        6. 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e
    piccole derivazioni.
      2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che  eccedono  i
    seguenti limiti:
        a) per produzione di forza motrice: potenza  nominale  media
    annua kW 3.000;
        b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
        c) per irrigazione: litri 1000 al minuto  secondo  od  anche
    meno se si  possa  irrigare  una  superficie  superiore  ai  500
    ettari;
        d) per bonificazione  per  colmata:  litri  5000  al  minuto
    secondo;
        e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo  ad
    usi  diversi  da  quelli  espressamente  indicati  nel  presente
    articolo: litri 100 al minuto secondo;
        f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
        g)  per  costituzione  di  scorte  idriche  a  fini  di  uso
    antincendio  e  sollevamento  a  scopo  di  riqualificazione  di
    energia: litri 100 al minuto secondo.
      3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale
    limite quello corrispondente allo scopo predominante.
      4. Il Ministro  dei  lavori  pubblici,  sentito  il  Consiglio
    superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento  di
    carattere generale, a quale specie di  uso  debbano  assimilarsi
    usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale  è
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (6).

    (6) Così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 luglio  1993,
    n. 275, riportato al n. A/XXX.


        7.  Le  domande  per  nuove  concessioni   e   utilizzazioni
    corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la
    raccolta, regolazione, estrazione, derivazione,  condotta,  uso,
    restituzione e scolo delle acque sono dirette  al  Ministro  dei
    lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio  civile  alla
    cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
      Le domande di cui al comma 1, relative  sia  a  grandi  sia  a
    piccole derivazioni, sono, altresì, trasmesse alla  autorità  di
    bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo  di
    quaranta  giorni  dalla  ricezione,  con  atto  del   segretario
    generale,   all'uopo   delegato,   ove   nominato,   avvalendosi
    dell'ufficio  compartimentale   del   Servizio   idrografico   e
    mareografico nazionale competente per  territorio,  comunica  il
    proprio   parere   all'ufficio   istruttore   in   ordine   alla
    compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di
    bacino e, anche in attesa della approvazione  dello  stesso,  ai
    fini  del  controllo  sull'equilibrio  del  bilancio  idrico   o
    idrologico.  Decorso  il  predetto   termine   senza   che   sia
    intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende  espresso  in
    senso favorevole (6/a).
      Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con  la
    domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in
    ogni caso non inferiore a lire  cinquanta  (7).  Le  somme  così
    raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.
      L'Ufficio del  Genio  civile  ordina  la  pubblicazione  della
    domanda mediante avviso nel Foglio degli  annunzi  legali  delle
    province nel cui territorio ricadono le  opere  di  presa  e  di
    restituzione delle acque.
      Nell'avviso sono indicati il nome del  richiedente  e  i  dati
    principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di  presa,
    quantità  di  acqua,  luogo  di  restituzione   ed   uso   della
    derivazione.
      L'avviso è  pubblicato  anche  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
    Regno.
      Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato
    alle acque per le province venete  e  di  Mantova,  questo  deve
    essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro
    istruttoria.
      Se il ministro ritiene senz'altro  inammissibile  una  domanda
    perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque  o  ad
    altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il
    parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.
      Le   domande   che   riguardano    derivazioni    tecnicamente
    incompatibili  con  quelle  previste  da  una  o   più   domande
    anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti  con  queste,
    se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta
    Ufficiale  relativo  alla   prima   delle   domande   pubblicate
    incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si  dà
    pubblico avviso nei modi sopra indicati (8).
      Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda  viene  pubblicata,
    col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile.
      In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non  inferiore
    a quindici e non superiore  a  trenta  giorni,  entro  il  quale
    possono presentarsi le osservazioni  e  le  opposizioni  scritte
    avverso la derivazione richiesta.
      Se le opere di derivazione interessano  la  circoscrizione  di
    più uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa
    dal Ministro dei lavori pubblici.
      Nel caso di domande concorrenti  la  istruttoria  è  estesa  a
    tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la  prima;
    se invece alcune furono accettate al di là dei termini  relativi
    alla prima, per essere compatibili  con  questa  e  non  con  le
    successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle  che  sono
    state  presentate  ed  accettate  entro  novanta  giorni   dalla
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla
    prima domanda (9).

    (6/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 12 luglio 1993,
    n. 275, riportato al n. A/XXX.
    (7) L'art. 3, L. 21 dicembre 1961, n. 1501, riportata al
    n.  B/III,  ha   stabilito   che   il   contributo   del
    quarantesimo del canone non possa essere inferiore a  L.
    10.000.
    (8) Vedi, anche, l'art. 10 del presente testo unico.
    (9) Vedi la nota n. 4 all'art. 3.


      8.  L'Ufficio  del  Genio  civile,  alla  cui   circoscrizione
    appartengono  le  opere  di  presa,  raccoglie  le  opposizioni,
    procede alla visita dei luoghi, alla quale  possono  intervenire
    il  richiedente  e  gli  interessati,  e  redige  una  relazione
    dettagliata su tutta la istruttoria,  mettendo  in  evidenza  le
    qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più
    razionale utilizzazione  del  corso  di  acqua,  agli  interessi
    pubblici  connessi,   alla   natura   ed   attendibilità   delle
    opposizioni.
      Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione,
    comprendano  o  no  la  costruzione  di  serbatoi  idrici,  sono
    invitati ad intervenire altresì un  funzionario  del  competente
    ufficio idrografico, i  rappresentanti  dei  ministeri  militari
    interessati, per  le  opportune  constatazioni,  osservazioni  e
    proposte di condizioni  da  inserire  a  verbale.  Sarà  altresì
    invitato il rappresentante  del  Ministero  delle  comunicazioni
    (10) quando questo vi possa essere interessato.
      Quando  la  derivazione  sia  chiesta  a  scopo  di   bonifica
    integrale, alla visita di istruttoria è invitato ad  intervenire
    un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
      Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218,  concernente
    acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria è  invitato
    a intervenire un delegato del Ministero dell'interno.
      Dove  esistono  uffici  regionali  del  Ministero  dei  lavori
    pubblici aventi giurisdizione in  materia  di  acque  pubbliche,
    questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.
      Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio
    civile promuove il benestare del ministero  militare  competente
    per il tramite del comando di  corpo  d'armata  territorialmente
    interessato.

    (10) Ora, Ministero delle poste e telecomunicazioni,  in
    forza del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413.


        9. 1. Tra più domande concorrenti, completata  l'istruttoria
    di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o  in
    connessione con altre utenze concesse o  richieste  presenti  la
    più razionale utilizzazione delle risorse idriche  in  relazione
    ai seguenti criteri:
        a)  l'attuale  livello  di  soddisfacimento  delle  esigenze
    essenziali dei concorrenti anche da parte dei  servizi  pubblici
    di  acquedotto  o  di  irrigazione,  evitando  ogni   spreco   e
    destinando  preferenzialmente  le  risorse  qualificate  all'uso
    potabile;
        b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti
    in relazione all'uso;
        c) le caratteristiche quantitative e qualitative  del  corpo
    idrico (10/a).
      A parità di tali  condizioni  è  prescelta  quella  che  offra
    maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche
    d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In  mancanza  di  altre
    condizioni di preferenza, vale il  criterio  della  priorità  di
    presentazione.
      Qualora  tra  più  domande  concorrenti  si  riscontri  che  i
    progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in  alcuna
    di quelle posteriormente presentate  la  utilizzazione  sia  più
    vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non  ostino
    motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si
    obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.
      Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda  decide
    definitivamente il  Ministro  dei  lavori  pubblici  sentito  il
    consiglio  superiore.  Il  consiglio  indica,  per  la   domanda
    prescelta, gli elementi essenziali che devono  essere  contenuti
    nel disciplinare.
      Nelle concessioni a prevalente  scopo  irriguo,  a  parità  di
    utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi
    abbia la proprietà  dei  terreni  da  irrigare  o  del  relativo
    consorzio dei proprietari.

    (10/a) Comma così  sostituito  dall'art.  4,  D.Lgs.  12
    luglio 1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.


        10.  Qualora  una  nuova  domanda   incompatibile   con   le
    preesistenti  sia  presentata  al  di  là  dei  termini  di  cui
    all'ottavo ed all'ultimo comma dell'art.  7,  ma  prima  che  il
    consiglio superiore si  sia  pronunziato  definitivamente  sulle
    domande già istruite, la domanda potrà, in  via  eccezionale,  e
    con ordinanza ministeriale,  essere  ammessa  ad  istruttoria  e
    dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale
    e prevalente motivo  di  interesse  pubblico,  riconosciuto  dal
    Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. In
    tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a
    che per la nuova ammessa sia completata la istruttoria.



      11. Per la domanda prescelta l'ufficio del Genio civile redige
    il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.
      Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi  e
    prestiti una cauzione non inferiore alla metà di  un'annata  del
    canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento (11).
      La cauzione può essere incamerata nei casi di  rinunzia  e  di
    dichiarazione di decadenza (12).

    (11) Vedi, anche, l'art. 5,  L.  21  dicembre  1961,  n.
    1501, riportata al n. B/III.
        Lo stesso art. 5 ha disposto, al secondo comma,  che
    la cauzione non può essere inferiore a lire 20.000.
    (12) Vedi, però, la deroga introdotta dagli artt. 2 e 3,
    R.D.L. 5 novembre 1937, n. 2101, riportato al n. C/I.


      12. Per conseguire la più razionale  utilizzazione  del  corso
    d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle  domande
    concorrenti, o  per  assicurare,  nell'utilizzazione  per  forza
    motrice,  la  restituzione  dell'acqua   a   quota   utile   per
    l'irrigazione il  Ministero  dei  lavori  pubblici,  sentito  il
    consiglio superiore, può invitare i richiedenti a  modificare  i
    rispettivi progetti.
      Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il  consiglio
    superiore,   può   imporre   ai   concessionari   l'obbligo   di
    consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto
    è stabilito al capo II.
      Le  domande  modificate  a  termine  del  primo   comma   sono
    sottoposte, ove occorra,  a  breve  istruttoria,  limitata  alle
    varianti introdotte.
      Non possono però, fino alla decisione  definitiva,  accettarsi
    per nessun motivo altre  domande  incompatibili  con  quelle  in
    esame.
      Fra più concorrenti,  le  cui  domande  tendano  a  soddisfare
    notevoli interessi pubblici, si può in  ogni  caso,  sentito  il
    consiglio superiore, far luogo alla concessione a  chi  richiede
    la migliore e più vasta derivazione, con  l'obbligo  di  fornire
    agli altri richiedenti, con le modalità indicate  dal  consiglio
    stesso, acqua o energia elettrica al  prezzo  di  costo,  tenuto
    conto  delle   caratteristiche   della   fornitura   occorrente,
    limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi  di  essi
    richiedenti.



      12-bis. 1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua,
    l'utilizzo di risorse  qualificate,  con  riferimento  a  quelle
    prelevate da sorgenti o da falde, può essere assentito  per  usi
    diversi da quello potabile solo nei casi di ampia  disponibilità
    delle  risorse  predette  o  di  accertata  carenza   di   fonti
    alternative di approvvigionamento.
      2. Il provvedimento di  concessione  tiene  conto  del  minimo
    deflusso costante vitale da assicurare nei  corsi  d'acqua,  ove
    definito,   delle   esigenze   di   tutela   della   qualità   e
    dell'equilibrio stagionale del corpo idrico,  delle  opportunità
    di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa,  adottando  le
    disposizioni  del  caso  anche  come  criteri  informatori   del
    relativo disciplinare. Analogamente si  provvede,  nei  casi  di
    prelievo  da  falda,  per  quelle  disposizioni   di   carattere
    cautelare atte a garantire l'equilibrio tra  il  prelievo  e  la
    capacità  di  ricarica  naturale  dell'acquifero,   ad   evitare
    pericoli di  intrusione  di  acque  salate  o  inquinate  e  per
    quant'altro sia utile in funzione del controllo per  il  miglior
    regime delle acque (12/a).

    (12/a) Aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 12 luglio  1993,  n.
    275, riportato al n. A/XXX.


        13. Nei casi di accertata urgenza, il  Ministro  dei  lavori
    pubblici, sentito il Consiglio  superiore,  può  permettere  che
    siano  iniziate  subito  le  opere,  purché  il  richiedente  la
    concessione si obblighi, con  congrua  cauzione,  da  depositare
    alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le  prescrizioni
    e condizioni che saranno  stabilite  nell'atto  di  concessione,
    oppure a demolire le opere in caso  di  negata  concessione.  La
    esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.
      Per le  piccole  derivazioni,  quando  non  vi  siano  domande
    concorrenti n‚ opposizione,  l'autorizzazione  all'inizio  delle
    opere può essere data, in casi  di  accertata  urgenza,  con  le
    condizioni suddette, dall'ufficio del Genio  civile  competente,
    che  ne  riferisce  immediatamente  al  Ministero   dei   lavori
    pubblici.



      14. Le domande per derivazioni da corsi d'acqua  riservati  ai
    sensi del successivo art. 51 sono ammesse  ad  istruttoria  dopo
    esame preliminare del consiglio superiore ai fini  indicati  dal
    quarto comma di detto articolo.
      Le  domande  per  utilizzazioni  su  corsi  d'acqua  riservati
    occorrenti alle amministrazioni dello Stato sono  presentate  al
    Ministero dei lavori pubblici  che  provvede  alla  concessione,
    sentito  il  consiglio  superiore,  senza  bisogno  di   formare
    istruttoria.



        15.  Le  concessioni  di  acqua  pubblica  per   le   grandi
    derivazioni sono fatte con decreto del  Ministro  per  i  lavori
    pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.
      Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con  decreto
    del provveditore alle opere pubbliche, sentito  l'intendente  di
    finanza  competente  per  territorio,  salvo  che  siano   state
    presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi  la
    concessione è fatta  con  decreto  del  Ministro  per  i  lavori
    pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  e
    di intesa col Ministro per le finanze (13).

    (13) Articolo così modificato dall'art.  14,  D.P.R.  30
    giugno 1955, n. 1534.


      16. Alle acque derivate nei  canali  patrimoniali  (14)  dello
    Stato e  alle  relative  utilizzazioni  si  applicano  le  norme
    speciali che le riguardano.
      Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno
    osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le
    disposizioni contenute nella presente legge, anche per le  opere
    e gli impianti che comunque passino in proprietà dello Stato  ai
    sensi di questa legge.

    (14) Vedi la voce Canali demaniali.


        17. Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o  in  parte
    abusivamente in atto,  l'utente  che,  all'uopo  diffidato,  non
    presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in  via
    di  sanatoria  o  non  firmi   nel   termine   assegnatogli   il
    disciplinare per la  concessione,  è  tenuto  al  pagamento  dei
    canoni  per  l'uso  esercitato,  nella  misura  prevista   dalla
    presente legge, nonché al versamento della somma dovuta a  norma
    dell'art. 7, comma secondo, ed al  rimborso  all'amministrazione
    per le spese di  istruttoria  e  per  quelle  di  esecuzione  di
    ufficio, salvo ogni altro adempimento e  comminatoria  stabiliti
    dalle leggi.
      I limiti dell'uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi
    sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di
    concerto con quello delle finanze.
      La  stessa  disposizione  si  applica  per  le  derivazioni  e
    utilizzazioni in atto in virtù di autorizzazioni provvisorie  ai
    sensi della presente legge.
      Resta fermo il disposto dell'art. 54.



        18. I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si
    pretendono  lesi  dall'avvenuta   concessione,   devono   essere
    proposti, secondo le rispettive competenze, ai  tribunali  delle
    acque  territoriali  o  al  Tribunale  superiore   delle   acque
    pubbliche e notificati entro il termine perentorio  di  sessanta
    giorni dalla pubblicazione  del  decreto  di  concessione  nella
    Gazzetta Ufficiale del Regno, al concessionario ed  al  Ministro
    dei lavori pubblici.



        19. La concessione  si  intende  fatta  entro  i  limiti  di
    disponibilità dell'acqua.
      Il concessionario non può mai  invocare  la  concessione  come
    titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed  è  esclusivamente
    responsabile di qualsiasi lesione che  in  conseguenza  di  essa
    possa essere arrecata ai diritti di terzi.



        20. Le utenze non possono essere cedute, n‚ in tutto  n‚  in
    parte, senza il nulla osta del Ministero  dei  lavori  pubblici,
    sentito il Ministero delle finanze, e il  cessionario  non  sarà
    riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non  quando  abbia
    prodotto l'atto traslativo.
      La richiesta di nulla  osta  deve  essere  accompagnata  dalla
    illustrazione dei motivi che determinano  la  cessione  e  dalla
    indicazione delle condizioni e patti in base ai  quali  si  deve
    effettuare.
      Le utenze d'acqua ad uso irriguo,  di  cui  siano  titolari  i
    proprietari dei terreni da irrigare, in  caso  di  trapasso  del
    fondo, si trasferiscono  al  nuovo  proprietario,  limitatamente
    alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto  in
    contrario.
      Le utenze passano da un titolare  all'altro  con  l'onere  dei
    canoni rimasti eventualmente insoluti.
      Le  società  commerciali   utenti   di   derivazioni   debbono
    comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni
    dall'omologazione, ogni trasformazione  o  modifica  della  loro
    costituzione, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio (15).

    (15) Ora, artt. 2300, 2436, 2470 e 2502  del  cod.  civ.
    del 1942.


        21. Le concessioni di grandi derivazioni  ad  uso  di  forza
    motrice, per  usi  ittiogenici  e  per  costituzione  di  scorte
    idriche, si fanno per una durata non maggiore di anni  sessanta;
    quelle di grandi derivazioni ad uso  potabile,  d'irrigazione  o
    bonifica, non possono eccedere la durata di  anni  settanta;  le
    concessioni di  piccole  derivazioni  non  possono  eccedere  la
    durata di anni trenta (15/a).
      Le concessioni di grandi derivazioni ad uso  industriale  sono
    stipulate per una  durata  non  superiore  ad  anni  quindici  e
    possono essere condizionate alla attuazione di risparmio  idrico
    mediante  il  riciclo  o  il  riuso  dell'acqua,   nei   termini
    quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti  in  sede
    di  concessione,  tenuto   conto   delle   migliori   tecnologie
    applicabili al caso specifico (15/b).
      Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  sentito   il   Consiglio
    superiore, tenuto conto dello  scopo  prevalente,  determina  la
    specie e la durata di ciascuna concessione.
      Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle  ferrovie
    concesse alla industria privata, approvato  con  R.D.  9  maggio
    1912, n. 1447 (16); le derivazioni posteriori alla L. 12  luglio
    1908,  n.  444,  accordate  ad  un  concessionario  di  ferrovia
    pubblica  per  la   applicazione   della   trazione   elettrica,
    conservano la durata  della  concessione  della  ferrovia  e  ne
    costituiscono parte integrante.
      La stessa disposizione è applicabile alle tramvie  a  trazione
    meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico  e  alle
    derivazioni  concesse  per  trazione  elettrica  di  funicolari,
    funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.

    (15/a) Comma così modificato prima dall'art.  6,  D.Lgs.
    12 luglio 1993, n. 275, riportato al  n.  A/XXX,  e  poi
    dall'art. 29, L. 5 gennaio 1994, n. 36, riportata al  n.
    A/XXXI.
    (15/b) Comma aggiunto dall'art. 29, L. 5  gennaio  1994,
    n. 36, riportata al n. A/XXXI.
    (16) Riportato alla voce  Ferrovie  e  tramvie  concesse
    all'industria privata e ad enti pubblici.


        22. La  durata  delle  concessioni  temporanee  accordate  o
    rinnovate in base alla L. 10 agosto 1884, n. 2644 (17), ove  gli
    interessati lo richiedano almeno due anni prima della  scadenza,
    ed ove non ostino motivi di decadenza o di  pubblico  interesse,
    sarà,  sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,
    prorogata fino al 31 gennaio  1977,  ove  si  tratti  di  grande
    derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si
    tratti di grande derivazione per ogni altro uso.
      Alle  concessioni  prorogate   sono   applicabili   tutte   le
    disposizioni della presente legge (18).

    (17) Abrogata dall'art. 38, D.Lgt. 20 novembre 1916,  n.
    1664.
    (18) Giusta l'art. 4, n. 9, L. 6 dicembre 1962, n. 1643,
    riportata  alla  voce  Ente  nazionale   per   l'energia
    elettrica (E.N.E.L.): i termini di durata  previsti  dal
    presente articolo non si applicano alle  concessioni  di
    derivazioni per forza  motrice  trasferite  all'Ente  in
    base alla legge suddetta, cioè alle concessioni ad  esso
    Ente accordate dopo la sua costituzione.


        23. Le concessioni di grandi derivazioni accordate  in  base
    al D.Lgt. 20 novembre 1916, numero 1664 (19), per le  quali  sia
    stata stabilita la durata massima prevista all'art. 11 di  esso,
    restano di  diritto  prorogate  sino  al  termine  della  durata
    massima stabilita all'art. 21 della presente legge.
      Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto D.Lgt.
    20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel
    decreto di concessione (20).

    (19) Abrogato dal R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161.
    (20)  La  durata  delle  piccole  derivazioni  è   stata
    prorogata dalla L. 8 gennaio 1952, n. 42,  riportata  al
    n. A/V. Vedi, anche, nota 18.


        24. Le utenze riconosciute o da riconoscere ai  sensi  delle
    lettere a) e b) dell'art. 2 della presente legge hanno la durata
    massima  stabilita  nell'art.  21  per  le   varie   specie   di
    concessioni, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917.  La  stessa
    norma si applica alle utenze concesse in base alla L.  20  marzo
    1865, n. 2248, allegato F.
      Alle predette utenze  sono  applicabili  le  disposizioni  dei
    seguenti artt. 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma.
      Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 2,  si  applicano
    le disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data
    di entrata in vigore della  legislazione  italiana  sulle  opere
    pubbliche nei  territori  annessi  in  dipendenza  delle  L.  26
    settembre 1920, n. 1322, e L. 19 dicembre 1920, n. 1778.
      Le utenze concesse in base a leggi  speciali  posteriori  alla
    promulgazione  della  L.  10  agosto  1884,  n.   2644   (20/a),
    mantengono la durata loro assegnata (20/b).

    (20/a) Abrogata dall'art. 38, D.Lgt. 20  novembre  1916,
    n. 1664.
    (20/b) Giusta l'art. 4, n. 9, L.  6  dicembre  1962,  n.
    1643, riportata alla voce Ente nazionale  per  l'energia
    elettrica (E.N.E.L.): i termini di durata  previsti  dal
    presente articolo non si applicano alle  concessioni  di
    derivazioni per forza  motrice  trasferite  all'Ente  in
    base alla legge suddetta, cioè alle concessioni ad  esso
    Ente accordate dopo la sua costituzione.


        25. Al  termine  dell'utenza  e  nei  casi  di  decadenza  o
    rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in
    proprietà  dello  Stato,  senza  compenso,  tutte  le  opere  di
    raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed  i  canali  di
    scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.
      Lo  Stato  ha  anche  facoltà  di  immettersi   nell'immediato
    possesso  di  ogni  altro  edificio,  macchinario,  impianto  di
    utilizzazione, di trasformazione  e  di  distribuzione  inerente
    alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto  un  prezzo
    uguale al valore di stima del materiale in opera,  calcolato  al
    momento dell'immissione  in  possesso,  astraendo  da  qualsiasi
    valutazione del reddito  da  esso  ricavabile.  In  mancanza  di
    accordo la controversia è  deferita  ad  un  collegio  arbitrale
    costituito di tre membri, di cui uno nominato dal  Ministro  dei
    lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le
    parti, o in mancanza di accordo, dal  presidente  del  Tribunale
    delle acque.
      Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo Stato
    deve preavvisare gli interessati  tre  anni  prima  del  termine
    dell'utenza.
      Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.
      Agli effetti del secondo  comma  del  presente  articolo,  per
    impianti  di  trasformazione  e  distribuzione   inerenti   alla
    concessione si intendono quelli che trasportano  prevalentemente
    energia prodotta dall'impianto cui si riferisce  la  concessione
    (20/c).

