Norme
sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul
collocamento
Legge
20 maggio 1970, n. 300
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E
DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1 -- Libertà di opinione. -- I
lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di
manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi
della costituzione e delle norme della presente legge.
ART. 2 -
Guardie giurate. - Il datore di lavoro può impiegare le guardie
particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del
patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai
lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del
patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire
alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma,
le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività,
durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche
e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In
caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle
disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne
promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il
provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più
gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza. -- i nominativi e le
mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività
lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi. -- È vietato l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le
apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative
e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche
la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori,
possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di
tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che
rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente
articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali
o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza
le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti
suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui
ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari. -- Sono vietati accertamenti da
parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o
infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per
infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi
degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo
quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà
di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti
pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
ART. 6. -
Visite personali di controllo. -- Le visite personali di controllo sul
lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai
fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità
degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In
tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a
condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano
salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano
con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla
collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono
essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni
di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità
debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze
sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna. In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede
l' ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del
lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna,
oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono
ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni
disciplinari. -- Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle
infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata
ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a
tutti. Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e
contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare
alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza
avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua
difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo
restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi
del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un
importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione
dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni
caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo
analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al
quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei
venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di
conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna
delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di
accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio
rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione
disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l' autorità
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione
del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART. 8. -
Divieto di indagini sulle opinioni. -- E fatto divieto al datore di
lavoro, al fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle
opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti
non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del
lavoro.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica. --
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti. -- I lavoratori
studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono
obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi
settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che
devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la
produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di
cui al primo e secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali,
ricreative e assistenziali. -- Le attività culturali, ricreative ed
assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a
maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
ART. 12. - Istituti
di patronato. -- Gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere,
su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo
le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. -
Mansioni del lavoratore. -- L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi,
e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una
unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO II
DELLA
LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. - Diritto di associazione e di
attività sindacale. -- Il diritto di costituire associazioni sindacali, di
aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i
lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15. - Atti
discriminatori. -- È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a)
subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o
non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di
qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari,
o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o
attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o
atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.
ART.
16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori. -- È vietata la
concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere
discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei
lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al
comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno
dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al
pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. - Sindacati
di comodo. -- È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di
datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o
altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
ART. 18. -
Reintegrazione nel posto di lavoro. -- Ferma restando l'esperibilità delle
procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il
giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai
sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato
senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a
norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al
risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata
accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente. In
ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque
mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art.
2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al
lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla
data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il
lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di
lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La
sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui
questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado
del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga
irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con
reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano
le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del
codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la
sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto
comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è
tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore.
TITOLO III
DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali. -- Rappresentanze sindacali aziendali
possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità
produttiva nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b)
delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni,
che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di
lavoro applicati nella unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con
più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi
di coordinamento.
(*) ART. 20. - Assemblea. -- I lavoratori hanno
diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera,
fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti
di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla
contrattazione collettiva.
Le riunioni -- che possono riguardare la
generalità dei lavoratori o gruppi di essi -- sono indette, singolarmente
o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità
produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del
lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al
datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso
al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la
rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio
del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi
di lavoro, anche aziendali.
(*) ART. 21. - Referendum. -- Il
datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento,
fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per
categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le
rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di
partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e
alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriore modalità per lo
svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro anche aziendali.
(*) ART. 22. - Trasferimento
dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. -- Il
trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui al precedente art. I 9, dei candidati e dei
membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta
delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui
al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art.
18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è
stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della
commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è
cessato l'incarico per tutti gli altri.
(*) ART. 23. - Permessi
retribuiti. -- I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi
retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di
lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un
dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300
dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500
dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in
aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
I permessi
retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a
otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma
precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non
potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma
deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
(*) ART. 24.
- Permessi non retribuiti. -- I dirigenti sindacali aziendali di cui
all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione
a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in
misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che
intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima,
tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
(*) ART. 25. -
Diritto di affissione. -- Le rappresentanze sindacali aziendali hanno
diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
(*) ART.
26. - Contributi sindacali. -- I lavoratori hanno diritto di raccogliere
contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni
sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività aziendale.
Le associazioni sindacali dei
lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i
contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la
segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna
associazione sindacale.
Nelle aziende nelle quali il rapporto di
lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di
chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui
indicata.
(*) ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali
aziendali. -- Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200
dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze
sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale
comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne
facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. - Repressione della condotta
antisindacale. -- Qualora il datore di lavoro ponga in essere
comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e
della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli
organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano
interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte
sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al
presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può
essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il
giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto
che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del
decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con
sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non
ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata
nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice
penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza
penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
(*) ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
-- Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si
siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle
lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi
di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti
dall'art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle
associazioni sindacali unitariamente rappresentante nella unità
produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie
consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del
primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai
dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione
dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo,
restano immutati.
(*) ART. 30. - Permessi per i dirigenti
provinciali e nazionali. -- I componenti degli organi direttivi,
provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno
diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro,
per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31
- Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. -- I lavoratori che
siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali
ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a
richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la
durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai
lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati
utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del
diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della
assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti,
fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive
della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia,
conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti
alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al
terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori
siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per
malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di
aspettativa.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive. -- I lavoratori eletti alla carica di consigliere
comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa
sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il
tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna
decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di
sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta
provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non
retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V
NORME SUL
COLLOCAMENTO
ART. 33. - Collocamento. -- La
commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali,
comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei
lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede
il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti
dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine
di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è
presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale,
ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti, in caso
di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito
di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle
precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto
comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso
nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento,
nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla
graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al
pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni
chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì
essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle
ditte. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per
l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle
di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di
lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente
autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla
commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci
giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve
essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una
da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere
immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in
cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti
giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati
possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della
commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I
turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere
modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di
avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le
decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso
ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il
passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra
occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai
datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici
di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della
presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264,
rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera. -- A decorrere dal
novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente legge, le
richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse
esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro,
per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie
di lavoratori altamente specializzati. da stabilirsi con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione
centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35. - Campo di applicazione. -- Per
le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del
titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente
legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse
disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque
dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese
industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più
di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si
applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata,
non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1
8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad
applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di
navigazione per il personale navigante.
ART. 36. - Obblighi dei
titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere
pubbliche. -- Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai
sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che
esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei
capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve
essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il
beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti
dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale
obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli
impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui
l'imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie
concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato
del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui
amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o
dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla
revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno
decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni,
da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione finanziarie o
creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai
quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per
l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti
da enti pubblici. -- Le disposizioni della presente legge si applicano
anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici
che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le
disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di
impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia
diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38. - Disposizioni
penali. -- Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett.
a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con
l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni
ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda
sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche
del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace
anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino
al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei
modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 39. -
Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni. -- L'importo delle
ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti. -- Ogni
disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è
abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli
accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 -
Esenzioni fiscali. -- Tutti gli atti e documenti necessari per la
attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi,
nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua
applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi
altra specie e da tasse.
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