"LIBRO BIANCO": MENO TUTELE E MENO REGOLE!
di Vittorio Rieser

Già da più parti si è osservato che il Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia, prodotto dal Ministero del Lavoro, ricalca nella sua impostazione il documento prodotto, sui medesimi temi, dalla Confindustria all'inizio di quest'anno. Tra l'altro - come nota Michele Magno sull'Unità - il coordinatore dei due documenti è lo stesso, e cioè il prof. Marco Biagi. Il Libro Bianco del Governo si distingue però, rispetto all'altro, per il linguaggio: è, per così dire, una proposta confindustriale tradotta in "linguaggio cislino" (non a caso, tra i suoi estensori compaiono figure di spicco provenienti dall'ambiente Cisl - e la Cisl ha mostrato rispetto al documento una disponibilità a discutere superiore non solo a quella della Cgil ma della stessa Uil).
Il documento è articolato e ricco di contenuti (tremendi...) e merita un'analisi approfondita, che non possiamo fare qui. Ci limitiamo ad alcune annotazioni, anzitutto sul tema flessibilità/precarietà - che è una questione centrale in questa fase, e che è oggetto di attenzione particolare nell'iniziativa del nostro partito (si veda l'importante riunione tenutasi a Bologna all'inizio di ottobre).
Anche su questo tema, la "traduzione" in un linguaggio volto ad ammansire i sindacati (o per lo meno  la Cisl) si sente, e suona particolarmente sgradevole e ipocrita: tutte le misure proposte, che sono volte a ridurre le garanzie e le tutele dei lavoratori, vengono presentate come miranti a "migliorare la qualità del lavoro" (anzi, a creare better jobs - un po' d'inglese non guasta mai), e la qualità non consiste nelle tutele ma nelle "chances per il futuro"; oppure servono a "far emergere il sommerso", a "ridurre la segmentazione del mercato del lavoro", e via mistificando.
In sostanza, la logica delle proposte è, da un lato, quella di ridurre le tutele del lavoro a tempo indeterminato (riproponendo il risarcimento come alternativa alla riassunzione, in caso di licenziamento senza giustificato motivo) e, dall'altro, quella di ampliare l'area dei "contratti atipici" e di allentare le regole. Ad esempio:- sul part time, si richiede di de-regolamentare le variazioni della sua durata settimanale e annuale, e di abolire il diritto del lavoratore o della lavoratrice di richiedere il ritorno al tempo pieno;- in generale, si chiede che l'uso di lavoro a termine o interinale non sia più vincolato a quote e a procedure definite contrattualmente, ma solo a una specificazione delle ragioni per cui è richiesto;- si chiede di rivedere leggi che vietano l'intermediazione di manodopera e che in tal modo limitano le pratiche di outsourcing (esternalizzazione di attività);- si chiede di introdurre il lavoro a chiamata (tu sei assunto dall'azienda, e vincolato ad essa, ma lavori sono quando l'azienda ti chiama), che era già stato clamorosamente bocciato dai lavoratori della Zanussi in occasione dell'accordo firmato da Fim e Uilm;- Si chiede una regolazione delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che però le veda come una forma di lavoro autonomo e non estenda a loro le tutele tipiche del lavoro dipendente.Ma, naturalmente, per fare queste cose è necessario rivedere il quadro legislativo e contrattuale più complessivo.
Abbiamo già accennato ad alcune "revisioni legislative"che si richiedono nel Libro Bianco. Ma, più in generale, si afferma una linea di "leggi soft" (leggère), che non limitino troppo la libertà di scelta e negoziazione delle parti, e si critica l'eccessiva pesante "normatività" dell'impianto legislativo italiano sul lavoro. E' indicativo che, come esempio di questa "pesantezza" da eliminare, si faccia più volte l'esempio delle normative su salute e sicurezza! (il ragionamento è sempre quello: norme così pesanti spingono le imprese a non osservarle...).
Un altro carattere generale della normativa italiana che viene criticato è quello di non ammettere deroghe se non "a miglior favore" del lavoratore (ovviamente la critica è fatta in nome dell'uguaglianza tra le parti: se io faccio un miglior favore a te, poi tu devi farne uno a me).