    (20/c) Vedi, anche, gli artt. 4 e 6, L. 7  agosto  1982,
    n. 529, riportata al n. C/XVII.


      26. Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze  di  grandi
    derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori  pubblici,
    sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro  delle
    finanze, può ordinare, sotto comminatoria  della  esecuzione  di
    ufficio  a  termini  dell'art.  221  della  presente  legge,  la
    esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e  per
    il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente
    l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo  Stato
    in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.
      Avverso il provvedimento col quale il Ministro  stabilisce  la
    misura  di  tale  onere,  il  concessionario  può  ricorrere  al
    Tribunale superiore delle acque costituito  ai  sensi  dell'art.
    143, il quale decide in merito.
      .........................................................(21).
      Per    quanto    riguarda     le     concessioni     accordate
    all'amministrazione delle  ferrovie  dello  Stato  per  trazione
    elettrica, illuminazione  ed  altri  usi  inerenti  al  servizio
    ferroviario, l'esercizio dei  relativi  impianti  sarà  lasciato
    all'amministrazione stessa.
      Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario  deve
    comunicare  al  Ministro  dei  lavori  pubblici  gli  schemi  di
    contratti per  forniture  di  energia  elettrica,  i  quali  non
    saranno eseguibili senza la sua approvazione.

    (21) Seguivano due commi abrogati dall'art. 4, n. 9,  L.
    6 dicembre 1962, n. 1643.


      27. Con le norme stabilite dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267,
    relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione  in
    materia di boschi e di terreni montani e dal  R.D.  13  febbraio
    1933, numero  215,  concernente  la  bonifica  integrale,  potrà
    essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e
    laghi artificiali la esecuzione delle opere  di  rimboschimento,
    di correzione dei tronchi montani  dei  corsi  d'acqua  e  altre
    previste nel Titolo II del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267  (22),
    e nell'art. 2, lettera a) del R.D.  13  febbraio  1933,  n.  215
    (23).

    (22) Riportato alla voce  Boschi,  foreste  e  territori
    montani.
    (23) Riportato alla voce Bonifica.


        28. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile,  d'irrigazione
    o bonifica, qualora al termine della  concessione  persistano  i
    fini  della  derivazione  e  non  ostino  superiori  ragioni  di
    pubblico   interesse,   al   concessionario   è   rinnovata   la
    concessione,  con  quelle  modificazioni  che,  per  le  variate
    condizioni  dei  luoghi  e  del  corso  d'acqua  si   rendessero
    necessarie.
      In  sede  di  rinnovo  di  concessioni  di  grandi  e  piccole
    derivazioni d'acqua  ad  uso  irriguo,  fatti  salvi  i  criteri
    indicati  dall'art.  12-bis,  comma  2,  il  competente  ufficio
    istruttore verifica l'effettivo fabbisogno  idrico  in  funzione
    delle modifiche dell'estensione della  superficie  da  irrigare,
    dei tipi di colture praticate anche a  rotazione,  dei  relativi
    consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati (23/a).
      In mancanza di rinnovazione, come  nei  casi  di  decadenza  o
    rinuncia, passano in  proprietà  dello  Stato,  senza  compenso,
    tutte le opere di raccolta,  di  regolazione  e  di  derivazione
    principali ed accessorie, i  canali  adduttori  dell'acqua,  gli
    impianti  di  sollevamento  e  di   depurazione,   le   condotte
    principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico  o  di
    distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione  e  i
    canali e le condotte di scarico (24).

    (23/a) Comma aggiunto  dall'art.  7,  D.Lgs.  12  luglio
    1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.
    (24) Vedi art. 4, L. 8 gennaio 1952, n. 42, riportata al
    n. A/V.


      29. Al termine dell'utenza tutte le opere e gli  impianti  che
    devono passare allo Stato senza compenso, a  norma  degli  artt.
    25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franchi  e  liberi
    di ogni privilegio, ipoteca od altro diritto reale.
      Per le opere e gli impianti nei  quali  lo  Stato  ha  facoltà
    d'immettersi in possesso a norma del secondo  comma  del  citato
    art. 25, i diritti derivanti da ipoteche  o  da  altre  garanzie
    reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato.
      Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve,  limitatamente
    alle somme somministrate, le ipoteche e le altre garanzie  reali
    a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto  di
    mutuo il nulla osta dei Ministeri dei lavori  pubblici  e  delle
    finanze.
      Per i mutui  stipulati  anteriormente  all'entrata  in  vigore
    della presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le
    ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della
    entrata in vigore della legge stessa.



        30. Le concessioni di piccole derivazioni, al loro  termine,
    sono rinnovate in conformità dell'art.  28  e,  in  mancanza  di
    rinnovazione, lo  Stato  ha  il  diritto  o  di  ritenere  senza
    compenso le opere costruite nell'alveo,  sulle  sponde  e  sulle
    arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario  a
    rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari  per
    il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature  nelle
    condizioni richieste dal pubblico interesse (25).

    (25) Vedi artt. 2  e  4,  L.  8  gennaio  1952,  n.  42,
    riportata al n. A/V.


      31.  Alla  scadenza  degli  usi  irrigui  a  qualsiasi  titolo
    esercitati, può  essere  negato  il  rinnovo  della  concessione
    d'acqua a chi non abbia la proprietà dei  terreni  da  irrigare,
    qualora  la  derivazione  sia   chiesta   in   concessione   dai
    proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari  dei  terreni
    da irrigare.
      Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti artt.  28  e
    30 passano senza compenso allo Stato,  il  nuovo  concessionario
    deve  uno  speciale   corrispettivo   che   sarà   fissato   nel
    disciplinare di concessione.



      32. Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti
    interessi  pubblici,  potrà,  sentito  il  Consiglio  superiore,
    essere inclusa nel disciplinare la facoltà di  riscatto  con  le
    condizioni e modalità da determinare nel disciplinare stesso.
      Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni  di
    derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a  chi  non  è
    proprietario dei terreni da irrigare.
      Il riscatto viene esercitato  con  decreto  del  Ministro  dei
    lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.
      Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo  abbiano  in
    passato alienato a terzi, in tutto o in  parte,  i  terreni  cui
    l'acqua era destinata, riservandosi la disponibilità di essa,  i
    proprietari subingrediti in detti terreni,  cui  l'acqua  serve,
    hanno  diritto,  singolarmente  e  riuniti  in   consorzio,   di
    riscattare il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto  meno
    per altre disposizioni della presente legge.



        33. Per le grandi derivazioni e per le opere di  raccolta  e
    regolazione delle acque, il decreto di concessione ha  efficacia
    di dichiarazione di  pubblica  utilità  per  tutti  i  lavori  e
    impianti occorrenti così  alla  costruzione  che  all'esercizio,
    compresi  i  canali  primari  e  secondari  di  irrigazione,   i
    collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile
    e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.
      L'approvazione del progetto  esecutivo,  che  deve  soddisfare
    alle condizioni stabilite dall'art. 16 della L. 25 giugno  1865,
    n.   2359   (26),   equivale    all'approvazione    del    piano
    particolareggiato agli  effetti  dell'articolo  17  della  legge
    stessa.
      Il Genio civile compila, previo avviso  agli  interessati,  lo
    stato  di  consistenza  dei  fondi,  i   cui   proprietari   non
    accettarono  la  indennità  offerta  o  non  conchiusero   alcun
    amichevole accordo con l'espropriante, e determina la  somma  da
    depositarsi a titolo di indennità di espropriazione,  a  seguito
    di che si provvede  dal  prefetto  a  norma  degli  artt.  48  e
    seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (26/a).  Se  i  lavori
    debbono eseguirsi da un'amministrazione dello  Stato  avente  un
    proprio ufficio tecnico, questo stesso  ufficio,  previo  avviso
    agli interessati, compilerà lo stato di consistenza.
      Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta
    legge.
      Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  sentito   il   Consiglio
    superiore, può dichiarare urgente ed indifferibile  l'esecuzione
    dei lavori, anche prima della concessione,  agli  effetti  degli
    artt. 71 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359, modificata
    dalla L. 18 dicembre 1879, n. 5188 (serie seconda). In tal  caso
    lo stato di consistenza di cui al detto art. 71 è compilato  dal
    Genio civile, previo avviso agli interessati, ed  ha  valore  di
    perizia giudiziale a norma dell'art. 34 della legge suddetta.
      Occorrendo rendere definitive le  occupazioni  temporanee,  si
    provvederà a norma dei capoversi precedenti.

    (26) Riportata alla  voce  Espropriazione  per  pubblica
    utilità.
    (26/a) Riportata alla voce Espropriazione  per  pubblica
    utilità.


      34. Col  decreto  di  concessione  possono  essere  dichiarate
    applicabili,  a  tutti  gli  effetti,   sentito   il   Consiglio
    superiore, le disposizioni dell'articolo precedente alle piccole
    derivazioni a scopo irriguo, di  bonifica  o  per  provvista  di
    acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico.
      La dichiarazione di pubblica utilità deve essere  chiesta  con
    la domanda di concessione.



        35. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento
    di un annuo canone, secondo le norme seguenti:
        per ogni modulo (litri cento al  minuto  secondo)  di  acqua
    potabile o  di  irrigazione,  senza  obbligo  di  restituire  le
    colature o residui d'acque, annue lire duecento;
        se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua,
    annue lire cento;
        per   l'irrigazione   di   terreni   con   derivazione   non
    suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per  ogni  ettaro,
    annue lire due;
        per ogni cavallo dinamico nominale di forza  motrice,  annue
    lire dodici.
      La forza motrice nominale è calcolata in base alla  differenza
    di livello fra i due peli morti dei canali a monte  ed  a  valle
    del meccanismo motore.
      Il canone è regolato sulla media della forza motrice  nominale
    disponibile nell'anno.
      In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici (27).

    (27) Con D.L.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24, riportato  al
    n. B/I, i canoni di utenza sono stati decuplicati e  con
    L. 21 gennaio 1949, n. 8,  ulteriormente  quadruplicati.
    Con L. 18 ottobre  1942,  n.  1426  (riportata  in  nota
    all'art. 6), è stata sostituita la misura di potenza  in
    cavalli dinamici con quella in chilowatt.  Vedi,  anche,
    l'art. 10, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546,  riportato  alla
    voce Bollo (Imposta di), l'art. 1, D.M. 20 luglio  1990,
    riportato al n. B/V, e l'art. 18, L. 5 gennaio 1994,  n.
    36, riportata al n. A/XXXI.


      36. Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso  promiscuo
    di irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metà
    di  quello  stabilito  per  la  irrigazione  senza  obbligo   di
    restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per
    quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata.
      Alle  concessioni  di  derivazione   ad   uso   promiscuo   di
    irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato.
    Se l'uso promiscuo riguarda una parte  dell'acqua  derivata,  il
    canone  più  elevato  si  applica  a  questa  parte  soltanto  e
    all'altra il canone normale.
      Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque  jemali,
    il cui uso è limitato dall'equinozio  di  autunno  a  quello  di
    primavera, il canone è ridotto alla metà (27).

    (27) Con D.L.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24, riportato  al
    n. B/I, i canoni di utenza sono stati decuplicati e  con
    L. 21 gennaio 1949, n. 8,  ulteriormente  quadruplicati.
    Con L. 18 ottobre  1942,  n.  1426  (riportata  in  nota
    all'art. 6), è stata sostituita la misura di potenza  in
    cavalli dinamici con quella in chilowatt.  Vedi,  anche,
    l'art. 10, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546,  riportato  alla
    voce Bollo (Imposta di), l'art. 1, D.M. 20 luglio  1990,
    riportato al n. B/V, e l'art. 18, L. 5 gennaio 1994,  n.
    36, riportata al n. A/XXXI.


        37. Il pagamento del canone decorre improrogabilmente  dalla
    data del decreto di concessione o da  quella  di  autorizzazione
    provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore.
      Tuttavia per le  grandi  derivazioni  tale  pagamento  decorre
    improrogabilmente dalla  scadenza  del  termine  originariamente
    assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora  l'utilizzazione
    dell'acqua avvenga prima della scadenza  di  detto  termine,  il
    canone decorre da quando l'acqua è utilizzata.
      Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza  nonché
    ai consorzi di  bonifica  si  accorderà,  sentito  il  Consiglio
    superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal  canone  per  la
    concessione   dell'acqua   potabile   che   venga    distribuita
    gratuitamente.



        38. Il canone sulle utenze, riconosciute o  da  riconoscere,
    decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque  tempo  sia  avvenuto  o
    avvenga il riconoscimento.
      Decorre pure dal 1° luglio 1924 il  canone  sulle  concessioni
    che l'amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di  utenti
    che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma  che  ne  siano
    decaduti per omessa tempestiva presentazione  della  domanda  di
    riconoscimento.
      Il Ministro delle finanze ha facoltà di  emanare  con  proprio
    decreto, di  concerto  col  Ministro  dei  lavori  pubblici,  da
    registrarsi alla Corte dei conti, norme per  la  concessione  di
    riduzioni per alcune delle categorie di  utenze,  già  gratuite,
    indicate nel primo comma del presente articolo.
      Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facoltà  di
    emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei  conti
    in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua  dei
    canali indicati nell'art. 16 della presente legge e nell'art.  7
    del R.D. 25 febbraio 1924, n. 456 (28).

    (28)  Il  R.D.  25  febbraio  1924,  n.   456   contiene
    disposizioni per aumentare le entrate demaniali.


      39. I crediti dello Stato per  canoni  demaniali,  per  lavori
    eseguiti  d'ufficio  e  per  qualunque  altro   ricupero,   sono
    privilegiati su tutti gli impianti  relativi  alla  concessione,
    compresi quelli che, al termine della concessione,  non  passano
    gratuitamente allo Stato.
      Tale  privilegio  prende  grado  subito  dopo  quello  sancito
    dall'art. 1962 del Codice civile (29).
      La riscossione di tali crediti è fatta  in  base  al  T.U.  14
    aprile  1910,  n.  639,  per  la   riscossione   delle   entrate
    patrimoniali dello Stato (30).

    (29) Ora, artt. 2771 e 2772 cod. civ. del 1942.
    (30)  Riportato  alla  voce  Riscossione  delle  entrate
    patrimoniali dello Stato.


        40. Il disciplinare della concessione determina la quantità,
    il modo, le condizioni della raccolta, regolazione,  estrazione,
    derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o  ridotta  e
    scolo   dell'acqua,   le   garanzie   richieste   nell'interesse
    dell'agricoltura,  dell'igiene  pubblica  e  stabilisce  l'annuo
    canone da corrispondersi allo Stato.
      Vi sono prefissi i  termini  entro  i  quali  dovranno  essere
    effettuate  le  espropriazioni   e   quelli   per   l'inizio   e
    l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.
      Su  esplicito  parere   del   Consiglio   superiore,   possono
    includersi nel  disciplinare  norme  relative  alle  tariffe  di
    vendita dell'acqua derivata o della energia con essa prodotta.
      Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia  sulle
    modalità  atte  a   garantire   l'osservanza   delle   richieste
    dell'autorità militare nei riguardi della difesa territoriale.



      41. Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà  di  ingiungere
    agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di
    adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici che siano
    riconosciuti necessari dall'autorità militare.
      Tutte le spese per i predetti  adattamenti  da  apportare  nei
    bacini  idrici  e  negli  impianti  già  esistenti  o  di  nuova
    costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari.
      Ove però la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti
    variate condizioni di esercizio  degli  impianti  determinassero
    oneri non compatibili con la  economia  degli  impianti  stessi,
    potrà il Ministro dei  lavori  pubblici,  sentito  il  Consiglio
    superiore e di concerto col Ministro delle finanze, accordare un
    contributo che in nessun caso sarà superiore ai due terzi  della
    spesa richiesta dagli oneri suddetti.
      Nel  caso  di  divergenza  tra  l'amministrazione  dei  lavori
    pubblici e quella militare, la determinazione  è  deferita  alla
    Commissione Suprema di difesa.



        42. Tutti gli utenti di  acqua  pubblica  sono  obbligati  a
    mantenere  in  regolare  stato  di  funzionamento  le  opere  di
    raccolta,  derivazione  e  restituzione,  le  chiuse  stabili  o
    instabili, fisse o mobili costruite nel  corso  d'acqua  per  la
    derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni  munite
    degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato.  Essi
    sono responsabili dei danni che possono avvenire  a  pregiudizio
    dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.
      Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo  che
    non si introducano acque eccedenti  la  portata  dei  rispettivi
    canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili,
    e che in ogni evento, col  mezzo  degli  opportuni  scaricatori,
    siano smaltite le acque sovrabbondanti.
      A cura e a spese del concessionario delle derivazioni  d'acque
    pubbliche,  su  prescrizione  dell'ufficio  compartimentale  del
    Servizio idrografico e mareografico  nazionale  interessato  per
    territorio, sono installati e mantenuti  in  regolare  stato  di
    funzionamento  idonei  dispositivi  per  la  misurazione   delle
    portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di  prelievo  e
    di restituzione,  ove  presente.  In  sistemi  di  distribuzione
    complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a  valle
    dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi  con
    le modalità definite ai sensi dell'art. 5-bis  e  con  frequenza
    almeno  semestrale   all'autorità   concedente   e   all'ufficio
    compartimentale  del   Servizio   idrografico   e   mareografico
    nazionale interessato (31).

    (31) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 12 luglio
    1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.


        43. Gli utenti  che  hanno  derivazioni  stabilite  a  bocca
    libera con chiuse, sia permanenti  che  temporanee,  stabili  ed
    instabili, fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perché si
    mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse  seguendo
    le consuetudini locali.
      Il Ministro dei lavori pubblici può imporre, con  comminatoria
    di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche
    libere siano  munite  degli  opportuni  manufatti  regolatori  e
    moderatori della introduzione delle acque.
      Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle
    disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di  singoli
    diritti o concessioni, potrà essere istituito un  regolatore  di
    nomina  governativa,  il  quale,  a  spesa  di   detti   utenti,
    provvederà a tale riparto, esclusi qualsiasi  responsabilità  ed
    onere per l'amministrazione dei lavori pubblici.
      Il  Ministro  dei  lavori  pubblici  può  imporre   temporanee
    limitazioni  all'uso  della  derivazione  che   siano   ritenute
    necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si
    verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile,  in
    guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze
    delle diverse utenze.



      44. E' in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il
    Consiglio superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in
    parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica  utilizzata
    una corrispondente quantità di acqua o di energia  idraulica  od
    elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio
    dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in
    quanto compatibile colla modificazione apportata.



        45. Quando una  domanda  di  concessione  per  un'importante
    utilizzazione di acqua risulti  tecnicamente  incompatibile  con
    meno  importanti  utilizzazioni  legittimamente   costituite   o
    concesse, si può ugualmente,  sentito  il  Consiglio  superiore,
    sentiti gli interessati, far luogo alla concessione.
      In tal caso il concessionario  è  tenuto  a  indennizzare  gli
    utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese,  una
    corrispondente quantità di acqua, e nel  caso  di  impianti  per
    forza motrice, una quantità di energia corrispondente  a  quella
    effettivamente  utilizzata,  provvedendo   alle   trasformazioni
    tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli
    interessi  degli  utenti  preesistenti.  Questi  sono  tenuti  a
    corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone  che
    dovevano allo Stato, ai comuni ed alle province, e, qualora, per
    effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di
    esercizio, una quota delle spese  di  esercizio  sopportate  dal
    nuovo concessionario, in nessun caso maggiore di quella  di  cui
    risultano esonerati.
      Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile  del  Ministro  dei
    lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, la fornitura di
    acqua o di energia sia eccessivamente gravosa,  in  rapporto  al
    valore economico  della  preesistente  utenza,  il  titolare  di
    quest'ultima è indennizzato dal nuovo concessionario  a  termini
    della legge sulle espropriazioni.
      Nel caso in cui  la  minore  incompatibile  utilizzazione  sia
    stata concessa ma non ancora attuata,  il  Ministro  dei  lavori
    pubblici,   sentito   il   Consiglio    superiore,    stabilisce
    insindacabilmente, in base ai  criteri  enunciati  nel  presente
    articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è  destinata,
    in qual modo questa debba essere compensata.



        46. L'obbligo imposto al nuovo concessionario  dall'articolo
    precedente di fornire ad utenti preesistenti una  corrispondente
    quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata:
        a)  fino  al  31  gennaio  1977,  se  l'utenza  preesistente
    consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa
    in base alle L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e L.  10  agosto
    1884, n. 2644 (32), e fino al  19  maggio  1983  per  le  grandi
    derivazioni  per  forza  motrice  legittimamente  esistenti  nei
    territori  annessi  al  Regno,  all'entrata  in   vigore   della
    legislazione italiana sulle opere pubbliche;
        b) fino alla scadenza delle  rispettive  concessioni  se  la
    preesistente utenza consisteva in  una  grande  derivazione  per
    forza motrice assentita in base al D.L.  20  novembre  1916,  n.
    1664, o al R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161 (33),  o  alla  presente
    legge;
        c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la
    utenza preesistente consisteva in una  piccola  derivazione  per
    forza motrice, salvo il disposto del precedente art.  23,  comma
    secondo;
        d) fino a che duri la nuova concessione, anche  per  effetto
    di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli  22,
    28  e  30  della  presente  legge,  se   l'utenza   preesistente
    consisteva in una derivazione per qualsiasi  uso  diverso  dalla
    forza motrice.

    (32) Vedi nota 3 all'art. 3 del presente testo unico.
    (33) Il  D.Lgt.  20  novembre  1916,  n.  1664  è  stato
    abrogato dal R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, il quale  è
    stato a sua volta abrogato dall'art.  234  del  presente
    testo unico.


        47.  Quando  per  l'attuazione  di  una  nuova  utenza   sia
    necessario, per ragioni tecniche  ed  economiche,  di  avvalersi
    delle  opere  di  presa  o  di  derivazione  di   altre   utenze
    preesistenti, si può, sentito il Consiglio superiore,  accordare
    la  nuova  concessione,  stabilendo  le  cautele  per  la   loro
    coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere
    a quelle preesistenti.
      Con  le  stesse  norme  e  condizioni  si  può  accordare   la
    concessione di derivare e di utilizzare parte di acqua spettante
    ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare  altrimenti
    il  nuovo  richiedente  e  la  nuova  concessione   non   alteri
    l'economia e la finalità di quelle preesistenti.



        48. Qualora il regime di un corso di acqua o di un bacino di
    acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è
    tenuto ad alcuna indennità  verso  qualunque  utente,  salvo  la
    riduzione o la cessazione del canone  in  caso  di  diminuita  o
    soppressa utilizzazione dell'acqua.
      Gli utenti, se le innovate condizioni  locali  lo  consentono,
    sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere  necessarie
    per ristabilire le derivazioni.
      Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino  di  acqua
    pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da  parte
    dello Stato di opere rese  necessarie  da  ragioni  di  pubblico
    interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o  cessazione
    del canone, ha diritto ad una indennità,  qualora  non  gli  sia
    possibile senza spese eccessive di adattare  la  derivazione  al
    corso di acqua modificato.
      L'apprezzamento di tale possibilità è fatto  con  decreto  del
    Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.
      La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col
    decreto  stesso,  salvo  ricorso  ai   Tribunali   delle   acque
    pubbliche.



        49. Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda  variare
    sostanzialmente le  opere  di  raccolta,  regolazione,  presa  e
    restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è  soggetto
    a tutte  le  formalità  e  condizioni  richieste  per  le  nuove
    concessioni, compreso il pagamento del canone.
      Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di
    forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente  invariate  le
    opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua,
    la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il  Ministro  dei  lavori
    pubblici, sentito il  Consiglio  superiore,  può,  previa  breve
    istruttoria limitatamente alle varianti introdotte, accordare la
    concessione senza le condizioni e formalità stabilite  al  comma
    precedente, salvo  il  pagamento  del  canone  per  la  maggiore
    utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria
    dell'utenza.
      Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della  presente
    legge che non rientrino nell'applicazione dei  precedenti  comma
    del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.
      Ogni altra variazione nelle opere e nei  meccanismi  destinati
    alla produzione o  nell'uso  della  forza  motrice  deve  essere
    previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.
      Per la mancata notificazione l'utente incorre  nella  sanzione
    amministrativa da  lire  100.000  a  lire  1.000.000,  salvo  il
    diritto  dell'amministrazione  di  ordinare  la   riduzione   in
    pristino stato a spese del contravventore (34).

    (34)  La  sanzione  originaria  dell'ammenda   è   stata
    sostituita, da ultimo, con  la  sanzione  amministrativa
    dall'art. 32, L. 24 novembre  1981,  n.  689,  riportata
    alla  voce  Ordinamento  giudiziario.  L'importo   della
    sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12  luglio
    1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in
    materia penale (Aumento delle),  nonché  dall'art.  114,
    primo comma, della citata L. 24 novembre 1981,  n.  689,
    in relazione all'art. 113,  primo  comma,  della  stessa
    legge.


      50. Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del Genio  civile,
    riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, può
    permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle
    derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purché  gli
    utenti  si  obblighino  formalmente  con  congrua  cauzione   da
    depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti, ad  eseguire
    le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni  che  saranno
    definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione,  oppure
    a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.



      51. Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione  interna,
    delle bonifiche, delle irrigazioni,  della  fornitura  di  acqua
    potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei
    lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore,  può  riservare
    per un quadriennio l'utilizzazione di tutta  o  di  parte  della
    portata di un determinato corso di acqua (34/a).
      La riserva  può  essere  prorogata  dal  Ministro  dei  lavori
    pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il Consiglio
    superiore. Nell'interesse della elettrificazione delle  ferrovie
    dello Stato, la riserva potrà essere, se  necessario,  prorogata
    per un terzo quadriennio.
      Della riserva è data notizia nel foglio degli  annunzi  legali
    delle  province  interessate  e  nel  Bollettino  ufficiale  del
    Ministero dei lavori pubblici.
      Quando, per ragioni di interesse pubblico, sia  opportuno  non
    differire la utilizzazione immediata per produzione di  energia,
    si  può,  sentito  il  Consiglio  superiore,  far   luogo   alla
    concessione  sostituendo  alla  riserva  di  acqua   quella   di
    determinata   quantità   di    energia    corrispondente    alle
    caratteristiche della energia richiesta ed  a  prezzo  di  costo
    effettivo (comprese le quote per interesse ed  ammortamento),  o
    far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, il  tutto  a
    condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In  mancanza
    di  accordo   fra   la   amministrazione   interessata   ed   il
    concessionario sul prezzo di costo,  questo  è  determinato  con
    decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito  il  Consiglio
    superiore.
      Qualora nei  disciplinari  di  concessione  o  comunque  nelle
    intervenute convenzioni, anche se anteriori  alla  pubblicazione
    della   presente   legge,   sia   assegnato   un   termine   per
    l'utilizzazione  della  energia  nell'interesse  della  trazione
    elettrica  ferroviaria,  l'amministrazione  interessata   potrà,
    decorso tale termine,  avvalersi  della  riserva  per  tutta  la
    durata della concessione, nei limiti di un  quinto  dell'energia
    prodotta e con facoltà di  effettuare  anche  prelievi  parziali
    successivi.
      Per  l'esercizio  di  tale  diritto,  quando  sia  decorso  un
    quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovrà darsi preavviso di
    quattro anni, anche per i prelievi parziali.
      Il saggio dell'interesse di cui al quarto comma  del  presente
    articolo, non potrà superare il saggio ufficiale di sconto  alla
    data cui verrà esercitato il diritto di riserva.

    (34/a) Vedi,  anche,  l'art.  3,  comma  secondo,  L.  4
    febbraio 1963, n. 129, riportata al n. A/IX.


      52. Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione  di
    energia può essere  riservata,  ad  uso  esclusivo  dei  servizi
    pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel  tratto  compreso
    tra il punto ove ha termine praticamente il  rigurgito  a  monte
    della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia
    non superiore ad un decimo  di  quella  ricavata  dalla  portata
    minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina
    di produzione.
      I comuni, a favore  dei  quali  è  fatta  la  riserva,  devono
    chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni  dalla
    data del decreto di  concessione,  e  utilizzare  effettivamente
    tale  energia  entro  tre   anni   dalla   comunicazione   delle
    determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al  comma
    quarto del presente articolo. Decorso l'uno o  l'altro  termine,
    il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.
      Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine  di  tre
    anni decorre dalla data dell'accordo, di cui  deve  essere  data
    comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.
      In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra  i  comuni
    ed il prezzo di essa sulla base del costo,  tenuto  conto  delle
    caratteristiche dell'energia richiesta, comprese  le  quote  per
    interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministero dei
    lavori pubblici, sentito il  Consiglio  superiore.  Quanto  alla
    misura del tasso d'interesse, si applica il disposto dell'ultimo
    comma dell'articolo precedente (35).

    (35) Vedi, anche, l'art. 1, L. 27 dicembre 1953, n. 959,
    riportata al n. A/VI.


        53.  Il  Ministro  per  le  finanze,  sentito  il  Consiglio
    superiore  dei  lavori  pubblici,  può  stabilire,  con  proprio
    decreto, a favore dei  Comuni  rivieraschi  e  delle  rispettive
    Province,   un   ulteriore   canone   annuo,   a   carico    del
    concessionario, fino a lire  436  per  ogni  chilowatt  nominale
    concesso.
      Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti
    di cui al  comma  precedente,  tenuto  conto  anche  delle  loro
    condizioni economiche  e  dell'entità  del  danno  eventualmente
    subìto in dipendenza della concessione.
      Nel caso  di  derivazioni  a  seguito  delle  quali  le  acque
    pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso  da  quello
    da cui sono derivate, il Ministro per  le  finanze,  sentito  il
    Consiglio superiore dei lavori pubblici,  stabilisce  tra  quali
    Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone  di  cui  ai
    commi precedenti debba essere ripartito.
      Il canone di cui al presente articolo ha la stessa  decorrenza
    e la stessa scadenza del canone governativo (36).

    (36) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre
    1956, n. 1377. Vedi, anche, l'art.  2,  L.  22  dicembre
    1980, n. 925, riportata al  n.  B/IV.  L'art.  1,  terzo
    comma, L. 21 dicembre 1961, n. 1501, ha disposto  che  i
    sovracanoni previsti dal presente articolo  non  possono
    comunque superare la somma di lire 800 per  kW  nominale
    concesso.


      54.  Nelle  grandi  derivazioni   che   riguardino   rilevanti
    interessi  pubblici,  qualora  si  verifichino  interruzioni   o
    sospensioni ingiustificate, il  Ministro  dei  lavori  pubblici,
    sentito il Consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e  le
    contestazioni del caso,  diffida  l'utente  ad  eseguire,  entro
    congruo termine, le riparazioni  necessarie.  Ove  l'utente  non
    provveda entro il  termine  prefisso,  il  Ministro  dei  lavori
    pubblici, sentito il  Consiglio  superiore  e  di  concerto  col
    Ministro delle finanze, può disporre l'esercizio  di  ufficio  a
    spese  dell'utente,  previa  presa  di  possesso   delle   opere
    principali ed  accessorie,  ricadenti  entro  e  fuori  l'ambito
    demaniale.
      Lo stesso provvedimento  può  essere  applicato  nel  caso  di
    derivazioni esercitate abusivamente o  in  contravvenzione  alle
    norme della presente legge.
      L'utente è obbligato a porre a disposizione del Ministero  dei
    lavori  pubblici   il   personale   addetto   al   funzionamento
    dell'impianto.
      Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio civile
    redige, in contraddittorio con l'interessato,  o,  in  mancanza,
    con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto.
      Il  rendiconto  dell'esercizio  di  ufficio  è  approvato  dal
    Ministro  dei  lavori  pubblici,  che   dispone   il   pagamento
    all'utente dei proventi  netti  quando  la  gestione  sia  stata
    attiva.  Quando  invece  la  gestione  sia  stata  passiva,   il
    rendiconto è approvato  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici  di
    concerto con quello delle finanze, il quale  ultimo  dispone  la
    riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse,
    con le norme indicate nell'art. 39 della presente legge.
      Nel caso previsto al secondo comma del  presente  articolo,  i
    proventi netti sono depositati alla Cassa depositi  e  prestiti,
    fino   al    definitivo    regolamento    dei    rapporti    tra
    l'amministrazione e colui che  ha  esercitato  irregolarmente  o
    abusivamente la derivazione.
      Quando trattisi di impianti in servizio delle  ferrovie  dello
    Stato, l'esercizio degli impianti stessi può essere affidato  al
    Ministero delle comunicazioni ed in tal  caso  esso  provvede  a
    quanto è disposto nei comma quarto, quinto e sesto.
      Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo
    non è ammesso altro ricorso che quello per  legittimità  dinanzi
    al Tribunale superiore delle acque pubbliche.



        55. E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e,  nel
    caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le
    finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di  derivare  ed
    utilizzare l'acqua pubblica:
        a) per non uso durante un triennio consecutivo;
        b) per cattivo uso in relazione ai fini della  utilizzazione
    dell'acqua pubblica;
        c)  per  inadempimento  delle  condizioni  essenziali  della
    derivazione ed utilizzazione;
      d) per abituale negligenza ed inosservanza delle  disposizioni
    legislative e regolamentari in vigore;
        e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;
        f) per il decorso dei termini stabiliti nel  decreto  e  nel
    disciplinare,  entro  i  quali  il  nuovo  concessionario   deve
    derivare e utilizzare l'acqua concessa;
        g) per cessione  effettuata  senza  il  nulla  osta  di  cui
    all'art. 20.
      Il Ministro per i  lavori  pubblici,  sentito  per  le  grandi
    derivazioni il Consiglio superiore, ha facoltà  di  prorogare  i
    termini  di  cui  alla  lettera   f),   qualora   riconosca   un
    giustificato ritardo nella esecuzione delle  opere.  La  proroga
    può essere subordinata, sentito  il  Consiglio  superiore,  alla
    revisione della concessione per  armonizzarla  con  sopravvenute
    esigenze.
      Previa contestazione all'interessato nel  caso  indicato  alla
    lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle  lettere  b),
    c), d), da parte del Ministero delle  finanze,  la  decadenza  è
    pronunciata con decreto  motivato  del  Ministro  per  i  lavori
    pubblici, che, nei casi contemplati nelle lettere  a),  b),  c),
    d), deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore.
      Tale decreto  è  emanato  di  concerto  col  Ministro  per  le
    finanze, allorché trattisi d'impianti che passano allo Stato.
      Il decreto è notificato all'utente decaduto  e  comunicato  al
    Ministro per le finanze.
      Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del  pagamento  del
    canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi  in  corso
    alla data del decreto che pronuncia la decadenza,  o  alla  data
    della notifica della rinuncia (37).
      Le utenze non ancora riconosciute, che  risultino  abbandonate
    per oltre dieci anni, decadono di diritto (38).

    (37) Vedi l'art. 3, ultimo comma, L. 8 gennaio 1952,  n.
    42, riportata al n. A/V.
    (38) Articolo così modificato dalla L. 18 ottobre  1942,
    n. 1434. Vedi, anche, artt. 1 e  4,  R.D.L.  5  novembre
    1937, n. 2101, riportato al n. C/IV.


        56. Compete all'ingegnere capo del Genio civile  la  facoltà
    di concedere licenze per  l'attingimento  di  acqua  pubblica  a
    mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o
    di sifoni, posti sulle  sponde  ed  a  cavaliere  degli  argini,
    purché:
        1° - la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri  a
    minuto secondo;
        2° - non siano intaccati  gli  argini,  n‚  pregiudicate  le
    difese del corso d'acqua;
        3° - non siano alterate le condizioni del corso d'acqua  con
    pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato  il  minimo
    deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito (38/a).
      Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il
    quantitativo di litri dieci a minuto  secondo,  la  licenza  può
    essere accordata anche quando la presa d'acqua si  effettui  con
    modalità diverse  da  quelle  indicate  nella  prima  parte  del
    presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai nn.  2
    e 3.
      La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per
    non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e
    può essere revocata per motivi di pubblico interesse (38/b).
      Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
    esclusivamente ai corpi idrici superficiali (38/c).

    (38/a) Punto così  modificato  dall'art.  9,  D.Lgs.  12
    luglio 1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.
    (38/b) Comma così  modificato  dall'art.  9,  D.Lgs.  12
    luglio 1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.
    (38/c) Comma aggiunto  dall'art.  9,  D.Lgs.  12  luglio
    1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.


      57.  Alla   raccolta   delle   osservazioni   idrografiche   e
    meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini imbriferi
    del Regno  provvede  il  Servizio  idrografico,  istituito  alla
    dipendenza del Ministro dei lavori pubblici.
      Il Servizio idrografico comprende:
        - l'Ufficio idrografico per il territorio di competenza  del
    Magistrato alle acque delle Province venete e di Mantova (39);
        - l'Ufficio idrografico per il bacino del Po (39);
        - le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno.
      Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  a  mezzo  di  un
    ufficio centrale, esercita funzioni  di  vigilanza  generale  su
    tutto il servizio idrografico del Regno.
      Agli uffici e sezioni del servizio idrografico è  affidato  di
    regola, nelle rispettive giurisdizioni,  lo  studio  dei  bacini
    imbriferi  e  delle  questioni  idrologiche  che  sorgessero  in
    seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per  i
    progetti e la esecuzione  d'importanti  lavori  idraulici  e  di
    bonifica.
    (39)  Vedi  la  voce  Ministero  dei  lavori   pubblici,
    sottovoce Magistrato del Po.

    Capo II. - Consorzi per l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche
                                 (40).

        58. A tutti gli effetti della presente legge le  derivazioni
    ad uso agricolo, che  abbiano  in  comune  la  presa  dal  corso
    d'acqua  pubblica,  anche   se   godute   da   diversi   utenti,
    costituiscono una utenza unica complessiva e sono  rappresentate
    secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o  la
    comunione degli utenti.

    (40) Vedi, anche,  la  L.  27  dicembre  1953,  n.  959,
    riportata al n. A/VI.


      59. Per assicurare la più razionale e  proficua  utilizzazione
    delle acque ed il migliore esercizio delle  utenze,  il  Governo
    del Re ha facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio, con
    l'intervento di rappresentanti dell'amministrazione dello Stato,
    tutti o parte degli utenti di un corso o bacino  d'acqua  nonché
    coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua  il  Consiglio
    superiore dei lavori pubblici siasi  favorevolmente  pronunziato
    in via definitiva.
      La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa
    da uno o più interessati o aver luogo d'ufficio.
      Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione  del
    consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi  sulla  bonifica
    integrale.



      60. I proponenti la costituzione di un consorzio  obbligatorio
    debbono allegare alla relativa istanza:
        a)  il  piano  tecnico  indicante  i   limiti   del   bacino
    idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;
        b) l'elenco delle utenze da consorziare;
        c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;
        d) il piano finanziario per  l'ammortamento  della  spesa  a
    carico del consorzio;
        e) lo schema di statuto del consorzio.



      61. Il Ministro dei lavori pubblici  può  nominare  commissari
    straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari
    per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.



      62. Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a
    mezzo del Genio civile e  secondo  le  norme  da  stabilire  nel
    regolamento,  dell'elenco   di   coloro   che   debbono   essere
    consorziati a termini dell'art.  59,  del  piano  tecnico  delle
    opere, nonché del piano finanziario e  del  riparto  provvisorio
    delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando
    un  termine  di  sessanta  giorni  per   la   presentazione   di
    osservazioni o reclami da parte degli interessati.
      Sentito  il  Consiglio  superiore,  il  Ministro  dei   lavori
    pubblici promuove il  decreto  reale  per  la  costituzione  del
    consorzio obbligatorio.
      Quando del consorzio debba far parte il Demanio  dello  Stato,
    il decreto è emanato di concerto col Ministro delle finanze.



      63. Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa
    gli scopi  specifici  ed  i  limiti  di  azione,  approvando  lo
    statuto.
      Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche per il merito, al
    Tribunale Superiore delle acque pubbliche.



      64. Col decreto di costituzione o con successivi  decreti  del
    Ministro dei lavori  pubblici,  con  l'osservanza  del  disposto
    dell'ultimo comma dell'art. 62, sono  approvati  l'elenco  degli
    utenti consorziati, il  catasto  degli  immobili  serviti  dalle
    utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio
    e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio.
      I provvedimenti  che  determinano  gli  immobili  soggetti  al
    contributo  consorziale  debbono  essere   trascritti   a   cura
    dell'amministrazione del consorzio.



      65. Lo  statuto  determina,  tra  l'altro,  le  norme  per  la
    validità delle adunanze dell'assemblea generale degli  utenti  e
    per la costituzione e rinnovazione degli organi  del  consorzio,
    stabilendone la competenza.
      Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a  far
    parte i rappresentanti dello Stato, delle province  interessate,
    delle confederazioni degli enti sindacali (41) ed  eventualmente
    della associazione nazionale  dei  consorzi  di  bonifica  e  di
    irrigazione, per i consorzi cui essa è preposta. Il loro  numero
    non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti.
      Il presidente è nominato con decreto del Ministro  dei  lavori
    pubblici. Il  voto  del  presidente  ha  prevalenza  qualora  si
    verifichi parità di  voti  tra  i  componenti  il  consiglio  di
    amministrazione del consorzio.

    (41) La norma fa riferimento alle associazioni  fasciste
    di categoria, sciolte dal D.L.L. 23  novembre  1944,  n.
    369.


      66. Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio,  è
    sempre in facoltà  dell'amministrazione  di  disporre  quanto  è
    necessario per la difesa ed il buon regime  delle  acque.  Nuove
    utilizzazioni non possono essere attuate  dal  consorzio,  senza
    regolare concessione da parte della  amministrazione,  la  quale
    può anche accordare concessioni ai singoli per l'uso delle acque
    disponibili comprese nella circoscrizione consortile.
      Le nuove utenze sono aggregate  al  consorzio  obbligatorio  e
    nello  statuto  consorziale  sono  introdotte,  occorrendo,   le
    corrispondenti modifiche colle forme di cui al  precedente  art.
    62.



      67. La partecipazione al consorzio obbligatorio di  utenti  di
    acqua per antico uso si intende condizionata  al  riconoscimento
    dei rispettivi diritti a  termini  dell'art.  3  della  presente
    legge.



        68. Le deliberazioni del consorzio sono  obbligatorie  anche
    per i dissenzienti.
      Il consorzio provvede  al  riparto  provvisorio  e  definitivo
    delle spese fra gli utenti  consorziati  secondo  le  norme  che
    saranno  stabilite   nel   regolamento.   Tali   riparti,   dopo
    l'approvazione del Ministro dei lavori pubblici,  devono  essere
    pubblicati nei Fogli annunzi legali delle province  interessate.
    Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa  la  impugnativa
    dinanzi ai Tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso
    non sospende la esecutorietà dei ruoli di contribuenza.
      Il riparto può essere modificato quando l'interessenza di  una
    o più utenze, a giudizio  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,
    sempre con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art.
    62, si trovi notevolmente variata in confronto delle  condizioni
    in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito.
      Le quote consorziali sono assistite da privilegio  che  prende
    grado dopo quello  stabilito  dal  precedente  art.  39  e  sono
    riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle
    imposte dirette.



      69. Per le acque distribuite mediante canali demaniali,  unico
    utente di fronte al consorzio è il Demanio dello  Stato,  ed  il
    catasto  degli  immobili  serviti  dai  canali  demaniali  viene
    approvato e pubblicato a cura del Ministero delle finanze.
      Al Demanio stesso spetta sugli immobili dei propri  utenti  il
    diritto reale stabilito in favore del consorzio.



      70. I consorzi obbligatori sono soggetti  alla  vigilanza  del
    Ministero dei lavori pubblici, che su ricorso degli  interessati
    o anche d'ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime.
      Con  decreto  reale,  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori
    pubblici, sentito il  Consiglio  Superiore  e  con  l'osservanza
    dell'ultimo  comma  dell'art.  62,  possono  essere  sciolte  le
    amministrazioni dei consorzi che per negligenza nell'esecuzione,
    esercizio e manutenzione delle opere,  ovvero  per  inosservanza
    delle norme di legge, di  regolamento  o  di  statuto,  comunque
    compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali.
      Al   commissario   straordinario,   al   quale   è    affidata
    l'amministrazione dell'ente e, ove occorra,  l'esecuzione  delle
    opere,  spettano  i  poteri  della  assemblea  e  degli   organi
    consorziali.



      71. Per la coordinazione dell'attività dei  consorzi  finitimi
    può essere costituito, anche d'ufficio, con  decreto  reale,  su
    proposta del Ministro  dei  lavori  pubblici,  un  consorzio  di
    secondo grado con lo scopo  d'armonizzare  l'opera  dei  singoli
    consorzi di primo grado.
      Il   consorzio   di   secondo   grado   è   amministrato   dai
    rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali
    spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.



        72. Con decreto reale su proposta del  Ministro  dei  lavori
    pubblici,  di  concerto  con  quello  dell'agricoltura  e  delle
    foreste, e con quello delle finanze quando vi siano  interessati
    canali demaniali,  i  consorzi  di  bonifica  integrale  possono
    essere autorizzati  ad  assumere  la  funzione  di  consorzi  di
    utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni  contenute  nel
    presente capo, nei riguardi delle utenze che si  esercitano  nei
    canali  di  bonifica  ed  in  genere  nei  corsi   d'acqua   che
    interessino il territorio consorziale.

    Capo  III.  -  Provvedimenti  speciali  per  la  costruzione  di
                   serbatoi e laghi artificiali (42).

        73. A chi ottenga la concessione  di  costruire  serbatoi  o
    laghi artificiali o altre  regolanti  il  deflusso  delle  acque
    pubbliche possono  essere  accordati,  con  lo  stesso  atto  di
    concessione o con atto successivo:
        1) l'esonero parziale o totale dal canone per la derivazione
    salva però sempre la quota devoluta agli enti locali;
        2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;
        3)  contributi  governativi  con  facoltà  di  vincolarli  a
    garanzia delle operazioni finanziarie per la  costruzione  delle
    opere (43) (43/a).

    (42) Vedi, anche, il D.P.R. 1° novembre 1959,  n.  1363,
    riportato al n. D/VI.
    (43)  Articolo  così  modificato  dal  D.Lgs.C.P.S.   30
    settembre 1947, n. 1276.
    (43/a) Vedi, anche, l'art. 13, L. 28 febbraio  1986,  n.
    41 e l'art. 7, L. 22 dicembre 1986,  n.  910,  riportate
    alla voce Amministrazione del patrimonio  e  contabilità
    generale dello Stato.


      74. Sono esentati dal diritto  proporzionale  del  registro  e
    soggetti al solo diritto fisso di lire duemila (44):
        1° - l'atto di concessione per la costruzione del  serbatoio
    o lago e per l'utilizzazione delle  acque  in  esso  accumulate,
    nonché l'atto di concessione dei contributi governativi  di  cui
    agli articoli seguenti;
        2° - l'atto col quale il concessionario  ceda  ad  altri  la
    concessione;
        3° - l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per
    eseguire le opere concessegli;
        4° - gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di
    terreni ed  altri  stabili  necessari  per  la  costruzione  del
    serbatoio o lago.

    (44) L'originario diritto di lire  dieci  è  stato  così
    aumentato dall'art. 1, L. 21 luglio 1961, n. 707.


      75. Il Ministro dei lavori pubblici, di  concerto  con  quello
    delle finanze,  può  concedere  un  contributo  nella  spesa  di
    costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al  trenta  per
    cento dell'importo dei lavori risultanti dal progetto  esecutivo
    approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, aumentato
    il detto importo di una percentuale non superiore al  dieci  per
    cento  per  quota  di  contributo  nelle  spese   di   studi   o
    compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione.
      Nel  fissare  la  misura  del  contributo   si   tiene   conto
    dell'importanza dell'opera  per  l'interesse  pubblico  e  degli
    oneri che l'aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto
    sia a quelle di esercizio.
      Qualora il costo  effettivo  dell'opera  risulti  inferiore  a
    quello come sopra previsto, il contributo è  liquidato  in  base
    alla  somma  realmente  spesa  per   i   lavori,   coll'aggiunta
    dell'anzidetta  percentuale  prefissa  per  spese  generali,  di
    amministrazione e di progetto, e col premio in misura del  venti
    per cento sulla minore spesa.