La revisione del quadro contrattuale che si delinea è quella a cui già da tempo sta spingendo Confindustria. Il contratto nazionale di categoria viene ridotto ad accordo-quadro che fissa solo alcuni "minimi" salariali e normativi. E il resto? viene lasciato alla contrattazione aziendale (che com'è noto coinvolge solo una minoranza di lavoratori)? non esattamente, in quanto si apre un'ulteriore breccia con l'ipotesi del contratto individuale, libero dai vincoli della contrattazione collettiva. Naturalmente (siamo in un paese libero!) questo può essere stipulato solo se liberamente scelto dalle due parti. Non a caso gli "esempi di riferimento" che si fanno riguardano figure professionali "alte", per cui già ora c'è un ampio ruolo della contrattazione individuale. Ma sappiamo come vanno le cose (anche per gli interinali la formulazione iniziale si riferiva solo a figure professionali relativamente alte...): al poveretto che cerca un lavoro come manovale il padrone dice "te lo dò ma con un contratto individuale, che deroga in peggio alle norme del contratto collettivo", e i poveretto "liberamente " accetta.E la concertazione? domanderanno con ansia i nostri lettori. In questi anni, la concertazione ha significato - sul terreno della flessibilità - allargamento progressivo delle quote di lavoro atipico entro limiti e regole fissati dalla contrattazione. L'accordo separato con cui si è "recepita" la direttiva dell'Unione Europea ha segnato una prima rottura di questa prassi. Il Libro Bianco, per così dire, la sistematizza, dicendo che, fin che si può, si concerta, ma che se poi qualcuno non è d'accordo il Governo va avanti per la sua strada. Ma, naturalmente, l'"effetto traduzione" della posizione confindustriale c'è anche qui: quasi a ogni pagina, c'è scritto che il Governo attende osservazioni, contributi, ecc. dalle parti sociali e in particolare dalla parte sindacale. Lo "spirito della concertazione" è salvo!

Alcune note su part-time e lavoro lavoro a progetto
a cura di Salvo Leonardi (ricercatore IRES CGIL Nazionale)

Nel "Libro bianco" il Governo ha - fra le altre cose - esplicitato la sua intenzione di modificare sostanzialmente l'istituto del part time, così come oggi disciplinato a seguito dei due recenti decreti legislativi n. 61/2000 e n. 100/2001. Ritenuta "un esempio di trasposizione non rispettosa della volontà delle parti sociali a livello comunitario", la normativa italiana sul part time è accusata di "porre nuovi vincoli" e "appesantimenti burocratici" che, a giudizio degli estensori del testo, "mortificano l'autonomia individuale delle parti". Le maggiori critiche investono, in particolare, le c.d. "clausole elastiche", eccessivamente rigide - si dice - a causa di due ordini di vincoli: a) la loro limitazione - posta dalla contrattazione collettiva - "in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa"; b) il diritto del lavoratore a denunciare il patto inizialmente stipulato (diritto di ripensamento).E' appena il caso di ricordare come il sistema delle clausole elastiche abbia costituito una delle novità più significative introdotte dalla nuova normativa sul part time. Diversamente che nel passato è stato infatti riconosciuto il diritto del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore nel contratto di lavoro. La disponibilità alle clausole elastiche - come è noto - richiede il consenso espresso del lavoratore, formalizzato in uno specifico patto scritto. Tale patto può essere denunciato durante il corso dello svolgimento del rapporto, ma solo in presenza si documentate ragioni, e cioè: a) esigenze di carattere familiare, b) per la tutela della salute, previa certificazione del servizio sanitario pubblico, c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. In ogni caso, la denuncia potrà essere effettuata solo quando siano trascorsi almeno 5 mesi dalla stipula del patto, accompagnata da un mese di preavviso in favore del datore.Il governo intende ora procedere ad una duplice de-regolazione, lasciando da un lato che le parti si accordino individualmente anche sull'elasticità della durata della prestazione, dall'altro abrogando il diritto di ripensamento del lavoratore. Anche qui, come in molti altri punti altrove, l'esecutivo sussume integralmente e calligraficamente le critiche e le richieste che - già nella fase del confronto col precedente governo - il fronte imprenditoriale aveva avanzato in materia di riforma del part time.Anche qui, come