      76. Il contributo complessivo di cui  al  precedente  articolo
    può essere elevato fino al sessanta per cento se la  costruzione
    del serbatoio o lago:
        a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di  opere
    idraulico-forestali,  di  bonifica  o  di  altra  categoria   da
    eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;
        b) giovi alla  irrigazione  o  all'azionamento  di  impianti
    idrovori per la bonificazione di vasti territori;
      [Il maggior contributo non può mai  superare  l'importo  delle
    spese e dei contributi che sarebbero a  carico  dello  Stato  in
    virtù di altre leggi e per i medesimi scopi] (44/a).

    (44/a) Comma soppresso dall'art 1-bis,  D.L.  12  agosto
    1983, n. 371, riportato alla voce Calamità pubbliche.


      77. In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per  la
    costruzione di serbatoi e  di  laghi  artificiali,  compreso  il
    premio  giusta  l'art.  75,  e  compreso,  ove  ne  ricorra   la
    concessione, il maggior contributo di cui all'art. 76,  non  può
    essere superiore al  disavanzo  determinato  in  base  al  piano
    finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e  nelle
    forme da stabilirsi nel regolamento.
      Le amministrazioni statali  o  regionali  interessate  tengono
    conto delle opere indicate nel precedente  articolo  76  la  cui
    esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in  dipendenza
    della costruzione del serbatoio o lago in  sede  di  definizione
    dei rispettivi programmi di settore o  di  individuazione  delle
    relative  priorità  ai  fini  anche  della  determinazione   dei
    correlativi fabbisogni finanziari (44/b).

    (44/b) Comma così sostituito dall'art.  1-bis,  D.L.  12
    agosto  1983,  n.  371,  riportato  alla  voce  Calamità
    pubbliche.


        78. Il contributo è  liquidato  per  intero  in  seguito  al
    collaudo dell'opera. Gli interessati possono però  ottenere  che
    si  proceda,  alla   scadenza   di   termini   periodici,   alla
    liquidazione  di  otto  decimi  del  contributo   corrispondente
    all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di  avanzamento
    accertato dal Genio civile.
      I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.



      79. Il contributo è pagato in unica soluzione o  in  annualità
    comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la  cui  misura
    non potrà superare quella vigente  all'atto  della  liquidazione
    delle annualità stesse, ai  sensi  dell'art.  2  del  R.D.L.  22
    ottobre 1932, n. 1378 (45).
      Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o  in  parte
    le annualità, pagando il capitale corrispondente, depurato degli
    interessi non maturati.

    (45) Il R.D.L. 22 ottobre  1932,  n.  1378  riguarda  la
    determinazione del tasso di interesse da adottare per il
    calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.


      80.  Il  contributo  può  essere  vincolato  a   garanzia   di
    operazioni finanziarie per la provvista di  capitali  occorrenti
    alla costruzione delle opere.
      A tale scopo, il Ministro  dei  lavori  pubblici,  sentito  il
    Ministro delle finanze, ha facoltà di rilasciare certificati  di
    credito scontabili fino alla concorrenza degli otto  decimi  del
    contributo medesimo.
      In caso di decadenza della concessione, per mancato compimento
    dell'opera,  il  contributo  resta  vincolato   per   la   parte
    necessaria    all'ammortamento    del    mutuo    effettivamente
    somministrato dall'istituto finanziatore. Qualora  lo  Stato  si
    valga della facoltà di acquisto degli impianti,  a  termini  del
    secondo comma dell'art. 25, l'ammontare del contributo vincolato
    è portato a  compensazione  del  debito  dello  Stato  verso  il
    concessionario.



      81. Il Ministro dei  lavori  pubblici,  sentito  quello  delle
    finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia  accordato
    il contributo governativo ad  ammettere  obbligazioni  garantite
    con il contributo.
      Le  obbligazioni  così  emerse,  e   sempre   che   provvedano
    esclusivamente al finanziamento della  costruzione  delle  opere
    sovvenzionate,  sono  soggette  alla   tassa   di   negoziazione
    stabilita nella tariffa A allegata alla L. 30 dicembre 1923,  n.
    3280 (46).
      Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta,  a  mezzo  di
    istituti di  credito  da  designarsi  dai  ministri  dei  lavori
    pubblici e delle finanze, la  emissione  di  obbligazioni  o  di
    cartelle   garantite   sulle   contribuzioni   delle   proprietà
    fondiarie, sia consorziate, sia  obbligate  a  contribuire,  sia
    comunque  aderenti  all'intrapresa.  Le  dette  obbligazioni   o
    cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione  indicata  nel
    precedente comma.

    (46) L'imposta  di  negoziazione  ha  cessato  di  avere
    applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1954, in  forza
    dell'art.  26,  L.  6  agosto  1954,  n.  603,  che   ha
    sostituito l'imposta sulle società.


      82. Ove sia accordato  il  contributo  di  cui  agli  articoli
    precedenti,   può   essere   stabilita   nel   disciplinare   di
    concessione, sentito il consiglio superiore,  la  partecipazione
    dello  Stato  agli  utili  dell'azienda,  da  percepire  con  le
    modalità fissate nel disciplinare  stesso  e  nella  misura  del
    quarto della quota di profitto  netto  eccedente  il  sette  per
    cento di capitale impiegato e della metà della  quota  eccedente
    il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato  non
    sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.
      Se sia concessionaria una società  per  azioni,  la  quota  di
    partecipazione  verrà  calcolata   sulle   somme   che   saranno
    distribuite agli azionisti e su quelle che  saranno  passate  in
    riserva.



      83. Per imporre contributi sui fondi soggetti  ad  irrigazione
    si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano,  per
    natura e convenienza economica, ad essere irrigati con  notevole
    utilità generale, la quantità d'acqua occorrente ad ogni terreno
    per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua,
    in base al quale sarà commisurato il contributo obbligatorio.
      Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria,  sono
    stabilite con decreto di concessione, o in altro successivo,  di
    concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
      I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili,
    come   le   quote   consorziali   indicate   nell'ultimo   comma
    dell'articolo 86.



      84. Quando per la  costruzione  del  serbatoio  o  lago  o  di
    qualsiasi opera di raccolta è aumentata la  portata  minima  del
    corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od  è
    accresciuta la superficie dei terreni privati  a  valle,  coloro
    che in qualunque  modo  ne  traggono  beneficio  sono  tenuti  a
    corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate
    un  contributo  di  miglioria,  pagabile  in  rate  annuali,  da
    stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei  lavori  pubblici,
    sentito il Consiglio superiore.
      Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la
    facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.



      85. Quando nella  zona,  nella  quale  si  costruiscano  laghi
    artificiali o si attuino nuove  derivazioni,  esistano  pozzi  o
    fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare  a  sue
    spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo  l'esecuzione
    delle opere, allo  scopo  di  evitare  che  siano  gratuitamente
    impinguati  per  effetto  dei  nuovi  invasi   o   delle   nuove
    derivazioni.



      86. Anche indipendentemente dalla domanda  degli  interessati,
    l'amministrazione può, nell'esame delle istanze e  dei  progetti
    di  derivazione,  prescrivere  che  vengano  in  questi   ultimi
    introdotte quelle modifiche e quelle maggiori  opere  che  siano
    del  caso  per  migliorare  il  regime  del  corso   d'acqua   e
    risparmiare  in  tutto  o  in  parte  la  esecuzione  di   opere
    pubbliche.
      In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al
    concessionario possono accordarsi agevolazioni  nella  misura  e
    coi criteri di cui ai precedenti articoli.



      87. Nell'esame delle istanze e dei  progetti  di  derivazione,
    l'amministrazione prescriverà che siano introdotte nei  progetti
    stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle
    norme di esercizio che occorrano per non  peggiorare  il  regime
    del corso d'acqua.



      88. Qualora non vi  siano  iniziative  private  meritevoli  di
    accoglimento, il Ministero dei lavori  pubblici  può  provvedere
    direttamente alla costruzione di serbatoi e  laghi,  stipulando,
    ove  occorra,  convenzioni  speciali  per  la   costruzione   ed
    esercizio degli impianti idroelettrici distintamente  da  quelli
    per l'irrigazione e l'uso potabile.



      89. Nella parte straordinaria del bilancio del  Ministero  dei
    lavori pubblici è inscritta la spesa in distinti capitoli per le
    sovvenzioni previste  dal  presente  capo  e  per  le  eventuali
    costruzioni di cui all'articolo precedente.
      Le somme annue da stanziare sono determinate con la  legge  di
    approvazione del bilancio.



      90.  Chi  abbia  tempestivamente  chiesto  le  agevolazioni  e
    contributi per  laghi  e  serbatoi  artificiali  a  norma  delle
    disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora
    ottenute, può optare per le disposizioni della presente legge.
      Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti
    che a norma dell'art. 47 del testo unico approvato con  R.D.  10
    novembre 1907, n. 844 (47), intendono chiederne le  concessione,
    possono  optare  per  le  disposizioni  della  presente,  legge,
    applicandosi in tal  modo  le  agevolazioni  e  prescrizioni  da
    questa stabilite e restando  la  relativa  spesa  a  carico  del
    bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste.

    (47) Con il R.D. 10 novembre 1907, n. 844, fu  approvato
    il  testo  unico  dei  provvedimenti  a   favore   della
    Sardegna.


      91. Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed  i
    procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55,
    219  e  222,  possono  essere  esclusi  dai  contratti  e  dalle
    concessioni di cui lo Stato sia  direttamente  o  indirettamente
    interessato, con provvedimento insindacabile  del  Ministro  dei
    lavori pubblici, coloro che nella  qualità  di  concessionari  o
    anche di costruttori e appaltatori si siano  resi  colpevoli  di
    negligenza o malafede nell'eseguire opere  di  cui  al  presente
    capo.
      Del provvedimento del Ministro  dei  lavori  pubblici  è  data
    comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.
      I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da
    ogni contributo statale per impianti di utilizzazione  di  acque
    pubbliche.
      Quando si tratti di contributi già accordati,  la  perdita  si
    limiterà alla quota parte non vincolata  a  favore  di  istituti
    finanziatori.

                               TITOLO II
             Disposizioni speciali sulle acque sotterranee

      92. Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque
    sotterranee, escluse quelle termali  minerali  e  radioattive  o
    comunque  regolate  da   leggi   speciali,   si   osservano   le
    disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili  le  norme
    del titolo I della presente legge.



        93. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a
    tutela della pubblica amministrazione, a  norma  degli  articoli
    seguenti, ha facoltà, per gli  usi  domestici,  di  estrarre  ed
    utilizzare liberamente, anche  con  mezzi  meccanici,  le  acque
    sotterranee nel suo fondo,  purché  osservi  le  distanze  e  le
    cautele prescritte dalla legge.
      Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di  giardini
    ed orti inservienti direttamente al  proprietario  ed  alla  sua
    famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.



      94. Il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi
    decreti,  da  emanarsi  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori
    pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i  comprensori
    nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le
    acque sotterranee  sono  soggette  alla  tutela  della  pubblica
    amministrazione (48).

    (48) L'elenco dei  comprensori  nei  quali  la  ricerca,
    l'estrazione  e  la  utilizzazione  di  tutte  le  acque
    sotterranee sono soggette  alla  tutela  della  pubblica
    amministrazione, è stato approvato con R.D.  18  ottobre
    1934,  n.  2174.  L'elenco   ha   poi   avuto   numerose
    integrazioni con  elenchi  suppletivi  approvati  con  i
    seguenti provvedimenti: R.D. 27 ottobre 1937,  n.  2160;
    R.D. 22 febbraio 1940, n. 311; R.D. 30 dicembre 1940, n.
    1998; R.D. 22 maggio 1941, n. 658; R.D. 30  marzo  1942,
    n. 458; D.P.R.  28  giugno  1948,  n.  1081;  D.P.R.  12
    novembre 1952, n. 4446; D.P.R. 12 ottobre 1953, n.  880;
    D.P.R. 19 novembre 1953, n. 1106; D.P.R. 15 luglio 1954,
    n. 824; D.P.R. 24 agosto 1954, n. 1036; D.P.R. 27 agosto
    1955, n. 1040; D.P.R. 27 agosto 1955, n. 1041; D.P.R. 28
    giugno 1956, n. 890; D.P.R.  23  maggio  1958,  n.  876;
    D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1006; D.P.R.  30  settembre
    1958, n. 1007; D.P.R. 30 settembre 1958, n. 1035; D.P.R.
    20 dicembre 1958, n. 1288; D.P.R. 7 aprile 1959, n. 386;
    D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1404; D.P.R. 7 dicembre  1960,
    n. 1886; D.P.R. 25  ottobre  1961,  n.  1328;  D.P.R.  3
    luglio 1962, n. 1361; D.P.R. 3  luglio  1962,  n.  1362;
    D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1885; D.P.R. 16  aprile  1964,
    n. 479; D.P.R. 16 aprile 1964, n. 501; D.P.R. 9  gennaio
    1971, n. 223.


        95. Salva la facoltà attribuita  al  proprietario  nell'art.
    93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere  a
    ricerche di acque sotterranee o  a  scavo  di  pozzi  nei  fondi
    propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del
    Genio  civile,  corredando  la  domanda  del  piano  di  massima
    dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.
      L'ufficio del Genio civile dà comunicazione della  domanda  al
    proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e  le
    opere, quando non risulti che ne sia  già  a  conoscenza,  e  ne
    dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel
    cui territorio devono eseguirsi le opere e  degli  altri  comuni
    eventualmente  interessati,  con  l'invito  a   chiunque   abbia
    interesse a presentare opposizione.
      Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio  civile,  sentito
    l'ufficio distrettuale delle miniere,  provvede  sulla  domanda,
    ove non vi siano opposizioni,  rilasciando  l'autorizzazione  se
    non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del  Genio
    civile nega l'autorizzazione,  l'interessato  può  reclamare  al
    Ministro  dei  lavori  pubblici,  che  provvede  definitivamente
    sentito il Consiglio superiore.
      Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel  caso
    in cui vi siano opposizioni.
      Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le  cautele,  le
    modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da  versarsi  dal
    richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente  al
    proprietario del suolo.
      Sulle contestazioni per la misura di tale  indennità  è  fatta
    salva   agli   interessati   l'azione    innanzi    all'autorità
    giudiziaria.



      96. Qualora l'ufficio del Genio civile riconosca inammissibile
    una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime  delle
    acque o ad altri interessi  generali,  ne  riferisce,  prima  di
    disporre l'istruttoria, al Ministro dei lavori pubblici che  può
    senz'altro respingerla.



      97. Chi è autorizzato ad eseguire le  opere  per  ricerche  di
    acque  sotterranee  ai  sensi  dell'art.  95,  ha   diritto   di
    introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite
    dall'art. 7 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (49), ed  eseguirvi
    le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando  tutte
    le cautele necessarie  perché  i  lavori  riescano  quanto  meno
    pregiudizievoli al  possessore  del  fondo,  ed  è  obbligato  a
    risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
      Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo dell'ufficio
    del Genio civile, si accerti l'entità dei danni che con i lavori
    si producono, al fine di ottenere una speciale  indennità  oltre
    quella di cui al precedente art. 95.
      Per assicurare  il  risarcimento  degli  eventuali  danni  può
    essere  prescritto  all'esecutore   dell'opera   il   preventivo
    deposito di una somma adeguata.

    (49) Riportata alla  voce  Espropriazione  per  pubblica
    utilità.


      98. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile  competente
    per territorio può  autorizzare  la  esecuzione  di  rilievi  ed
    assaggi,  compilazione  di  progetti   e   ogni   altro   lavoro
    preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle  zone
    non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli artt.  7
    e 8 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulla  espropriazione  per
    pubblica utilità (49) e gli articoli 64 e seguenti  della  legge
    citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.

    (49) Riportata alla  voce  Espropriazione  per  pubblica
    utilità.


      99. Quando la ricerca e l'estrazione delle  acque  sotterranee
    siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi,
    le opere e gli impianti relativi possono  essere  dichiarati  di
    pubblica utilità con decreto reale da emanarsi su  proposta  del
    Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.



      100. L'autorizzazione a  fare  assaggi  e  ricerche  di  acque
    sotterranee non può essere data per un  tempo  superiore  ad  un
    anno e può essere  prorogata  una  o  più  volte  per  ulteriori
    periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.
      Essa non può essere comunque ceduta senza  previo  nulla  osta
    dell'autorità che l'ha accordata.



      101.  L'autorizzazione  può  essere  revocata  senza  che   il
    ricercatore abbia diritto a compenso od indennità:
        1° - quando non siasi dato principio a lavori entro due mesi
    dal giorno in cui essa fu notificata;
        2° - quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;
        3° - nel caso di inosservanza delle  prescrizioni  stabilite
    nel decreto che l'accorda;
        4°  -  per  contravvenzione  al  2°  comma  del   precedente
    articolo.



      102. Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione
    di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di
    esplorazione sarà  determinata  con  decreto  del  Ministro  dei
    lavori pubblici,  sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
    pubblici ed il Consiglio superiore delle miniere.
      Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui
    lo Stato creda di  agevolare  ai  comuni  ed  alle  province  la
    ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili.



        103. Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque
    sotterranee, anche in comprensori non soggetti  a  tutela,  deve
    essere avvisato l'ufficio del Genio civile, il quale provvede ad
    accertare la quantità di acqua scoperta.
      Se il ministro dei lavori pubblici ritenga che l'acqua abbia i
    requisiti dell'art.  1  della  presente  legge,  ne  dispone  la
    iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche.  In  tal  caso  lo
    scopritore avrà  titolo  di  preferenza  alla  concessione,  per
    l'utilizzazione indicata nel  piano  di  massima  allegato  alla
    domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95.
      Qualora lo scopritore non ottenga la concessione,  ha  diritto
    al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute,
    ad un adeguato compenso dell'opera  da  lui  prestata  e  ad  un
    premio che sarà determinato nell'atto  di  concessione  in  base
    alla importanza della scoperta.
      In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua
    quantità di acqua, a prezzo di costo, per i  bisogni  del  fondo
    stesso.



        104. Se l'acqua scoperta non riveste i caratteri per  essere
    iscritta negli elenchi delle  acque  pubbliche,  l'uso  di  essa
    spetterà al proprietario del suolo, il quale, ove  non  lo  ceda
    allo scopritore, è obbligato  a  rimborsare  quest'ultimo  delle
    spese da lui sostenute nei limiti del maggior valore  acquistato
    dal fondo per effetto della scoperta.
      Nei casi di scoperta di rilevante importanza al rimborso delle
    spese potrà  essere  aggiunto  un  premio  che  in  mancanza  di
    accordo, sarà determinato dall'autorità giudiziaria tenuto conto
    dell'entità e difficoltà della scoperta.






      105. Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del  Genio  civile
    esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni  di  tutte
    le acque sotterranee, siano o no iscritte  negli  elenchi  delle
    acque pubbliche.
      Nelle   dette   zone   spetta   esclusivamente    all'autorità
    amministrativa lo statuire, anche in caso di  contestazioni,  se
    gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di  eduzione  e
    di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini  cui
    sono  destinate,  se  siano  dannose  al  regime   delle   acque
    pubbliche,  se  turbino  interessi  di  carattere   generale   e
    conseguentemente   sospendere   l'esecuzione   delle   ricerche,
    dell'estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni
    e concessioni accordate,  ordinare  la  chiusura  dei  pozzi  ed
    emettere tutti i provvedimenti che siano  ritenuti  idonei  alla
    tutela degli interessi generali e  del  regime  idraulico  della
    regione.
      L'esercizio di tali  potestà  compete  all'ufficio  del  Genio
    civile,  salvo  ricorso  gerarchico  al  Ministro   dei   lavori
    pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e  concessioni  di
    competenza  ministeriale  provvede  il   Ministro   dei   lavori
    pubblici.



      106. L'ufficio del Genio civile anche nelle zone non  soggette
    a tutela può disporre che sia regolata la erogazione  dei  pozzi
    salienti  a  getto  continuo  e  può   adottare,   altresì,   le
    disposizioni di cui all'articolo precedente,  qualora  ricorrano
    attuali  o  prevedibili  situazioni  di  subsidenza,  ovvero  di
    inquinamento o pregiudizio al regime delle acque  pubbliche.  La
    stessa autorità può  disporre,  a  spese  dei  responsabili,  la
    chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione (49/a).
    (49/a) Così modificato dall'art. 10,  D.Lgs.  12  luglio
    1993, n. 275, riportato al n. A/XXX.

                            TITOLO III (50)
                      Trasmissione e distribuzione
                      dell'energia elettrica (51)
                  Capo I - Autorizzazione all'impianto
                          di linee elettriche.

      107. La trasmissione e distribuzione  dell'energia  elettrica,
    comunque prodotta, sono disciplinate  dalle  disposizioni  degli
    articoli seguenti.
      La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi
    speciali.

    (50) Sulla materia  disciplinata  dal  presente  titolo,
    vedi anche la L. 6 dicembre  1962,  n.  1643,  riportata
    alla voce Ente Nazionale per l'energia  elettrica.  Tale
    legge ha riservato, in via esclusiva, all'Ente predetto,
    le attività di produzione, importazione ed esportazione,
    trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita della
    energia elettrica da qualsiasi fonte  prodotta,  con  le
    sole eccezioni stabilite nei numeri  5,  6  e  8,  e  ha
    disposto  il  trasferimento,  in   proprietà   dell'Ente
    stesso, di tutte le imprese esercenti le attività  sopra
    riferite.
    (51)  I  riferimenti  al  Ministro  delle  comunicazioni
    devono intendersi (D.Lgt.  12  dicembre  1944,  n.  413)
    fatti al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
    salvo che nell'art. 129, ove deve leggersi Ministro  dei
    trasporti.


        108. Le linee di trasmissione  e  distribuzione  di  energia
    elettrica aventi  tensione  non  inferiore  a  5000  volta  sono
    autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici (52).
      Il   Ministro   dei   lavori    pubblici    può    subordinare
    l'autorizzazione alla osservanza di  speciali  obblighi  per  la
    tutela degli interessi generali  connessi  alla  trasmissione  e
    distribuzione dell'energia elettrica.
      Spetta al prefetto, sentito l'ufficio  del  Genio  civile,  di
    autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e  distribuzione
    dell'energia  elettrica   di   tensione   inferiore   a   quella
    suindicata.
      Contro il provvedimento del  prefetto  è  ammesso  ricorso  al
    Ministro  dei  lavori  pubblici,  il  quale  decide  sentito  il
    Consiglio superiore.
      Per  elettrodotti  di  sviluppo  non  superiore   a   quindici
    chilometri e con tensione di esercizio non  maggiore  di  15.000
    volta,  da  costruirsi  per  esclusivo  uso  a  fine   militare,
    provvedono  direttamente  i  ministri  militari,  d'intesa,  ove
    occorra, con le altre autorità interessate.

    (52) L'art. 2,  D.P.R.  30  giugno  1955,  n.  1534,  ha
    demandato  ai  provveditori  alle  opere  pubbliche   di
    provvedere in materia di autorizzazione all'impianto  di
    linee di distribuzione di energia elettrica di  tensione
    compresa tra 5.000 e 60.000 volt e che non  eccedono  la
    competenza territoriale dei provveditori stessi.


      109. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge
    tutti coloro che posseggono od esercitano  impianti  di  energia
    elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico,
    o che siano proprietari od  esercenti  di  condutture  destinate
    alla trasmissione e distribuzione di energia  elettrica  debbono
    farne denuncia al Ministro dei lavori pubblici.
      In base a tali denunce, il Ministro redige  l'elenco  generale
    delle centrali di produzione idro e termoelettriche, delle linee
    di   trasmissione   e   distribuzione,   delle    stazioni    di
    trasformazione e sezionamento.
      L'elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente.
      L'iscrizione  in  esso  equivale   per   ogni   effetto   alla
    autorizzazione di cui alle presenti norme per  gli  impianti  di
    trasmissione e  distribuzione  eseguiti  prima  dell'entrata  in
    vigore della presente legge, fermi  restando  gli  obblighi  già
    assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.



        110. Chi intenda  fare  studi  per  la  compilazione  di  un
    progetto di impianto di condutture  elettriche  e  debba  perciò
    entrare nei fondi  altrui,  ove  non  ottenga  il  consenso  dei
    proprietari,  può  esservi   autorizzato   dall'ingegnere   capo
    dell'ufficio del Genio  civile  nella  cui  circoscrizione  sono
    situati i fondi.
      Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel  modo  che
    riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo  ed  è
    obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
      Per introdursi nel recinto di una ferrovia o  tramvia,  devono
    osservarsi  le  prescrizioni  stabilite  dalla   amministrazione
    esercente. Per introdursi negli immobili militari o che siano in
    consegna alle autorità militari, occorre apposita autorizzazione
    data dalle autorità medesime e l'accesso è subordinato alle loro
    prescrizioni.
      Per  assicurare  il  risarcimento   degli   eventuali   danni,
    l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile  può  prescrivere
    al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata.
      La liquidazione dei danni è  fatta,  in  difetto  di  accordo,
    dall'ingegnere  capo  dell'ufficio  del  Genio   civile,   senza
    pregiudizio dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria.
      L'azione non può promuoversi trascorsi sessanta  giorni  dalla
    notificazione del provvedimento di liquidazione.
      Sono per il  resto  applicabili  in  materia  le  disposizioni
    dell'art.  8  della  L.  25  giugno   1865,   n.   2359,   sulle
    espropriazioni per pubblica utilità.



      111. Le domande di autorizzazione  per  costruzione  di  nuove
    linee o per varianti a quelle  esistenti,  corredate  dal  piano
    tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto  o
    al  Ministro  dei  lavori  pubblici,   secondo   la   rispettiva
    competenza, per tramite dell'ufficio del Genio civile, il quale,
    ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle
    autorità di cui all'art. 20 ed al pubblico mediante  avviso  nel
    foglio degli annunzi legali della provincia.
      La  domanda  rimane  depositata  presso  l'ufficio  del  Genio
    civile, a disposizione delle autorità suddette e  del  pubblico,
    durante l'istruttoria. Copia della  domanda  e  del  progetto  è
    trasmessa al Ministro delle  comunicazioni  perché  ne  disponga
    l'immediato esame da  parte  degli  uffici  dipendenti  sia  per
    quanto riguarda gli  attraversamenti,  gli  accostamenti  e  gli
    appoggi, sia per  quanto  concerne  l'influenza  generale  della
    linea sul servizio telegrafico e telefonico (53).

    (53) L'art. 18, D.P.R. 28  giugno  1955,  n.  619,  così
    dispone: "Sono devoluti al direttore del  Circolo  delle
    costruzioni telegrafiche e  telefoniche  competente  per
    territorio:
        a)  rilascio  del  nulla  osta   alla   costruzione,
    spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione
    sino ai 1000 volts, previsto  dall'art.  111  del  testo
    unico delle disposizioni di legge sulle  acque  e  sugli
    impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933,
    n. 1775, e dall'art. 188 del codice  postale,  approvato
    con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645;
        b)  rilascio  del  nulla  osta   alla   costruzione,
    spostamento o modifica di  linee  elettriche,  qualunque
    sia la tensione, quando esse  non  abbiano  interferenze
    con linee di telecomunicazione;
        c)  rilascio  del  nulla  osta   alla   costruzione,
    spostamento o modifica di  linee  elettriche,  qualunque
    sia la tensione di esse, nei casi  di  urgenza  previsti
    dall'art. 113 del testo unico predetto, esclusi i tratti
    di  linee  che  abbiano  interferenze   con   linee   di
    telecomunicazioni".


      112.  Entro  trenta  giorni  dall'avvenuta  pubblicazione  nel
    foglio degli annunzi legali  chiunque  vi  abbia  interesse  può
    presentare osservazioni  e  opposizioni  all'ufficio  del  Genio
    civile.
      Le autorità di cui all'art. 120 devono comunicare  all'Ufficio
    del Genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni  e
    specificare le condizioni a cui intendono  che  l'autorizzazione
    sia vincolata.
      Sul merito delle  domande  e  sulle  opposizioni  a  richieste
    pervenutegli, il Genio civile riferisce al Ministro  dei  lavori
    pubblici o al prefetto secondo la rispettiva competenza.



        113. Nei  casi  d'urgenza  può  essere  autorizzato  in  via
    provvisoria  l'inizio   delle   costruzioni   delle   linee   di
    trasmissione e distribuzione per le  parti  che  non  riguardino
    opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di  massima
    del Ministero delle comunicazioni che può essere  subordinato  a
    condizioni da precisare non oltre tre mesi  dalla  presentazione
    dei progetti.
      Per le parti riguardanti opere pubbliche e  zone  militarmente
    importanti,  l'autorizzazione  provvisoria  deve   essere   pure
    subordinata al consenso di massima delle autorità interessate  a
    mente dell'art. 120.
      L'autorizzazione provvisoria è accordata: a) dal Ministro  dei
    lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per le linee la
    cui tensione  normale  di  esercizio  è  uguale  o  superiore  a
    sessantamila volta; b) dall'ingegnere capo del Genio civile, che
    ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per
    le linee la cui tensione è  superiore  a  5000  ed  inferiore  a
    60.000 volta; c)  dal  prefetto,  sentito  l'ufficio  del  Genio
    civile, per le linee non superiori a 5000 volta.
      Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente  deve
    obbligarsi, con  congrua  cauzione,  da  depositare  alla  Cassa
    depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni
    che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o
    a demolire le opere in caso di negata autorizzazione (53).

    (53) L'art. 18, D.P.R. 28  giugno  1955,  n.  619,  così
    dispone: "Sono devoluti al direttore del  Circolo  delle
    costruzioni telegrafiche e  telefoniche  competente  per
    territorio:
        a)  rilascio  del  nulla  osta   alla   costruzione,
    spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione
    sino ai 1000 volts, previsto  dall'art.  111  del  testo
    unico delle disposizioni di legge sulle  acque  e  sugli
    impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933,
    n. 1775, e dall'art. 188 del codice  postale,  approvato
    con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645;
        b)  rilascio  del  nulla  osta   alla   costruzione,
    spostamento o modifica di  linee  elettriche,  qualunque
    sia la tensione, quando esse  non  abbiano  interferenze
    con linee di telecomunicazione;
        c)  rilascio  del  nulla  osta   alla   costruzione,
    spostamento o modifica di  linee  elettriche,  qualunque
    sia la tensione di esse, nei casi  di  urgenza  previsti
    dall'art. 113 del testo unico predetto, esclusi i tratti
    di  linee  che  abbiano  interferenze   con   linee   di
    telecomunicazioni".


      114.  Quando  il  Ministero   delle   comunicazioni   si   sia
    pronunciato in senso contrario  alla  domanda  presentata  o  il
    richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate
    dal Ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o  provvisoria
    all'impianto delle linee è data con  decreto  del  Ministro  dei
    lavori pubblici, di  concerto  con  quello  delle  comunicazioni
    sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici (53).

    (53) L'art. 18, D.P.R. 28  giugno  1955,  n.  619,  così
    dispone: "Sono devoluti al direttore del  Circolo  delle
    costruzioni telegrafiche e  telefoniche  competente  per
    territorio:
        a)  rilascio  del  nulla  osta   alla   costruzione,
    spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione
    sino ai 1000 volts, previsto  dall'art.  111  del  testo
    unico delle disposizioni di legge sulle  acque  e  sugli
    impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933,
    n. 1775, e dall'art. 188 del codice  postale,  approvato
    con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645;
        b)  rilascio  del  nulla  osta   alla   costruzione,
    spostamento o modifica di  linee  elettriche,  qualunque
    sia la tensione, quando esse  non  abbiano  interferenze
    con linee di telecomunicazione;
        c)  rilascio  del  nulla  osta   alla   costruzione,
    spostamento o modifica di  linee  elettriche,  qualunque
    sia la tensione di esse, nei casi  di  urgenza  previsti
    dall'art. 113 del testo unico predetto, esclusi i tratti
    di  linee  che  abbiano  interferenze   con   linee   di
    telecomunicazioni".


      115. Col decreto di autorizzazione possono  essere  dichiarate
    di pubblica utilità le opere  e  gli  impianti  occorrenti  alla
    costruzione delle linee, cabine,  stazioni  e  sottostazioni  di
    trasformazione  e  di  quanto  altro   serva   all'impianto   ed
    all'esercizio della  trasmissione  e  richieda  una  occupazione
    definitiva delle zone interessate dall'impianto.



        116. Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la
    dichiarazione di pubblica  utilità  delle  opere,  l'interessato
    deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare
    all'ufficio del Genio civile i piani particolareggiati  di  quei
    tratti di linea interessanti la proprietà privata,  rispetto  ai
    quali è necessario procedere a termini della L. 25 giugno  1865,
    n. 2359 (54).
      Tali  piani  devono  soddisfare  alle   condizioni   stabilite
    dall'art. 16 della citata legge.
      Per  l'ulteriore  procedura,  come  per  la  dichiarazione  di
    urgenza ed indifferibilità, valgono le disposizioni dell'art. 33
    della presente legge.

    (54) Riportata alla  voce  Espropriazione  per  pubblica
    utilità.


      117. Il Ministro dei lavori pubblici, in  base  alle  proposte
    fatte  dal  Consiglio  superiore,  emana  le  norme  e   dà   le
    disposizioni per i collegamenti fra gli  esistenti  impianti  di
    energia elettrica e per gli opportuni  accordi  tra  le  diverse
    imprese produttive e distributrici di energia elettrica.
      Il Ministro dei  lavori  pubblici,  su  parere  del  Consiglio
    superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi
    gli   attraversamenti,   accostamenti,   appoggi   delle   linee
    elettriche  interessanti  opere  pubbliche,  le  norme  per  gli
    impianti esterni ed interni, per i  macchinari  ed  i  materiali
    elettrici, nonché quelle per i soccorsi di  urgenza  ai  colpiti
    dalle correnti elettriche.
      Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie,
    tramvie, linee elettriche costruite  dall'amministrazione  delle
    ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa
    esercitate,  funicolari  e  teleferiche,  linee  telegrafiche  e
    telefoniche e aerei  radio-telegrafici  e  radiotelefonici  sono
    stabilite dal Ministro delle comunicazioni (55)  ed  emanate  di
    concerto col Ministro dei lavori pubblici.

    (55) Ora, per il D.Lgt. 12 dicembre 1944,  n.  413,  dal
    Ministero delle poste  e  delle  telecomunicazioni;  nel
    caso,  però,  d'interferenza  con   ferrovie,   tramvie,
    funicolari e teleferiche, dal Ministero per i trasporti.


      118. Le domande di concessione di acqua pubblica per  impianti
    di produzione  d'energia  elettrica  superiore  a  5000  cavalli
    nominali devono essere accompagnate  da  un  sommario  programma
    elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle  centrali
    progettate, lo schema delle  linee  elettriche  da  costruire  e
    costruite che  dovranno  trasportare  l'energia  prodotta  dalle
    nuove centrali, l'indicazione delle regioni e zone che con  tale
    energia s'intendono servire e la dimostrazione  delle  necessità
    dell'energia stessa in tali regioni e  zone,  in  rapporto  alle
    altre forniture già in atto ed ai nuovi impieghi previsti.
      Ove il richiedente la concessione di  acqua  dimostri  di  non
    poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda  di
    concessione, è in facoltà  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,
    sentito il Consiglio superiore, di consentire  la  presentazione
    del  programma  insieme  al  progetto  esecutivo   dell'impianto
    idroelettrico.
      In caso di concessioni  d'impianti  idroelettrici  non  ancora
    attuati, il Ministro dei lavori  pubblici  può  condizionare  il
    nulla osta, di  cui  all'art.  20  della  presente  legge,  alla
    presentazione ed approvazione del programma elettrico.

                   Capo II - Servitù di elettrodotto.

        119. Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per  i  suoi
    fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che  esegua
    chi  ne  abbia  ottenuto   permanentemente   o   temporaneamente
    l'autorizzazione dall'autorità competente.



        120. Le condutture elettriche che debbono attraversare  zone
    dichiarate militarmente  importanti,  fiumi,  torrenti,  canali,
    miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali,
    strade pubbliche, ferrovie,  tramvie,  funicolari,  teleferiche,
    linee  telegrafiche  o  telefoniche  di  pubblico   servizio   o
    militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione  delle
    ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa
    esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti
    radio-telegrafici o radio-telefonici di  Stato,  o  che  debbono
    attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad
    una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del
    perimetro  dei  medesimi,  o  quelle  che  debbono  passare   su
    monumenti pubblici  o  appoggiarsi  ai  medesimi  e  quelle  che
    debbono attraversare beni di pertinenza dell'autorità militare o
    appoggiarsi ad essa non possono  essere  autorizzate  in  nessun
    caso  se  non  si  siano  pronunciate  in  merito  le   autorità
    interessate.
      Per le modalità di esecuzione e di  esercizio  delle  linee  e
    degli  impianti  autorizzati,   l'interessato   deve   stipulare
    appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.



        121. La servitù di  elettrodotto  conferisce  all'utente  la
    facoltà di:
        a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi  per
    conduttori aerei e far passare conduttori elettrici  su  terreni
    privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine
    di trasformazione o di manovra  necessarie  all'esercizio  delle
    condutture;
        b) infiggere  supporti  o  ancoraggi  per  conduttori  aerei
    all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le  vie
    e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e
    che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni  necessarie
    sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per  arrecare
    il minimo disturbo agli abitanti.
      Da tale servitù sono esenti le case, salvo le  facciate  verso
    le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i  frutteti  e
    le aie delle case attinenti:
        c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi  in  prossimità
    dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la  caduta  od
    altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti  al
    servizio o danni alle condutture ed agli impianti;
        d) fare accedere lungo  il  tracciato  delle  condutture  il
    personale  addetto  alla  sorveglianza  e   manutenzione   degli
    impianti e compiere i lavori necessari.
      L'impianto e  l'esercizio  di  condutture  elettriche  debbono
    essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze  e  l'estetica
    delle  vie  e  piazze  pubbliche   e   da   riuscire   il   meno
    pregiudizievole  possibile  al  fondo  servente,   avuto   anche
    riguardo all'esistenza di altri utenti di  analoga  servitù  sul
    medesimo fondo,  nonché  alle  condizioni  dei  fondi  vicini  e
    all'importanza dell'impianto stesso.
      Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che
    sono  o  saranno  stabilite  per  il  regolare  esercizio  delle
    comunicazioni telegrafiche e telefoniche.



        122.  L'imposizione  della  servitù  di   elettrodotto   non
    determina alcuna perdita di proprietà o di  possesso  del  fondo
    servente.
      Le imposte  prediali  e  gli  altri  pesi  inerenti  al  fondo
    rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.
      Il proprietario non può in alcun modo  diminuire  l'uso  della
    servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può  fare
    cosa alcuna che aggravi la servitù.
      Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano  stipulate
    all'atto della costituzione della servitù,  il  proprietario  ha
    facoltà  di  eseguire  sul  suo  fondo  qualunque   innovazione,
    costruzione o impianto,  ancorché  essi  obblighino  l'esercente
    dell'elettrodotto  a  rimuovere  o  collocare  diversamente   le
    condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad  alcun
    indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.
      In tali casi il proprietario, deve offrire  all'esercente,  in
    quanto sia possibile, altro  luogo  adatto  all'esercizio  della
    servitù.
      Il cambiamento di luogo  per  l'esercizio  della  servitù  può
    essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso
    riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.



        123.  Al  proprietario  del  fondo  servente  è  dovuta  una
    indennità la quale deve essere determinata tenendo  conto  della
    diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il
    fabbricato in tutto od in parte. Tale  indennità  è  corrisposta
    prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della servitù.
    L'aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni
    di massimo sviluppo previsto per l'impianto.
      Il valore dell'immobile  gravato  dalla  servitù  è  computato
    nello stato in cui  esso  trovasi  all'atto  dell'occupazione  e
    senza detrazione per qualsiasi carico  che  lo  colpisca  e  col
    soprappiù del quinto (55/a).
      In ogni caso, per l'area su cui si  proiettano  i  conduttori,
    viene corrisposto un quarto del valore della parte  strettamente
    necessaria al transito per il servizio delle condutture,  e  per
    le aree occupate dai basamenti  dei  sostegni  delle  condutture
    aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere,  aumentate,
    ove occorra,  da  un'adeguata  zona  di  rispetto,  deve  essere
    corrisposto il valore totale.
      Cessando l'uso pel quale fu  imposta  la  servitù,  tali  aree
    ritorneranno  gratuitamente  nella   piena   disponibilità   del
    proprietario.
      Al proprietario  debbono  inoltre  essere  risarciti  i  danni
    prodotti durante  la  costruzione  della  linea,  anche  per  le
    necessarie occupazioni temporanee.
      Del  pari  debbono  essere  risarciti  i  danni  prodotti  col
    servizio della conduttura elettrica,  esclusi  quelli  derivanti
    dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa.
      Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista al  presente
    articolo debbono essere determinati l'area delle zone soggette a
    servitù  d'elettrodotto  e  il  numero  degli  appoggi   e   dei
    conduttori.

    (55/a)  La  Corte  costituzionale,  con  sentenza  16-30
    aprile 1973, n. 46 (Gazz. Uff. 9 maggio 1973, n. 119) ha
    dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 123,
    comma secondo, nella parte in cui  statuisce  l'aggiunta
    del "soprappiù del quinto" alla indennità per servitù di
    elettrodotto.


      124. Ove l'imposizione della servitù sia fatta  per  un  tempo
    minore di nove anni, l'indennità ragguagliata  alla  diminuzione
    del valore del suolo è ridotta alla metà, ma scaduto il termine,
    il fondo  deve  essere  ridotto  in  pristino  a  cura  e  spese
    dell'utente delle condutture.
      Chi ha ottenuto il diritto di servitù  temporanea  può,  prima
    della scadenza del termine, renderlo  perpetuo  pagando  l'altra
    metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio  fu
    praticato.
      Scaduto il primo termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò
    che ha pagato per la concessione temporanea.



      125. Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art.  120
    ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle province  e  dei
    comuni, che siano d'uso pubblico  o  destinato  ad  un  pubblico
    servizio, la  corresponsione  dell'indennità  è  sostituita  dal
    pagamento di un canone annuo.
      Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è  in  facoltà
    delle amministrazioni dello Stato, delle province e  dei  comuni
    di chiedere il canone annuo anziché l'indennità.
      La  misura   dell'indennità   e   dei   canoni   dovuti   alle
    amministrazioni dello Stato,  delle  province  e  dei  comuni  è
    determinata con  decreto  reale  da  emanarsi  su  proposta  del
    Ministro  dei  lavori  pubblici,  sentiti   le   amministrazioni
    interessate ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
      Il pagamento delle indennità e dei canoni  non  pregiudica  il
    diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione  degli
    impianti.



      126. Su richiesta delle autorità interessate il  Ministro  dei
    lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare
    lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente,  ove  non
    siano  intervenute  speciali  pattuizioni,  ha  diritto  ad  una
    congrua indennità se lo  spostamento  non  può  essere  eseguito
    senza spese eccessive.
      In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilità è
    demandato al Ministro dei  lavori  pubblici,  che  provvede  con
    decreto, sentito il Consiglio superiore.
      La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col
    decreto stesso, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.



      127. Quando sul percorso di una conduttura elettrica  esistano
    altre condutture elettriche o linee telefoniche o  telegrafiche,
    debbono essere accettate, per la tutela del  regolare  esercizio
    di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte  che
    ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure,
    a parità di titoli, per ragioni di preesistenza.
      Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione
    delle linee o condutture, il Ministro dei  lavori  pubblici,  in
    caso di contestazione, dà le opportune disposizioni.
      Le spese all'uopo occorrenti sono a  carico  della  parte  che
    rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto
    è disposto nell'art. 122.



      128.  L'esistenza  di  vestigia  di  opere  delle   condutture
    elettriche non è di ostacolo alla  prescrizione  della  servitù.
    Per  impedire  la  prescrizione  occorrono  l'esistenza   e   la
    conservazione dell'impianto in istato di esercizio.



      129. Le disposizioni dei capi I e II del presente  titolo,  ad
    eccezione di quelle contenute negli artt. 109, 114, 120,  125  e
    127,  non  si  applicano  agli  impianti  di  linee   elettriche
    costruiti dall'amministrazione delle  ferrovie  dello  Stato  in
    servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate.
      La costruzione di tali impianti è approvata in lirica  tecnica
    e  finanziaria  dai   competenti   organi   dell'amministrazione
    ferroviaria ed agli  effetti  della  dichiarazione  di  pubblica
    utilità o di  urgenza  ed  indifferibilità  dal  Ministro  delle
    comunicazioni (56) ai sensi dell'art. 1 del  R.D.  24  settembre
    1923, n. 2119 (57).
      Alle espropriazioni ed agli  asservimenti  occorrenti  per  la
    esecuzione  degli  impianti   medesimi   sono   applicabili   le
    disposizioni della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (58), dell'art. 77
    della L. 7 luglio 1907, n. 429 (57) nonché quelle  del  R.D.  24
    settembre 1923, n. 2119 (57).
    (56) Ora, per  il  D.Lgt,  12  dicembre  1944,  n.  413,
    Ministro per i trasporti.
    (57) Riportato alla voce Ferrovie dello Stato.
    (58) Riportato alla  voce  Espropriazione  per  pubblica
    utilità.

             Capo III - Esercizio degli impianti elettrici.

      130. E' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di
    servizio:
        a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori  e  su
    qualsiasi   apparecchio   degli    impianti    di    produzione,
    trasformazione,  trasmissione   e   distribuzione   dell'energia
    elettrica, di toccarli  o  lanciare  contro  di  essi  cose  che
    possano   danneggiarli   o   comunque   alterare   il   regolare
    funzionamento degli impianti,  di  tagliare  od  in  altro  modo
    manomettere le condutture elettriche;
        b) di introdursi o lasciare  introdurre  persone  o  animali
    senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati  alla
    produzione,   trasformazione,   trasmissione   e   distribuzione
    dell'energia elettrica;
        c) di manovrare od alterare comunque  per  qualsiasi  motivo
    gli  apparecchi  e  dispositivi  che  servono  alla  produzione,
    trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
      Chiunque,  compiendo  uno  dei  fatti  vietati  dal   presente
    articolo o in altro modo,  cagiona  per  colpa  un  disastro,  è
    punito a termini dell'art.  449  del  Codice  penale.  Se  abbia
    soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro è soggetto  alle
    pene dell'articolo 450 del Codice predetto. Qualora il fatto sia
    doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello  stesso
    Codice.



      131.  Nel  caso  di  frequenti  interruzioni   o   sospensioni
    nell'esercizio  delle  linee  elettriche  destinate  ai  servizi
    pubblici o  di  linee  esercitate  senza  autorizzazione  od  in
    contravvenzione alle norme della presente legge si applicano  le
    disposizioni dell'art. 54.



      132. Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità o
    per motivi di  interesse  pubblico,  di  disciplinare  l'impiego
    dell'energia elettrica  con  direttive  di  carattere  generale,
    possono essere nominati,  con  decreto  reale  su  proposta  del
    Ministro dei  lavori  pubblici  di  concerto  con  quello  delle
    corporazioni (59), sentito il Consiglio dei Ministri, commissari
    regionali, con facoltà di promuovere e coordinare nelle province
    interessate  tutti  i  provvedimenti  atti  ad   assicurare   la
    continuità  di  produzione,  la  migliore  utilizzazione  e   le
    eventuali indispensabili  restrizioni  di  consumo  dell'energia
    elettrica.
      Con lo stesso decreto sono conferiti ai  commissari  i  poteri
    necessari per  l'adempimento  delle  loro  attribuzioni  e  sono
    adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella
    valutazione dei bisogni delle varie province interessate.
    (59) Ora, Ministro per l'industria e il commercio.

    Capo IV - Importazione  ed  esportazione  di  energia  elettrica
                                 (60).

      133. Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi  indicati
    nei seguenti  articoli,  l'importazione  e  la  esportazione  di
    energia elettrica sono vietate.

    (60) Con  L.  19  luglio  1959,  n.  606,  riportata  in
    appresso,  al  n.  A/VII,  è  stato  disposto   che   le
    esportazioni e le importazioni di forniture  occasionali
    e stagionali di energia elettrica  con  i  paesi  membri
    della O.E.C.E. non sono soggette alle norme previste dal
    presente capo.


      134.  L'autorizzazione  ad  importare  od  esportare   energia
    elettrica è data, caso per caso, con decreto reale, a seguito di
    deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta   del
    Ministro dei lavori pubblici  di  concerto  col  Ministro  degli
    affari esteri sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
    (61).
      Con le stesse  formalità  il  Governo  determina  la  quantità
    massima di energia, di cui in complesso può  essere  autorizzata
    l'importazione o la esportazione.

    (61) L'art. 1, L. 26 gennaio 1942, n. 217, così dispone:
        "L'autorizzazione   ad   importare   od    esportare
    l'energia elettrica è data con decreto del ministro  pei
    lavori pubblici, d'intesa con i ministri per gli  affari
    esteri,  per  le  finanze,  per  le  corporazioni   (ora
    dell'industria e del commercio), per gli scambi e valute
    (il Ministero per gli scambi e valute è stato  soppresso
    con R.D. 2 giugno 1944, n. 150) e per  le  comunicazioni
    (ora delle poste e telecomunicazioni).
        Nel decreto sono  determinate  la  quantità  massima
    d'energia da importare od esportare, le condizioni e  la
    durata dell'autorizzazione anche oltre il limite massimo
    stabilito di dieci anni.
        Col decreto stesso o con decreto successivo  saranno
    determinate, d'intesa col ministero delle comunicazioni,
    le condizioni di esercizio delle  linee  telegrafiche  e
    telefoniche abbinate alle linee di trasporto di energia,
    che attraversano il confine".


      135.  L'autorizzazione  ad  importare  od  esportare   energia
    elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie  anche
    relative  all'uso  dell'energia  ed  ai  prezzi  di  vendita   o
    rivendita.
      La durata dell'autorizzazione  non  può  essere  superiore  ai
    dieci  anni,  salvo  proroga.  Per  gravi  motivi  di  interesse
    pubblico  l'autorizzazione  può  essere  revocata  in  qualunque
    momento dietro pagamento di un indennizzo,  ove  altrimenti  non
    sia stato stabilito.
      L'indennizzo è determinato dal Ministro dei lavori pubblici di
    concerto  con  quello  delle  finanze,  sentito   il   Consiglio
    superiore.
      Il decreto di revoca può  essere  impugnato  solo  per  quanto
    rifletta  la  misura  delle  indennità,  mediante   ricorso   al
    Tribunale superiore delle acque pubbliche  entro  trenta  giorni
    dalla comunicazione.
      La revoca dell'autorizzazione può aver luogo anche per non uso
    da parte dell'autoritratto o per  inosservanza  delle  condizioni
    cui l'autorizzazione è stata subordinata ed in  tal  caso  senza
    indennizzo di sorta.



      136. L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno
    è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025
    per chilovattora nel periodo 16 novembre -  15  aprile  di  ogni
    anno e di lire 0,0125 per chilovattora nel periodo 16  aprile  -
    15 novembre.
      L'energia elettrica  importata  in  Italia  in  dipendenza  di
    contratti  preesistenti  al  12  marzo  1927,  è  esonerata  dal
    pagamento del suddetto diritto  fino  alla  scadenza  dei  detti
    contratti, ma non oltre un periodo  di  dieci  anni  dalla  data
    suindicata.
      Il  Ministro  per  le  finanze   stabilisce   le   norme   per
    l'applicazione del diritto d'introduzione di cui sopra (62).

    (62) Il diritto erariale sulla importazione dell'energia
    elettrica è stato soppresso dall'art. 2  L.  26  gennaio
    1942, n. 127.


      137. E' in potestà del Governo di limitare la misura entro  la
    quale gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtù
    di contratti stipulati prima del  1927,  hanno  facoltà  ma  non
    obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di  assoggettare  a
    condizioni l'uso dell'energia importata.

                               TITOLO IV
                              Contenzioso
                        Capo I - Giurisdizione.

        138. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi  di  Corte  di
    Appello  è  istituito  un  Tribunale   regionale   delle   acque
    pubbliche:
        1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello  di
    Torino e Genova;
        2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello  di
    Milano e Brescia;
        3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
    Venezia e Trieste;
        4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
    Bologna e Firenze;
        5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti  di  Appello  di
    Roma, Aquila ed Ancona;
        6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello  di
    Napoli, Bari e Catanzaro;
        7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di
    Palermo, Catania e Messina;
        8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte  di  Appello
    di Cagliari.
      Il Tribunale è  costituito  da  una  sezione  della  Corte  di
    Appello  designata  dal  primo  presidente,  alla   quale   sono
    aggregati  tre  funzionari  del  Genio  civile   designati   dal
    presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici   e
    nominati  con  decreto   reale,   su   proposta   del   Ministro
    Guardasigilli.
      Essi  durano  in  carica  cinque   anni   e   possono   essere
    riconfermati.
      .........................................................(63).
      I Tribunali delle acque pubbliche decidono con  intervento  di
    tre votanti, uno dei quali deve  essere  funzionario  del  Genio
    civile.

    (63)  Il  quarto  comma,  concernente   l'indennità   di
    presenza spettante ai componenti dei tribunali regionali
    delle acque pubbliche, è stato abrogato dall'art.  1  L.
    18 gennaio 1949, n. 18,  che  disciplinava  ex  novo  la
    materia.  Per  l'indennità  attualmente   spettante   ai
    predetti componenti, vedi la L. 1 agosto 1959,  n.  704,
    riportata in appresso, al n. A/VIII.


      139. E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di  Giustizia,
    il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
        Esso è composto di:
        a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello  Stato
    su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei
    Ministri, avente grado 2° corrispondente a quello di procuratore
    generale della Corte Suprema di Cassazione (64);
        b) quattro consiglieri di Stato;
        c)  quattro  magistrati  scelti   fra   i   consiglieri   di
    Cassazione;
        d) tre tecnici, membri effettivi del Consiglio superiore dei
    lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva.
      In assenza del presidente, presiede il più  anziano  di  grado
    fra i membri indicati nelle lettere b) e c).
      I giudici del Tribunale superiore sono  nominati  con  decreto
    reale su proposta del  Ministro  Guardasigilli  e  designati:  i
    consiglieri di Stato dal  presidente  del  Consiglio  stesso;  i
    consiglieri di Cassazione dal primo presidente  della  Corte  di
    cassazione;  i  membri  tecnici  dal  presidente  del  Consiglio
    superiore dei lavori pubblici.
      Tutti i componenti del Tribunale superiore  durano  in  carica
    cinque anni e possono essere riconfermati.
      Il presidente del Tribunale  superiore  può  essere  collocato
    temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.
      .........................................................(65).
      Le  somme  necessarie  saranno  inscritte  nel  bilancio   del
    Ministero di grazia e giustizia.
      Il Tribunale superiore delle acque  pubbliche  ha  un  proprio
    ufficio di cancelleria.
      Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e
    giustizia  tra  i  funzionari  delle  cancellerie  e  segreterie
    giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.
      Su richiesta del  Tribunale  superiore,  il  primo  presidente
    della Corte  di  cassazione,  per  necessità  di  servizio,  può
    applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti
    addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.

    (64) Lettera così modificata dal D.L.C.P.S.  1°  ottobre
    1947, n. 1696.
    (65) Il settimo comma, concernente l'indennità spettante
    ai magistrati del tribunale superiore, è stato  abrogato
    dall'art. 1 L. 18 gennaio 1949, n. 18, che  disciplinava
    ex  novo  la  materia.   Per   l'indennità   attualmente
    spettante ai predetti magistrati, vedi la  L.  1  agosto
    1959, n. 704, riportata in appresso, al n. A/VIII.


        140.  Appartengono  in  primo  grado  alla  cognizione   dei
    Tribunali delle acque pubbliche:
        a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;
        b) le controversie circa i limiti dei corsi o  bacini,  loro
    alvei e sponde:
        c) le controversie,  aventi  ad  oggetto  qualunque  diritto
    relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica:
        d) le  controversie  di  qualunque  natura,  riguardanti  la
    occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di  fondi
    e le indennità previste dall'art. 46 della L. 25 giugno 1865, n.
    2359 (66), in  conseguenza  dell'esecuzione  o  manutenzione  di
    opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione  delle
    acque.
      Per quanto riguarda la determinazione peritale  dell'indennità
    prima dell'emissione  del  decreto  della  espropriazione  resta
    fermo il disposto dell'art. 33 della presente legge;
        e) le controversie per risarcimenti di danni  dipendenti  da
    qualunque opera eseguita dalla  pubblica  amministrazione  e  da
    qualunque provvedimento emesso  dall'autorità  amministrativa  a
    termini dell'art. 2 del  T.U.  25  luglio  1904,  n.  523  (67),
    modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774;
        f) i ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29  del  testo  unico
    delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8  ottobre  1931,  n.
    1604 (68).

    (66) Riportata alla  voce  Espropriazione  per  pubblica
    utilità.
    (67) Riportato al n. D/I.
    (68) Riportato alla voce Pesca.


        141. Le azioni possessorie e quelle  di  denuncia  di  nuova
    opera e di  danno  temuto  nelle  materie  di  cui  all'articolo
    precedente non sono proponibili  avverso  provvedimenti  e  atti
    dell'autorità amministrativa.
      In ogni altro caso  esse  sono  proposte  dinanzi  al  pretore
    competente per territorio.
      Ove sia luogo  ad  appello,  esso  è  proposto  al  rispettivo
    Tribunale delle acque pubbliche.



      142. Al Tribunale superiore delle acque  pubbliche  appartiene
    la cognizione in grado di appello di tutte le  cause  decise  in
    primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche.
      Il Tribunale decide con  intervento  di  cinque  votanti,  dei
    quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.



        143. Appartengono  alla  cognizione  diretta  del  Tribunale
    superiore delle acque pubbliche:
        a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere  e  per
    violazione di legge avverso  i  provvedimenti  definitivi  presi
    dall'amministrazione in materia di acque pubbliche (69);
        b) i ricorsi, anche per il merito,  contro  i  provvedimenti
    definitivi dell'autorità amministrativa adottata ai sensi  degli
    artt.  217  e  221  della  presente  legge;  nonché   contro   i
    provvedimenti definitivi adottati  dall'autorità  amministrativa
    in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art.  2
    del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con
    R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (67), modificato con l'art. 22 della
    L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre  1921,  n.  1688
    (70), e degli artt. 378 e 379 della L. 20 marzo 1865,  n.  2248,
    all. F (69) (71);
        c) i ricorsi la cui cognizione  è  attribuita  al  Tribunale
    superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24,
    26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca,  approvato  con
    R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (72).
      Il termine  per  ricorrere  nei  casi  indicati  nel  presente
    articolo è di giorni sessanta dalla data  in  cui  la  decisione
    amministrativa sia stata  notificata  nelle  forme  e  nei  modi
    stabiliti (69).
      Nelle materie indicate nel  presente  articolo,  il  Tribunale
    superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con
    tre consiglieri di Stato e con un tecnico.

    (69) La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio
    1991, n. 42 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n.  6  -  Serie
    speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art.  143,
    primo comma, lettere a) e b), R.D. 11 dicembre 1933,  n.
    1775,  limitatamente  alle   parole   "definitivi";   ha
    dichiarato, poi, in applicazione  dell'art.  27,  L.  11
    marzo  1953,  n.  87,  l'illegittimità  dell'art.   143,
    secondo comma, R.D. 11 dicembre  1933,  n.  1775,  nella
    parte in cui non prevede che il ricorso  giurisdizionale
    possa   anche   esperirsi   contro   il    provvedimento
    amministrativo,  impugnato  con  il   ricorso   in   via
    gerarchica,  nel  termine  di  sessanta   giorni   dalla
    scadenza di quello di novanta  giorni  decorrente  dalla
    proposizione del rimedio amministrativo,  qualora  entro
    quest'ultimo termine  la  pubblica  amministrazione  non
    abbia   comunicato    e    notificato    la    decisione
    all'interessato.
    (67) Riportato al n. D/I.
    (70) Il R.D. 19  novembre  1921,  n.  1688  reca  alcune
    modifiche al R.D. 25 luglio 1904, n. 523,  riportato  al
    n. D/I.
    (71) Riportato alla voce Opere pubbliche.
    (72) Riportato alla voce Pesca.


        144. La  competenza  dei  Tribunali  delle  acque  pubbliche
    determinata dagli articoli 140 e 143  sussiste  altresì  per  le
    controversie relative alle acque  pubbliche  sotterranee  e  per
    quelle concernenti la ricerca,  l'estrazione  e  l'utilizzazione
    delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre
    che le controversie interessino la pubblica amministrazione.



        145.   La   notificazione    dell'atto    o    provvedimento
    amministrativo di cui al penultimo comma dell'art. 143  è  fatta
    mediante consegna o trasmissione di una copia di esso  in  forma
    amministrativa.
      In mancanza di disposizioni per  la  notificazione  in  questa
    forma nei  regolamenti  dell'amministrazione  da  cui  l'atto  o
    provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta,
    con lettera raccomandata aperta e ricevuta  di  ritorno,  o  per
    mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona
    interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa  od  al
    servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.
      La relazione della notificazione, redatta in doppio originale,
    è datata  e  sottoscritta  dall'ufficiale  o  dal  messo  e  dal
    consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è
    fatta menzione.
      Un originale della relazione è dato all'interessato e  l'altro
    è  rimesso  all'autorità   che   ha   emanato   l'ordine   della
    notificazione.
      Si  osservano  inoltre,  in  quanto  siano   applicabili,   le
    disposizioni del  Codice  di  procedura  civile,  relative  alla
    notificazione della citazione.



      146.  Qualora  si  pretenda  che  un  atto   o   provvedimento
    amministrativo  offenda  interessi  di  individui  o   di   enti
    giuridici,  i  quali,  non  essendo   direttamente   contemplati
    nell'atto  o  provvedimento  medesimo,  non  ne  abbiano   avuta
    notificazione nelle forme prescritte dagli articoli  precedenti,
    il termine per ricorrere al tribunale decorre dal  giorno  della
    pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella
    Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Foglio degli  annunzi  legali
    della provincia.

                     Capo II - Norme di procedura.

      147. All'inizio dell'anno giudiziario il primo  presidente  di
    ciascuna Corte d'Appello indicata nell'art. 138  della  presente
    legge,  d'accordo  col  presidente  della  sezione  designata  a
    funzionare come Tribunale delle acque  pubbliche,  stabilisce  i
    giorni per  le  udienze  così  del  collegio  come  dei  giudici
    delegati alle istruzioni.



      148.  Le  cancellerie  delle  sezioni  di  Corte  di  appello,
    designate a funzionare  come  Tribunali  delle  acque  publiche,
    tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi
    vigenti, un foglio di udienza, un ruolo di udienza, un  registro
    per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'art. 183
    della presente legge e una rubrica di fascicoli di causa.



      149. L'ufficio di cancelleria del  Tribunale  superiore  delle
    acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle  dodici
    e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette.
      Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.
      In esso sono tenuti i registri prescritti dagli artt. 34 e  35
    del regolamento approvato con R.D. 10 dicembre 1882, n. 1103,  e
    quelli prescritti nell'art. 41  del  regolamento  approvato  con
    R.D. 7 agosto 1907, n. 611 (73), che siano  indispensabili  alle
    esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente.
      Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono  numerati
    e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici
    da lui delegato.

    (73) Rectius, R.D. 17 agosto 1907, n. 641 con il quale è
    stato approvato il regolamento per la  esecuzione  della
    legge sul Consiglio di Stato.


      150.  Tanto  nel  Tribunale  superiore  quanto  nei  Tribunali
    regionali delle acque pubbliche, gli  originali  delle  sentenze
    sono conservati in apposito volume.
      I processi verbali e gli altri atti di causa  sono  conservati
    in apposito volume.



        151. Ogni istanza ai  Tribunali  delle  acque  pubbliche  si
    propone con ricorso (74) notificato con le norme stabilite negli
    artt. 135 e 144, primo  comma  (75),  del  Codice  di  procedura
    civile e per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, con
    l'osservanza delle norme contenute nel R.D. 31 dicembre 1923, n.
    2828, sul foro erariale (76).
      Può essere anche autorizzata  la  notificazione  per  proclami
    pubblici con decreto del presidente nei  casi  e  con  le  norme
    indicate nell'art. 146 dello stesso Codice (77).
      Nel ricorso deve essere contenuta  la  citazione  a  comparire
    dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato  a  norma
    dell'articolo 157 della presente legge.

    (74) Con l'art. 2, L. 1 agosto 1959, n.  704,  riportata
    in appresso, al n. A/VIII, è stata istituita  una  tassa
    per  l'iscrizione  a  ruolo  dei  ricorsi   davanti   al
    tribunale superiore delle acque pubbliche e  davanti  ai
    tribunali regionali.
    (75) L'art. 135 corrisponde agli artt. 137  e  138  cod.
    proc. civ. del 1942;  l'art.  144  non  ha,  nel  codice
    vigente, norma corrispondente.
    (76) Ora R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611  e  L.  25  marzo
    1958, n. 260, riportati alla voce Consiglio di Stato.
    (77) Ora, art. 150 cod. proc. civ. del 1942.


        152. Il  ricorso  è  sottoscritto  dalla  parte  o  dal  suo
    procuratore  o  avvocato.  Al  ricorso  depositato   a   termini
    dell'art. 146 (77), sono  unite  tante  copie  in  carta  libera
    quanti sono i componenti del collegio giudicante e, se si tratti
    di ricorso in appello, almeno due copie in  carta  libera  della
    sentenza appellata.
      Il mandato al procuratore o all'avvocato può essere scritto  a
    piedi del  ricorso  nei  modi  indicati  nell'art.  157,  ovvero
    conferito con procura speciale o generale alle  liti,  anche  di
    data posteriore al ricorso.

    (77) Ora, art. 150 cod. proc. civ. del 1942.


        153. Le  notificazioni  si  fanno  per  mezzo  di  ufficiali
    giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.
      Esse possono anche  essere  fatte  a  mezzo  della  posta  con
    lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.
      L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare  sulla  copia
    che spedisce la conformità della stessa all'originale e allegare
    a questo la ricevuta di ritorno.
      In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne
    è  fatta  dichiarazione  nella  ricevuta   di   ritorno   e   la
    notificazione si ha come compiuta.
      La notificazione si ha  per  avvenuta  il  giorno  in  cui  la
    persona  interessata,   o   chi   la   rappresenta   legalmente,
    sottoscrisse  la  ricevuta  di  ritorno  o  diede  la   ricevuta
    dell'atto o provvedimento che la riguarda.
      Nel  caso  di  rifiuto  previsto  nel  comma  precedente,   la
    notificazione si ha per avvenuta il giorno in  cui  è  fatta  la
    dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.



        154. Sono sempre valide ad  ogni  effetto  le  notificazioni
    degli atti del procedimento, delle ordinanze e  delle  sentenze,
    fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito.
      La parola "parte"  usata  nelle  disposizioni  della  presente
    legge  indica  anche  i  procuratori   o   avvocati   legalmente
    costituiti.



      155. Il termine per comparire non può essere minore  di  venti
    giorni se la parte  cui  è  notificato  il  ricorso  risiede  in
    Italia, di trenta se risiede all'estero, in Europa,  di  novanta
    negli altri casi.
      Se il termine assegnato ecceda quello a  comparire,  la  parte
    citata può con contro-ricorso fissare un termine più  breve,  ma
    non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.



      156. Almeno cinque giorni prima che scada il  termine  segnato
    nel  ricorso  o  nel  contro-ricorso,  nel  caso  del  capoverso
    dell'articolo  precedente,  il  ricorrente  deve  depositare  il
    ricorso coi documenti.
      Il contro-ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato
    della facoltà consentita nel capoverso dell'articolo precedente.



        157.  Eseguito  il  deposito  del  ricorso  il   cancelliere
    presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza stesa  a
    piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa,  delega
    per l'istruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici.
      Occorrendo  surrogare  il  giudice,  il  presidente   provvede
    mediante decreto su ricorso o di ufficio.
      Le parti possono comparire dinanzi  al  giudice  delegato  dal
    presidente o  personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  o  di
    avvocato iscritto nel rispettivo albo di un Tribunale o  di  una
    Corte di appello del Regno.
      Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che
    la parte  comparsa  personalmente  si  faccia  assistere  da  un
    procuratore.
      Il mandato può essere iscritto a piedi  del  ricorso,  in  tal
    caso è dovuta la tassa  di  bollo  di  lire  10,  da  percepirsi
    mediante uso di marca da bollo annullabile dalle  parti  con  la
    scritturazione della data nei modi indicati dall'art.  22  della
    L. del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 (78).
      La sottoscrizione del mandante dev'essere certificata vera dal
    procuratore o dall'avvocato.

    (78) Vedi ora l'art. 43  della  tariffa  allegato  A  al
    D.P.R.   25   giugno   1953,   n.   492   e   successive
    modificazioni, riportato alla voce Bollo (imposta di).


      158. Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare  se
    abbia domicilio o residenza nel comune ove ha sede il  tribunale
    ed in caso negativo eleggervi domicilio  con  indicazione  della
    persona o dell'ufficio presso cui fa elezione, se non  vi  abbia
    già provveduto col ricorso.
      Il convenuto deve alla stessa udienza  dare  la  sua  risposta
    oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione  nel
    modo prescritto per l'attore, se non vi abbia già provveduto col
    contro-ricorso.
      Il giudice può consentire al convenuto di dare la  risposta  o
    produrre i  documenti  in  una  udienza  successiva  alla  quale
    differirà la causa.
      Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per
    iscritto nelle udienze successive alle quali  sia  eventualmente
    rinviata la causa.



      159. I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di
    elenco sottoscritto dal producente sono  comunicati  in  udienza
    all'altra parte. Se  questa  chiede  di  prenderne  visione,  il
    giudice può differire la causa ad altra udienza ed ordinare  che
    i documenti stessi restino depositati nella cancelleria  per  il
    termine da lui fissato.
      I rinvii della  istruzione  della  causa  possono  essere  dal
    giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi.
      La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo.



      160. Le  dichiarazioni  di  domicilio  o  di  residenza  e  le
    elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte  oralmente
    sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il
    quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.
      Le  domande,  le  difese  proposte  per  iscritto,  nonché  le
    conclusioni  possono  essere  presentate  alla  udienza   o   in
    cancelleria e sono vistate dal cancelliere prima  dello  scambio
    fra le parti.



      161. Quando una medesima causa o più cause fra  loro  connesse
    siano promosse davanti due o più Tribunali delle acque, o quando
    due o più Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o
    incompetenti a conoscere di una controversia,  si  fa  luogo  al
    regolamento della competenza sopra domanda di una  delle  parti,
    proposta e notificata a norma dell'art. 151 e seguenti.
      La domanda è proposta al presidente  del  Tribunale  superiore
    delle acque che provvede su di  essa  entro  trenta  giorni  dal
    deposito stabilito nell'art. 156 con ordinanza  non  soggetta  a
    reclamo  al  collegio  n‚  a  denuncia  per  cessazione   n‚   a
    revocazione.
      Nel caso di una  medesima  causa  o  di  più  cause  tra  loro
    connesse, promosse davanti a due o più Tribunali delle acque, la
    domanda di regolamento della competenza non è più  possibile  se
    uno dei Tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva.



      162. Sulle domande  per  ammissione  di  mezzi  istruttori  il
    giudice  provvede  con  ordinanza  nell'udienza  o  nel   giorno
    successivo.
      Le ordinanze  non  emesse  sull'accordo  delle  parti  possono
    impugnarsi nel termine di tre giorni da  quello  in  cui  furono
    pronunziate, se l'ordinanza fu emessa  all'udienza  in  presenza
    delle parti o dei loro procuratori e in  ogni  caso  dal  giorno
    della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183; ma il
    giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame.
      Se l'ordinanza è impugnata  all'udienza  e  alla  presenza  di
    tutte le parti e dei loro procuratori, se  ne  fa  menzione  nel
    verbale, e il giudice rinvia la causa ad udienza  fissa  dinanzi
    al collegio per la risoluzione  dell'incidente.  In  ogni  altro
    caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con citazione ad udienza
    fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte  nel  domicilio
    eletto o dichiarato  a  norma  dell'art.  158.  Il  termine  per
    comparire non può essere minore di tre giorni.
      La parte opponente deve, almeno tre giorni prima  dell'udienza
    stabilita per la risoluzione dell'incidente, iscrivere la  causa
    a ruolo e depositare tutti gli  atti  e  documenti  relativi  al
    giudizio di opposizione.
      Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruttoria
    colla maggiore celerità di procedura e può  ordinarli  anche  di
    ufficio.



      163.  Gli  interrogatori  possono  proporsi  oralmente  o  per
    iscritto.
      Quando non sia contrastata l'ammissione  degli  interrogatori,
    il giudice può ordinare all'interrogato,  se  sia  presente,  di
    rispondervi immediatamente.
      Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori  e  questi
    siano   stati   proposti   oralmente,   il   giudice   determina
    nell'ordinanza in  modo  preciso  i  fatti  sui  quali  si  deve
    rispondere.



      164. Il giuramento decisorio può essere deferito  dalla  parte
    personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il
    mandato deve essere speciale per questo oggetto,  salvo  che  la
    parte sottoscriva l'atto col quale è deferito.
      La formula del giuramento può essere proposta oralmente o  per
    iscritto; la formula proposta oralmente è  ridotta  in  iscritto
    nel processo verbale di causa.
      Se la parte cui è deferito il giuramento non  sia  presente  o
    chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla
    formula  del  giuramento,   il   giudice   stabilisce   all'uopo
    l'udienza.
      Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula  proposta
    dalla parte.



      165. La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o  per
    iscritto.
      Quando sia dedotta oralmente, il giudice,  nell'ordinanza  che
    ammette la prova, determina i fatti da provarsi.
      Chi deduce la prova deve indicare i  nomi  dei  testimoni  che
    possono  deporre  sui  fatti  dedotti  a  prova,  mediante  atto
    anteriore al provvedimento che ammette la prova.
      La stessa disposizione si applica a chi intende valersi  della
    prova contraria.
      Egli però può chiedere un termine per  indicare  il  nome  dei
    testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso
    termine, articolarli.
      Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo  che
    per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore.
      Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto  per
    accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere  esse  il
    verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per  motivi
    per i quali esso riconosca la necessità della proroga.
      Nessuna proroga potrà mai essere maggiore  del  primo  termine
    che viene da essa prorogato.
      Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art.
    10 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.
      I testimoni sono citati per biglietto.



      166. Quando il giudice delegato, valendosi della  facoltà  del
    precedente art. 162, ultimo capoverso,  ordini  di  ufficio  una
    prova testimoniale  o  modifichi  gli  articoli  proposti  dalla
    parte, stabilisce nell'ordinanza il termine entro  il  quale  le
    parti sono autorizzate a presentare o modificare  le  liste  dei
    testimoni.
      Allorché  ai  sensi  del   secondo   capoverso   dell'articolo
    precedente sia chiesto un  termine  per  indicare  il  nome  dei
    testimoni di prova contraria, il  giudice  rinvia  la  causa  ad
    altra  udienza  per   tale   indicazione   e   per   l'eventuale
    articolazione di  fatti  nuovi.  In  detta  udienza  il  giudice
    pronunzia  ordinanza  sulla  ammissione   di   tali   fatti   e,
    occorrendo, fissa un termine all'altra  parte  per  indicare  il
    nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi.
      Nei  casi  di  forza  maggiore,  che   rendano   assolutamente
    impossibile l'esecuzione della prova nei  giorni  stabiliti,  il
    termine può essere  prorogato  anche  oltre  la  durata  fissata
    nell'articolo precedente, facendone  risultare  i  motivi  nella
    ordinanza del giudice.



        167.  Occorrendo  accertamenti  tecnici,   il   giudice   vi
    procederà insieme  con  uno  dei  funzionari  del  Genio  civile
    aggregati al Tribunale o, se si tratti del Tribunale  superiore,
    insieme con uno dei componenti  del  Tribunale  stesso  indicati
    nella lettera d) dell'art. 139.
      In occasione di tali  accertamenti  tecnici,  il  giudice  può
    sentire testimoni con giuramento, senza alcuna  altra  formalità
    di procedura, riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni.
      Se i testimoni non  si  trovino  sul  luogo,  il  giudice  può
    ordinarne la citazione anche immediata o a brevissimo termine.
      In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un  tecnico
    per  i  rilievi  necessari,  la  descrizione  dei  luoghi  e  la
    constatazione dello stato di fatto.



      168.  Quando  si  debba  procedere   alla   verificazione   di
    scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.



      169. Quando sia impugnato come falso un documento, si  procede
    avanti al Tribunale delle acque a norma  degli  articoli  296  e
    seguenti (79) del codice di procedura civile.

    (79) Vedi, ora, art. 221 cod. proc. civ. del 1942.


      170. Il giudice, per i mezzi  istruttori,  per  le  misure  di
    conservazione e per  altri  simili  provvedimenti  da  compiersi
    fuori della sede del Tribunale, può delegare il  pretore  od  un
    componente  del  Tribunale  civile   del   luogo   in   cui   il
    provvedimento deve essere eseguito.



      171. Quando si debba dare cauzione,  questa  è  presentata  al
    giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo  il  disposto
    dell'art. 331 (80) del codice di procedura civile.

    (80) Vedi, ora, art. 119 cod. proc. civ. del 1942.


      172. Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare
    la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate
    separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.
      Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.
      Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità  di
    transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i
    suoi uffici.
      Se la conciliazione  riesce,  se  ne  redige  verbale,  che  è
    esecutivo contro le parti intervenute.



        173. Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi,  fino
    a che non sia emesso dal giudice delegato il  provvedimento  per
    la remissione delle parti al  Tribunale  a  norma  dell'articolo
    180.
      L'intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui,
    dopo  sentenza  interlocutoria,  la  causa  ritorni  dinanzi  al
    giudice delegato all'istruzione.
      All'amministrazione  dello   Stato   è   sempre   riconosciuto
    l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati,  che
    comunque si riferiscano ad acque pubbliche.  Il  suo  intervento
    deve  eseguirsi  nel  termine  stabilito  nel  primo  comma  del
    presente articolo.
      La parte che vuole chiamare in causa un  terzo,  a  cui  creda
    comune la controversia, deve dichiararlo all'altra  parte  prima
    del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per
    la citazione del terzo.



      174. Quando nella  prima  risposta  il  convenuto  domandi  di
    chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine  per
    citarlo.
      Se la  domanda  non  s'è  fatta  nella  prima  risposta  e  la
    citazione del garante non sia eseguita  nel  termine  stabilito,
    l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale.



      175. Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa,  o
    sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni incidentali, il
    giudice provvede con ordinanza soggetta ad  impugnativa  dinanzi
    al Tribunale a norma dell'art. 162.



        176. Se il ricorrente non deposita il ricorso e i  documenti
    a norma e nei termini dell'art. 156, la citazione si ha come non
    avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso.
      Il  convenuto  può  tuttavia,  nei  tre   giorni   successivi,
    depositare copia del ricorso a lui notificata, e  gli  eventuali
    documenti, e chiedere che sia delegato il giudice.
      Se  proponga  domande  riconvenzionali,  deve  notificarle  al
    ricorrente nelle forme stabilite nell'art. 151.
      Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale  non
    sia stato citato in persona propria, non comparisca, il  giudice
    dispone che sia  rinnovata  la  notificazione  del  ricorso  per
    l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella  nuova
    notificazione  deve  essere  avvertito  il  convenuto,  che  non
    comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.



      177.  Il  contumace  può,  sino  alla   sentenza   definitiva,
    comparire e proporre le  sue  ragioni,  ma  avranno  effetto  le
    sentenze già pronunciate in giudizio.
      Il  contumace  che   comparisca   scaduto   il   termine   per
    controdedurre la prova testimoniale o  fare  eseguire  la  prova
    contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.
      In qualunque tempo comparisca il  contumace,  si  ha  per  non
    avvenuta la ricognizione di cui all'art. 283 (81) del Codice  di
    procedura   civile,   sempre   che   nel   primo   atto    neghi
    specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella
    attribuita ad un terzo.

    (81) Vedi, ora, gli artt. 214 e 215 c.p.c. del 1942.


      178. Il contumace che intenda valersi della  facoltà  concessa
    all'articolo  precedente,  dopo  il   rinvio   all'udienza   del
    collegio,   deve   depositare   in   cancelleria   la   comparsa
    conclusionale coi documenti: se intende  comparire  prima  della
    udienza deve depositare i documenti  e  notificare  la  comparsa
    alle parti costituite.
      La comparizione posteriore alla  discussione  della  causa  si
    effettua con le norme stabilite nell'art. 49 del R.D. 31  agosto
    1901, n. 403 (82), sul procedimento sommario.
      Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno,  può  rimettere  le
    parti  dinanzi  al  giudice  delegato  per  ulteriori  atti   di
    istruzione, senza deroga, però, alle disposizioni del precedente
    articolo.

    (82) Abrogato a seguito della emanazione del  codice  di
    procedura civile del 1942.


      179. Il ricorrente, nel corso del giudizio  contumaciale,  non
    può prendere conclusioni diverse da quelle  contenute  nell'atto
    di citazione.
      Parimenti   il   convenuto,   se   abbia   proposto    domande
    riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da  quelle
    contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.



      180.  Compiuta  l'istruttoria,  sono  presentate  al  giudice,
    nell'udienza da lui fissata, le  conclusioni  definitive,  e  il
    giudice  rimette  le  parti  ad  udienza   del   Tribunale   con
    provvedimento inserito nel processo verbale  e  non  soggetto  a
    notificazione.
      Le parti possono presentare memorie scritte  ad  illustrazione
    delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento,
    a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese.
      Le memorie  devono  essere  depositate  in  cancelleria  sette
    giorni prima di quello fissato per  la  discussione,  in  numero
    sufficiente per i componenti il collegio  giudicante  e  per  le
    singole  parti  costituite  in  giudizio.  Per  tali  copie   si
    osservano le norme stabilite dalla legge del bollo, ai sensi del
    successivo art. 188.



      181. All'udienza fissata, il giudice delegato fa la  relazione
    della causa.
      Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un
    procuratore o da  un  avvocato,  questi  può  essere  ammesso  a
    svolgere succintamente il proprio assunto.



      182. Al collegio che delibera sulla causa devono  partecipare,
    assistendo alla discussione, il giudice delegato  all'istruzione
    e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori,
    salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento  assoluto
    e duraturo.



        183. Per la pronunciazione e  la  forma  delle  sentenze  si
    osservano le norme stabilite negli articoli 356 e 360  (83)  del
    Codice di procedura civile.
      La  pubblicazione  delle  sentenze  incidentali  o  definitive
    avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del  presidente
    o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti.
      Il cancelliere annota in  apposito  registro  il  deposito  ed
    entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con  gli
    atti all'ufficio del registro e ne dà avviso alle  parti  perché
    provvedano alla registrazione.
      Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio  del  registro,
    il cancelliere entro cinque giorni ne  esegue  la  notificazione
    alle  parti,  mediante   consegna   di   copia   integrale   del
    dispositivo, nella forma stabilita per  la  notificazione  degli
    atti di citazione.
      Il  cancelliere  comunica  alle  parti  il  dispositivo  delle
    ordinanze quando non siano  state  pronunziate  in  presenza  di
    esse, mediante notifica a norma del comma precedente.
      La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati o
    eletti, a norma dell'art. 158; al contumace  va  fatta  mediante
    inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno (83/a).

    (83) Vedi, ora, gli artt. 132 e 276 c.p.c. 1942.
    (83/a) Con sentenza 23  aprile-7  maggio  1993,  n.  223
    (Gazz. Uff. 12 maggio 1993, n. 20 - Serie speciale),  la
    Corte  costituzionale  ha   dichiarato   l'illegittimità
    costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, nella  parte
    in cui prevede  che  la  notificazione  del  dispositivo
    delle  sentenze  al   contumace   va   fatta   "mediante
    inserzione sulla Gazzetta Ufficiale", anziché secondo la
    disciplina stabilita per  le  notificazioni  degli  atti
    processuali dagli artt. 138 e  seguenti  del  codice  di
    procedura civile.


      184. La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta
    in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene:
        a)  l'intestazione  dell'ordinanza   o   sentenza   con   la
    indicazione delle parti;
        b) la trascrizione integrale del  dispositivo;  c)  la  data
    della pubblicazione.
      Sull'originale e sulle copie del  dispositivo  il  cancelliere
    riscuote i diritti di copia prelevandoli  dal  deposito  che  le
    parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della
    causa. Dallo stesso  deposito  sono  prelevate  le  spese  della
    notificazione.
      L'originale dell'atto è allegato al fascicolo della causa.



      185. Per la  liquidazione  delle  spese  e  degli  onorari  di
    avvocato e di procuratore si applicano le norme dell'art. 59 del
    D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (84).

    (84) Riportato alla voce Avvocato e procuratore.


      186. Qualunque istanza è perenta se per il corso di  sei  mesi
    non siasi fatto alcun atto di procedura.



        187. Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti  del
    procedimento, fuorché quelle che  lasciano  assoluta  incertezza
    sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul  luogo  o  sul  tempo
    della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell'atto.
      Le  nullità  degli  atti  di  citazione  sono  sanate  con  la
    comparizione del citato senza pregiudizio  dei  diritti  quesiti
    anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso
    dell'articolo 145 (85) del Codice di procedura civile.

    (85) Vedi, ora, artt. 160 e 164 cod. proc. civ. 1942.


      188. Gli  atti  e  i  provvedimenti  relativi  ai  giudizi  di
    competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e  del  Tribunale
    Superiore sono soggetti  alle  tasse  di  bollo  e  di  registro
    stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi  al  giudizio
    delle Corti d'appello.
      Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali  delle
    difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra  le  parti  si
    osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed
    alle Corti di appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore
    della carta bollata su cui sono scritti gli originali.
      Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati
    occorrenti per i singoli atti della istruttoria.



        189. L'appello avverso le sentenze definitive dei  Tribunali
    delle acque pubbliche è proposto nel termine  di  trenta  giorni
    dalla notificazione del dispositivo,  ai  sensi  dell'art.  183,
    mediante ricorso notificato nei  modi  indicati  nei  precedenti
    artt. 151 e 155.
      Il termine a comparire è quello indicato nell'art. 156.
      Le decisioni interlocutorie dei Tribunali  di  primo  grado  e
    quelle  che   pronunzino   su   questioni   pregiudiziali   sono
    impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.
      La sentenza che in parte  sia  interlocutoria  o  pronunzi  su
    questioni pregiudiziali e in parte  sia  definitiva  può  essere
    impugnata  solo  per  la  parte  definitiva.  L'interessato  può
    tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il
    termine assegnato per l'appello, che si riserva di  proporre  il
    gravame a dopo la pronunzia  della  sentenza  che  pone  termine
    all'intero giudizio.



      190. Per i giudizi di appello innanzi al  Tribunale  superiore
    delle acque  si  osservano  le  forme  indicate  nei  precedenti
    articoli.



      191. Quando  il  Tribunale  superiore  delle  acque  pubbliche
    riformi una sentenza di primo grado, ritiene  in  ogni  caso  la
    causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'art.
    493 (86) del Codice di procedura civile.

    (86) Vedi, ora, art. 353 cod. proc. civ. 1942.


        192. I ricorsi al Tribunale superiore delle acque  pubbliche
    indicati nell'art. 143 devono essere notificati nei  termini  di
    cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all'autorità,
    dalla quale è emanato l'atto o provvedimento  impugnato,  quanto
    alle persone alle quali l'atto o provvedimento  direttamente  si
    riferisce.



      193. L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato  può
    essere rappresentata negli atti di  istruttoria  ed  anche  alle
    udienze da un suo  funzionario  all'uopo  delegato,  sempre  col
    patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.



        194. Almeno cinque giorni prima che scada il termine per  la
    comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale  superiore,  il
    ricorrente  deve  depositare  il   ricorso   col   provvedimento
    definitivo impugnato sotto pena di decadenza (86/a).
      La mancanza  del  deposito  del  provvedimento  impugnato  non
    importa decadenza se dipende dall'impossibilità  di  produrlo  a
    causa del rifiuto dell'amministrazione alla domanda del rilascio
    della copia di  esso.  Il  rifiuto  dell'amministrazione  si  fa
    constatare con verbale dell'ufficiale giudiziario o di notaio da
    depositarsi insieme col ricorso.

    (86/a)  La  Corte  costituzionale,  con  sentenza  17-31
    gennaio 1991, n. 42 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6  -
    Serie   speciale),   ha    dichiarato    l'illegittimità
    costituzionale   del   comma   primo   dell'art.    194,
    limitatamente alla parola "definitivo".


      195. Il ricorso  non  ha  effetto  sospensivo;  la  esecuzione
    dell'atto o del provvedimento può tuttavia  essere  sospesa  per
    gravi ragioni con ordinanza motivata del  giudice  delegato,  ad
    istanza del ricorrente.
      Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante
    istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso,  la
    istanza  deve  essere  notificata  agli  interessati   ed   alla
    amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque  da  tale
    notifica,  possono  presentare  istanza  o  memorie  al  giudice
    delegato.  Prima  che  sia  spirato  tale  termine,  non   potrà
    pronunciarsi sulla domanda di sospensione.



        196.  Se  il  giudice  delegato  del   Tribunale   superiore
    riconosce che l'istruzione dell'affare è  incompleta,  o  che  i
    fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono  in
    contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione
    interessata nuovi schiarimenti e documenti ovvero ordinare  alla
    stessa di fare nuove verificazioni,  autorizzando  le  parti  ad
    assistervi ed anche a produrre determinati documenti.
      Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei  luoghi  e
    la constatazione dello stato di fatto possono essere  incaricati
    uno o più funzionari tecnici dello Stato.



        197. Se il ricorso presentato  ai  sensi  dell'articolo  143
    della presente legge proponga questioni della natura  di  quelle
    indicate nell'art. 140 e la cui risoluzione sia  necessaria  per
    la decisione del ricorso, il  Tribunale  superiore  delle  acque
    pubbliche è competente a decidere anche le suddette questioni.



        198.  Se  il  Tribunale  superiore  riconosce  infondato  il
    ricorso, lo rigetta.
      Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il
    provvedimento  impugnato   e   rimette   l'affare   all'autorità
    amministrativa competente.
      Se  lo  accoglie  per  altri  motivi,  annulla  l'atto  o   il
    provvedimento, salvi gli ulteriori  provvedimenti  dell'autorità
    amministrativa e nel caso di cui alla lettera h)  dell'art.  143
    decide anche nel merito.



      199. Le sentenze pronunciate  dal  Tribunale  superiore  delle
    acque pubbliche, tanto in  contraddittorio  che  in  contumacia,
    possono essere revocate dallo  stesso  Tribunale  sulla  istanza
    della parte nei casi indicati nell'art. 494 (87) del  Codice  di
    procedura civile.
      Possono eziandio essere revocate, sulla domanda  della  parte,
    le sentenze dei  Tribunali  delle  acque  pubbliche,  scaduti  i
    termini per l'appello, e nei casi indicati nei primi tre  numeri
    dell'articolo 494 (87) del suddetto Codice.
      Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta, con
    la decorrenza fissata dal capoverso  dell'art.  497  (88)  dello
    stesso Codice pei casi in tale capoverso  considerati,  e  negli
    altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.
      La revocazione è proposta con ricorso a termini dell'art. 151.

    (87) Vedi, ora, art. 395 c.p.c. 1942.
    (88) Vedi, ora, artt. 325 e 326 c.p.c. 1942.


        200. Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal
    Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso  il  ricorso
    alle sezioni unite della Corte di cassazione:
        a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'art.
    3 della L. 31 marzo 1877, numero 3761 (89);
        b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del
    n. 3 dell'art. 517 (90) del Codice di procedura civile, o se  si
    verifichi la contraddittorietà prevista nel n. 8  dell'art.  517
    (91) medesimo.
      Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa  è
    rinviata allo stesso Tribunale superiore delle  acque  pubbliche
    il  quale  deve  conformarsi  alla  decisione  della  Corte   di
    cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

    (89)  In  merito,  vedi,  ora,  anche  art.  362,  comma
    secondo, c.p.c. 1942.
    (90) Vedi, ora, art. 360, comma primo, n. 3, cod.  proc.
    civ. 1942.
    (91) La norma di cui all'art. 517, comma  primo,  n.  8,
    cod. proc. civ. del  1866,  prevedeva  che  la  sentenza
    pronunziata in grado di appello poteva essere  impugnata
    col  ricorso  per  cassazione  "se  contraria  ad  altra
    sentenza precedente pronunziata fra le stesse parti, sul
    medesimo oggetto, e passata  in  giudicato,  sempre  che
    abbia pronunziato sull'eccezione di cosa giudicata".


        201. Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque
    pubbliche nelle materie contemplate nell'art. 143 è  ammesso  il
    ricorso alle sezioni unite della Corte  di  cassazione  soltanto
    per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'art. 3 della
    L. 31 marzo 1877, n. 3761 (92) ^(92/cost).

    (92)  In  merito,  vedi,  ora,  anche  art.  362,  comma
    secondo, c.p.c. 1942.
    (92/cost) La Corte costituzionale con    sentenza  13-16
    giugno 1995, n. 247 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995,  n.  26,
    serie  speciale),   ha   dichiarato   inammissibile   la
    questione di legittimità costituzionale  dell'art.  201,
    in relazione all'art. 111, secondo e terzo comma,  della
    Costituzione, sollevata in  riferimento  agli  artt.  3,
    103, 111 e 113 della Costituzione.


        202. Per il  ricorso  alle  sezioni  unite  della  Corte  di
    cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le
    norme del Capo V, Titolo V, Libro I,  del  Codice  di  procedura
    civile (93).
      Le decisioni interlocutorie del Tribunale superiore  e  quelle
    che pronunziano  su  questioni  pregiudiziali  sono  impugnabili
    soltanto insieme con la sentenza definitiva.
      La sentenza che in parte  sia  interlocutoria  o  pronunzi  su
    questioni pregiudiziali e in parte sia  definitiva,  può  essere
    impugnata  solo  per  la  parte  definitiva.  L'interessato  può
    tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il
    termine assegnato per il ricorso, che si  riserva  di  ricorrere
    alla Corte di cassazione a termini dei due precedenti  articoli,
    secondo i casi,  dopo  la  pronunzia  della  sentenza  che  pone
    termine all'intero giudizio.
      I termini indicati nell'art. 518 (94) del Codice di  procedura
    civile sono ridotti alla metà e  decorrono  dalla  notificazione
    del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 183.

    (93) Vedi, ora, libro II, titolo  III,  capo  III,  cod.
    proc. civ. 1942.
    (94) Vedi, ora, art. 325, cod. proc. civ. 1942.


        203. Tanto il ricorso per cassazione ai  sensi  degli  artt.
    200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui  all'art.  199
    devono essere preceduti, a pena di irricevibilità, dal  deposito
    della somma di lire cinquecento,  che  sarà  incamerata  ove  il
    ricorso o l'istanza siano rigettati.
      Sono applicabili al disposto di cui al  presente  articolo  le
    disposizioni degli articoli 500 (95) e 501 (96)  del  Codice  di
    procedura civile.

    (95)  L'art.  500  cod.   proc.   civ.   1866   non   ha
    corrispondenza nel  cod.  proc.  civ.  1942.  Esso  così
    disponeva:
        "Quando  con  un  solo  atto  siano  impugnate   più
    sentenze pronunziate nello  stesso  giudizio,  basta  un
    solo deposito. Mediante un  solo  deposito  possono  più
    persone aventi lo stesso interesse proporre  la  domanda
    di revocazione, purché con un solo atto".
    (96) Vedi, ora, art. 364, terzo comma,  numeri  2  e  3,
    cod. proc. civ. 1942.


        204. Per la rettificazione delle  sentenze  pronunciate  dai
    Tribunali delle acque pubbliche e dal  Tribunale  superiore,  si
    osserva il disposto dell'art. 473 (97) del Codice  di  procedura
    civile.
      La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti
    ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 (98) del  Codice  di  procedura
    civile, oppure se sia stato violato l'art. 357 (99)  del  citato
    Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei nn. 7, 8  e
    9 dell'art. 360 (100) del Codice medesimo.
      Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso,
    a norma dell'art. 151.

    (97) Vedi, ora, artt. 287 e 288 cod. proc. civ. 1942.
    (98) Le norme citate così disponevano:
        "La sentenza pronunziata in  grado  di  appello  può
    essere impugnata col ricorso per cassazione:
        4) se abbia pronunciato su cosa non domandata;
        5) se abbia  aggiudicato  più  volte  quello  ch'era
    domandato;
        6) se abbia omesso di pronunciare sopra  alcuno  dei
    capi  della  domanda  stati  dedotti   per   conclusione
    speciale,  salvo  la  disposizione  dell'articolo   370,
    capoverso ultimo;
        7) se contenga disposizioni contraddittorie.
    (99) Vedi, ora, art. 276, cod. proc. civ. 1942.
    (100) Vedi, ora, art. 132, comma  secondo,  n.  5,  cod.
    proc. civ. 1942.


      205.  Sulla  istanza  delle  parti  può  essere  ordinata   la
    esecuzione provvisoria delle sentenze  dei  Tribunali  di  prima
    istanza.
      L'esecuzione  provvisoria  non  può   essere   accordata   nei
    confronti dell'Amministrazione dello Stato.
      Le sentenze emesse dal Tribunale superiore in grado di appello
    sono esecutive  a  norma  dell'art.  554  (101)  del  Codice  di
    procedura civile; il ricorso per cassazione non ne  sospende  la
    esecuzione.
      Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro  II
    del Codice di procedura civile (102).

    (101) Vedi, ora, art. 474, cod. proc. civ. 1942.
    (102) Vedi, ora, libro III, cod. proc. civ. 1942.


      206.  L'esecuzione  delle  decisioni  emesse   dal   Tribunale
    superiore sui ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa  in  via
    amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.
      L'estratto della decisione in forma esecutiva,  per  la  parte
    riguardante la condanna alle spese, non potrà essere  rilasciata
    se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone  menzione
    in  fine  all'originale  dell'estratto.   Questo   deve   essere
    intitolato in nome del Re  (103)  e  terminare  con  la  formula
    stabilita dall'art. 556 (104) del Codice di procedura civile.

    (103) Ora, ai sensi del D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1, e
    dell'art. 101 della Costituzione, "In  nome  del  Popolo
    italiano".
    (104) Vedi, ora, art. 475, cod. proc. civ. 1942.


      207. Per le  azioni  possessorie  previste  dall'art.  141  si
    applicano nel giudizio avanti il pretore i termini  e  le  norme
    stabilite dal Codice di procedura civile.



        208. Per tutto ciò che non sia regolato  dalle  disposizioni
    del  presente  titolo  si  osservano  le  norme  del  Codice  di
    procedura   civile,   dell'ordinamento   e    del    regolamento
    giudiziario, approvati con RR. DD.  6  dicembre  1865,  n.  2626
    (105), e 14 dicembre 1865, n. 2641,  e  delle  successive  leggi
    modificatrici  ed  integratrici,  in  quanto  siano  applicabili
    nonché, pei ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del  Titolo
    III, Capo II del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 (106), delle leggi
    sul Consiglio di Stato.

    (105)  Vedi,  ora,  R.D.  30  gennaio  1941,  n.  12,  e
    successive   modificazioni,    riportato    alla    voce
    Ordinamento giudiziario.
    (106) Riportato alla voce Consiglio di Stato.


      209. Le disposizioni contenute nella L. 30 dicembre  1923,  n.
    3282 (107), sul gratuito patrocinio, sono estese alle  cause  ed
    ai  ricorsi  da  trattarsi  innanzi  ai  Tribunali  delle  acque
    pubbliche, con le modificazioni che seguono.
      La concessione del  gratuito  patrocinio  è  deliberata  dalla
    commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte
    di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle  acque
    pubbliche e da quella presso la  Corte  di  cassazione,  per  le
    cause  di  competenza  del  Tribunale  superiore   delle   acque
    pubbliche.

    (107) Riportata alla voce Patrocinio gratuito.


      210. Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della  presente  legge
    il presidente  della  commissione  può,  nei  casi  di  urgenza,
    concedere  in   via   provvisoria   l'ammissione   al   gratuito
    patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla  commissione  nella
    prima adunanza.
      Qualora la commissione non ratifichi il decreto di  ammissione
    provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto  pena  di  decadenza,
    nel termine di giorni trenta  dalla  comunicazione  del  decreto
    definitivo della commissione, a  rettificare  nei  rapporti  del
    bollo il ricorso o gli atti prodotti e ad effettuare il deposito
    dell'occorrente carta bollata.

                                TITOLO V
                  Disposizioni generali e transitorie

      211. Ai fini della L.  12  gennaio  1933,  n.  141  (108),  la
    concessione di grandi derivazioni per produzione di  energia,  a
    norma  della  presente  legge,  ha  luogo  previo  consenso  del
    Ministro delle corporazioni (109).
      Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti
    termici per la produzione di energia  elettrica  destinata  alla
    distribuzione,  nonché  l'ampliamento  degli  impianti   termici
    esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli
    impianti la cui potenza sia superiore  a  5000  kW  è  data  dal
    Ministro per l'industria e per  il  commercio  di  concerto  col
    Ministro per i lavori pubblici; negli  altri  casi  è  data  dal
    prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio Civile (110).
      L'autorizzazione   delle   linee   di   trasmissione   e    di
    distribuzione dell'energia elettrica comunque  prodotta  è  data
    dalle autorità competenti a norma della presente  legge,  previo
    consenso del Ministro delle corporazioni (109).
      Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui  al
    primo comma dell'art. 129.

    (108) La L. 12 gennaio 1933, n. 141 è stata abrogata con
    l'art. 1, D.L. 12 marzo 1946, n. 211.
    (109) Ora, Ministro per l'industria e il commercio.
    (110) Comma così  modificato  dall'art.  10,  D.P.R.  28
    giugno 1955, n. 620.


      212. ...................................................(111).

    (111) Abrogato dall'art. 5, R.D.L. 5 novembre  1937,  n.
    2101, riportato in appresso, al n. C/I.


      213. L'obbligo del pagamento del  canone  rivive,  durante  il
    periodo di proroga, per gl'impianti  o  le  parti  di  essi  che
    entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla
    attuata utilizzazione.



      214. Qualora, all'entrata in vigore della  presente  legge,  i
    termini  originariamente  assegnati  per   la   decorrenza   del
    pagamento del canone siano già scaduti, le rate di canone pagate
    saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se  l'impianto
    verrà attuato entro il  nuovo  termine  e  resteranno  acquisite
    all'Erario se la concessione venga successivamente rinunciata  o
    dichiarata decaduta,  senza  pregiudizio  delle  ulteriori  rate
    eventualmente  dovute  dopo  decorso  il  termine   di   proroga
    concesso.



      215. I concessionari di grandi derivazioni di acque  pubbliche
    per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in
    vigore  della  presente  legge,   che   intendono   iniziare   o
    riprendere, dopo  averla  sospesa,  la  esecuzione  delle  opere
    concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori
    pubblici, il quale  provvede  di  concerto  col  Ministro  delle
    corporazioni (112) e sentito il Consiglio superiore  dei  lavori
    pubblici.
      Qualora si disponga  di  rinviare  l'esecuzione  delle  opere,
    ferma rimanendo la scadenza della concessione,  restano  sospesi
    tutti i termini assegnati per l'esecuzione  dei  lavori,  nonché
    l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo
    di tempo. In tal caso il provvedimento è  adottato  di  concerto
    anche col Ministro delle finanze.
      La sospensione del pagamento del canone viene  computata  come
    proroga all'originario termine di decorrenza nei limiti  massimi
    indicati dal precedente articolo 212 e con gli effetti  previsti
    nell'articolo medesimo e nell'art. 214,  senza  pregiudizio  del
    diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.

    (112) Vedi nota 109 all'art. 211.


      216. E' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini  od
    altri opifici natanti sulle acque pubbliche.
      I molini e gli opifici  natanti  debbono  essere  gradatamente
    rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del
    magistrato alle acque nel territorio di sua competenza.
      Ove,  per  quelli  legittimamente  esistenti,  siavi  luogo  a
    pagamento di indennità, questa, in mancanza di bonario  accordo,
    sarà determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art.  33
    della presente legge.
      La  determinazione   definitiva   dell'indennità   spetta   ai
    Tribunali delle acque pubbliche.



      217. Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono
    opere ed  atti  che  non  si  possono  eseguire  senza  speciale
    autorizzazione del competente ufficio del Genio civile  e  sotto
    l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:
        a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni  di
    acque pubbliche in chiuse  permanenti,  quantunque  instabili  e
    l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;
        b) le variazioni della  posizione,  struttura  e  dimensioni
    solite a praticarsi nelle chiuse instabili;
        c) gli scavamenti nei ghiaieti  dei  fiumi  e  torrenti  per
    canali d'invito alle  derivazioni,  eccettuati  quelli  che  per
    invalsa consuetudine si praticano senza  permesso  dell'autorità
    amministrativa;
        d) la conversione delle chiuse  temporanee  e  delle  chiuse
    instabili di derivazioni in chiuse stabili;
        e) le variazioni nella forma e nella  posizione  così  delle
    bocche  di  derivazione  come  delle  chiuse  stabili  ed   ogni
    innovazione tendente ad  aumentare  l'altezza  di  queste  e  le
    innovazioni intorno alle altre opere di  stabile  struttura  che
    servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio  dei
    molini od altri opifici su di esse stabiliti;
        f) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di  posizione
    e forma, delle chiuse stabili ed incili  delle  derivazioni,  di
    botti sotterranee od  altre  opere  attinenti  alle  derivazioni
    esistenti nelle acque pubbliche;
        g) le nuove costruzioni  nell'alveo  dei  pubblici  corsi  e
    bacini  d'acqua  di  chiuse  ed  altre  opere  stabili  per   le
    derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno
    alle opere di questo genere già esistenti;
        h) le opere alle sponde dei  pubblici  corsi  di  acqua  che
    possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni  o
    della restituzione delle acque derivate.



        218. L'approvazione dei progetti di  acquedotti  comunali  a
    scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante  sussidi  o
    contributi negli interessi equivale a dichiarazione di  pubblica
    utilità nei riguardi delle espropriazioni.
      I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo
    potabile ed i concorsi  nel  pagamento  dei  relativi  interessi
    rimangono  disciplinati  dalle  disposizioni  speciali  che   li
    autorizzano.
      Non  possono  essere  concessi  contributi  e   concorsi   per
    acquedotti da alimentarsi con acqua  pubblica,  se  non  si  sia
    ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge.
      Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente  alla
    concessione  dell'acqua  pubblica,  l'esame  della  domanda   di
    contributo o concorso viene fatto  durante  l'istruttoria  della
    domanda di concessione.



        219. Le contravvenzioni  alle  disposizioni  della  presente
    legge, ove non sia  altrimenti  disposto,  sono  punite  con  la
    sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000 (112/a).
      La stessa pena è comminata per la violazione delle  norme  del
    regolamento per l'esecuzione di questa legge.

    (112/a) La  sanzione  originaria  dell'ammenda  è  stata
    sostituita, da ultimo, con  la  sanzione  amministrativa
    dall'art. 32, L. 24 novembre  1981,  n.  689,  riportata
    alla  voce  Ordinamento  giudiziario.  L'importo   della
    sanzione è stato così elevato dalla L. 1°  luglio  1949,
    n. 417, nonché dall'art. 114, primo comma, della  citata
    L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art.  113,
    secondo comma, della stessa legge.


      220. I verbali  di  accertamento  delle  contravvenzioni  alle
    norme della presente legge, salvo  quanto  è  disposto  all'art.
    223, possono essere formati, oltre che dagli organi  di  polizia
    giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali  e
    guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che  si  eseguono
    per  conto  dello  Stato  nonché  degli  agenti  giurati   delle
    pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le  norme  del
    codice di procedura penale.
      I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio
    del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli  articoli
    221 e 222.



        221. Per le contravvenzioni alle norme della presente legge,
    che alterano lo stato delle cose, è riservato all'ingegnere capo
    dell'ufficio  dei  Genio  civile  la  facoltà  di  ordinare   la
    riduzione al primitivo  stato,  dopo  di  aver  riconosciuta  la
    regolarità della denuncia.
      Nei  casi   di   urgenza,   l'ingegnere   capo   fa   eseguire
    immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
      Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a  mezzo  del
    podestà  (113),  o  di  un  ufficiale  di  polizia  giudiziaria,
    l'ingegnere capo provvede  a  carico  del  trasgressore  per  il
    rimborso delle spese degli atti e  della  esecuzione  d'ufficio,
    rendendone esecutoria la nota e facendone  riscuotere  l'importo
    con le norme e le forme stabilite per la esazione delle  imposte
    dirette.

    (113) Ora, sindaco (R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111; T.U. 5
    aprile 1951, n. 203).


      222. Per le violazioni alle norme della presente legge  punite
    con la pena della sanzione amministrativa  (113/a),  l'ingegnere
    capo dell'ufficio del Genio  civile,  prima  di  trasmettere  il
    verbale  di  contravvenzione   all'autorità   giudiziaria,   può
    ammettere il trasgressore a pagare, a titolo  di  oblazione,  la
    somma che sarà da lui determinata entro i limiti  del  minimo  e
    del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine  entro
    il quale il pagamento deve essere effettuato.
      Trascorso   inutilmente   tale   termine,   il   verbale    di
    contravvenzione  è  inviato  all'autorità  giudiziaria  per   il
    procedimento penale.

    (113/a) In origine "ammenda".


      223. Le contravvenzioni alle disposizioni  dell'art.  5  della
    presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un
    funzionano da lui delegato.
      Sono applicabili le  disposizioni  dell'art.  222,  sostituito
    all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il
    funzionario da lui designato.



      224.  Contro  i  provvedimenti  emessi   dall'ingegnere   capo
    dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della
    presente legge è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici
    entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.



      225.  Per  le  spese  generali  di   controllo   tanto   delle
    derivazioni e utilizzazioni  di  acque  pubbliche  quanto  della
    trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli  utenti
    delle acque pubbliche e gli esercenti  degli  impianti  e  delle
    linee elettriche sono tenuti ad effettuare  appositi  versamenti
    nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base
    al fabbisogno  dei  servizi  di  vigilanza  e  controllo  ed  in
    proporzione alla importanza economica delle singole aziende.
      Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria  con  imputazione
    ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.
      Per far fronte alle spese di cui al primo comma  del  presente
    articolo  sarà  istituito  apposito  capitolo  nello  stato   di
    previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.



      226. E' conservato il diritto alle  sovvenzioni  di  cui  agli
    artt. 1 a 8 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995 (114),  e  a  norma
    del R.D. 17 settembre 1925, n. 1852 e del R.D. 15  aprile  1928,
    n. 854 (115):
        a) ai concessionari di impianti elettrici che già godono dei
    predetti benefici;
        b) ai concessionari o  autorizzati  in  via  provvisoria  ad
    eseguire i lavori, purché questi siano stati ultimati  entro  il
    31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati  in  istato
    di avanzata costruzione e  siano  stati  ultimati  entro  il  31
    dicembre 1931 e gli interessati abbiano, entro  il  31  dicembre
    1928, presentato istanza in doppio  originale  al  Ministro  dei
    lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori;
        c) ai concessionari o  autorizzati  in  via  provvisoria  ad
    eseguire i lavori, purché  questi  si  siano  trovati  in  pieno
    svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31
    dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro  il  30
    maggio 1928 e rinnovato entro il 30  novembre  1931  istanza  in
    doppio originale al Ministero dei lavori pubblici,  in  cui  sia
    data la prova dello stato dei lavori.
      Il Ministro dei lavori pubblici,  in  caso  di  contestazioni,
    decide insindacabilmente, sentito il Consiglio superiore.
      La mancata presentazione dell'istanza nei  termini  prescritti
    importa la decadenza dal diritto  alla  sovvenzione,  senza  che
    occorra apposita pronuncia.
      Gli  impianti,   la   cui   esecuzione   sia   stata   sospesa
    dall'amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del R.
    D. 15 aprile  1928,  n.  854  (115)  per  ragioni  di  interesse
    pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche  se  siano
    ultimati dopo il 1931.

    (114)  Il  R.D.  2  ottobre  1919,  n.   1995   contiene
    provvedimenti  in  favore  della  produzione   e   della
    utilizzazione della energia idroelettrica.
    (115) Il R.D. 17 settembre 1925, n. 1852 e  il  R.D.  15
    aprile 1928, n. 854, sono stati abrogati  dall'art.  234
    del presente testo unico.


      227. La sovvenzione di cui agli articoli precedenti  cessa  in
    ogni caso con la quota  corrispondente  all'anno  1940  pagabile
    entro il 31 dicembre 1941.



      228.  Il  diritto  alla  sovvenzione  di  cui  agli   articoli
    precedenti è conservato per gli impianti  idroelettrici  la  cui
    costruzione  sia  connessa  con  opere  irrigue  di   prevalente
    necessità per la trasformazione agraria di una o più province  o
    con altre applicazioni agricole, e che alla data  della  entrata
    in vigore della presente legge risultino concessi o  autorizzati
    ma non ancora ultimati.
      I  concessionari  per  ottenere  la  sovvenzione  si   debbono
    impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi
    di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici.
      La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione
    che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno  1931  e
    che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.
      La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a  decorrere
    dalla data di effettiva entrata in funzione  dell'impianto  dopo
    il collaudo.



      229. Per gli  impianti  di  cui  agli  articoli  precedenti  è
    accordata, insieme con  la  sovvenzione  di  cui  agli  articoli
    stessi, e finché dura la sovvenzione, ma in ogni caso non  oltre
    l'anno  1940,  l'esenzione  nell'applicazione  dell'imposta   di
    ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile
    agli edifici e alle  officine  di  produzione  e  trasformazione
    dell'energia elettrica.



      230. Qualora nella  esecuzione  degli  impianti  di  cui  agli
    articoli  precedenti   siano   state   impiegate   dalla   ditta
    concessionaria  somme  non  computate  nell'applicazione   delle
    imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sarà
    determinata caso per caso, dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,
    sentito il Consiglio superiore,  tenendo  conto  del  contributo
    indiretto già concesso dallo Stato col rinunziare  alle  imposte
    sulle somme impiegate negli impianti.



      231. Le facilitazioni di cui ai  precedenti  articoli  non  si
    estendono  alle  modificazioni  non  sostanziali   di   impianti
    esistenti, consentite in  base  agli  artt.  24  del  D.Lgt.  20
    novembre 1916, n. 1664 (116), e 26 del R.D. 9 ottobre  1919,  n.
    2161 (117).

    (116) Abrogato dal R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161.
    (117) Abrogato dall'art. 234 del presente testo unico.


      232. E' conservato il diritto alle sovvenzioni  previste  agli
    artt. 9 e 12 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995  (117/a),  per  le
    linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31
    dicembre 1930.

    (117/a) V. nota 114 all'art. 226.


      233.  Fino  a  quando  non  siano  emanate  le  norme  per  la
    esecuzione della presente legge continueranno ad  applicarsi  le
    norme regolamentari  emanate  nelle  materie  contemplate  dalla
    stessa legge, in quanto compatibili con  le  disposizioni  della
    legge medesima.



      234. Con l'entrata in vigore della  presente  legge  rimangono
    abrogati:
        1) il R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca  disposizioni
    sulle derivazioni ed utilizzazioni  di  acque  pubbliche  e  sui
    serbatoi e laghi artificiali, stabilendo  altresì  le  norme  di
    giurisdizione  e  di  procedura  del  contenzioso  sulle   acque
    pubbliche;
        2) il R.D. 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di
    procedura  per  il  funzionamento  dei  Tribunali  delle   acque
    pubbliche;
        3) i RR.DD. 26 dicembre 1920, n. 1818: 24 novembre 1921,  n.
    1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini
    indicati agli artt. 2 e 7 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161;
        4) il R.D. 7 aprile 1921, n. 556,  che  proroga  il  termine
    stabilito per delega  legislativa,  dall'art.  85  del  Reg.  14
    agosto 1920, n. 1285,  sulle  derivazioni  ed  utilizzazioni  di
    acque pubbliche;
        5) gli artt. 3 e 6 del R.D.L.  25  febbraio  1924,  n.  456.
    concernente l'aumento delle entrate demaniali:
        6) il R.D. 7 febbraio 1926, n. 327,  che  reca  disposizioni
    per le derivazioni di acque pubbliche nel  Mezzogiorno  e  nelle
    Isole;
        7)  il  R.D.  14  agosto  1920,  n.   1286,   sul   servizio
    idrografico;
        8) la L. 2 febbraio 1888 n. 5192 sui consorzi delle acque  a
    scopo industriale;
        9) la L.  7  giugno  1894,  n.  232,  sulla  trasmissione  a
    distanza delle correnti elettriche  destinate  al  trasporto  ed
    alla distribuzione dell'energia per uso industriale;
        10) il D.Lgt. 22 febbraio 1917, n. 386 (prorogato  con  R.D.
    20  agosto  1921,  n.  1223),  portante  provvedimenti  per   la
    costruzione e  il  collegamento  di  linee  di  trasmissione  di
    energia elettrica;
        11) il R.D. 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca una aggiunta
    all'art. 8 della L. 7 giugno 1894, n. 232;
        12)  il  R.D.  16  dicembre  1926,  n.   2373,   concernente
    disposizioni  relative  alla  autorizzazione  delle   linee   di
    trasmissione dell'energia elettrica;
        13) il R.D. 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca  disposizioni
    concernenti   l'importazione   e   l'esportazione   di   energia
    elettrica, e la L. 21 giugno 1928, n. 1624, che  convalida,  con
    modificazioni, il detto decreto;
        14) gli artt. 1 e 12, 16 e 17, R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995,
    che reca  provvedimenti  in  favore  della  produzione  e  della
    utilizzazione dell'energia idroelettrica;
        15)  il  R.D.  17  settembre  1925,  n.   1852,   che   reca
    provvedimenti a favore della produzione  e  della  utilizzazione
    dell'energia idroelettrica,  tranne  le  disposizioni  contenute
    nell'articolo 6;
        16) il R.D. 15 aprile 1928,  n.  854,  recante  disposizioni
    sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici;
        17) il R.D. 21 marzo 1929, n. 591, recante  sovvenzioni  per
    impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione;
        18) il R.D. 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni
    per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi  o
    laghi artificiali;
        19) le lettere f), g), h), i), dell'art. 97 e le lettere a),
    b), c) dell'art.  98  del  testo  unico  di  leggi  sulle  opere
    idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, nonché  le
    lettere k) del citato art. 97 e d)  del  citato  art.  98  nella
    parte compresa nell'art. 217 della presente legge;
        20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con  quelle
    stabilite nella presente legge.