in molti punti altrove, gli estensori del "Libro bianco" si appellano strumentalmente a presunti indirizzi normativi comunitari, nonché ad alcune esperienze nazionali di recepimento particolarmente connotate in senso liberista, al fine di avvalorare una interpretazione del tutto minimalista del diritto comunitario medesimo. In altre parole, se una direttiva sociale europea fissa una base di diritti minimi fondamentali ne conseguirà, per il nostro governo, che le norme nazionali di recepimento non dovranno mai eccedere tali minimi. Solo l'accordo individuale fra le parti, libero oppure assistito dai contratti collettivi, potrà esorbitare dai suddetti minimi.Noi - alla stregua di tutta la Confederazione Sindacale Europea (CES), nonché di influenti settori della dottrina giuslavoristica nazionale ed europea - non condividiamo questa interpretazione del diritto comunitario. Ogni direttiva sociale contiene infatti apposite clausole di salvaguardia che, nelle disposizioni per la loro attuazione, attribuiscono agli Stati membri e/o alle parti sociali il potere di "mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste" nel testo dell'accordo. In questi termini, infatti, si esprime la direttiva 97/81/CE, cluasola 6.1, che subito dopo aggiunge: "L'attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce giustificazione valida per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito coperto dal presente accordo (...)" (cl. 6.2). Nulla quindi osta, in via di principio e di applicazione, a che il legislatore nazionale possa declinare in modo relativamente autonomo gli obiettivi fondamentali fissati in sede comunitaria. A riprova di ciò milita l'evidenza di sistemi nazionali che - sul par time come su altre materie lavoristico-sociali - presentano ancora un livello relativamente differenziato di articolazione. Dire quindi che in Inghilterra o in Olanda si fa in una certa maniera, per invocarne una acritica emulazione, vale a poco se potrà dimostrarsi che altrove si fa diversamente e che - per fare un esempio - c'è addirittura chi, come la Spagna, non ha neppure previsto l'esistenza di clausole elastiche.La trasposizione nazionale delle direttive sociali, attraverso procedure di stampo concertativo, produce sempre un certo grado di dialettica fra le parti sociali e ciò proprio in ragione dei margini di relativa autonomia applicative riconosciuti in capo agli Stati membri. Di tale autonomia relativa, confortata dall'ampio consenso dei rappresentanti sindacali del mondo del lavoro, sono frutto i due decreti legislativi varati nell'ultimo anno e mezzo. Contro le intenzioni abrogative del governo - in special modo in materia di clausole sociali - militano due ulteriori ordini di valutazione: una di principio e un'altra, per così dire, di opportunità strumentale. In linea di principio siamo certi che la libertà individuale dei contraenti sia meglio tutelata se si consente alla parte più esposta agli effetti economici ed organizzativi del part time - il lavoratore - un diritto di ripensamento su quanto originariamente pattuito. E' davvero singolare che per "non comprimere inutilmente l'autonomia contrattuale delle parti", per valorizzare quindi massimamente la libertà individuale dei contraenti, si cominci col minacciare di rendere fatale e irrevocabile una scelta del lavoratore che può più modestamente scaturire da fattori contingenti della sua esperienza umana e lavorativa (su tutti gli esempi del part time scelto temporaneamente per motivi di studio e, dalle donne, per la cura dei figli). In particolare le donne, sospettiamo, risulterebbero particolarmente penalizzate (quindi discriminate) da un regime del part time connotato da una rigida irrevocabilità. Se queste valutazioni hanno un fondamento, è del tutto ragionevole presumere - e siamo ora all'opportunità di ordine strumentale - che il lavoratore finisca con l'evitare di intraprendere una scelta così pesantemente connotata dal suo carattere di irreversibilità. Pensiamo infatti che solo una relativa tranquillità - nel rispetto ovviamente di quelle compatibilità contestuali dell'impresa già previste dall'attuale normativa (v. causali per la denuncia del patto) - potrà veramente incoraggiare il lavoratore a rendersi disponibile per stipulare patti contenenti clausole elastiche. Al contrario, una loro interpretazione gravata dal sospetto di una puntiva irrevocabilità potrebbe solo dissuadere il lavoratore da ogni eventuale intenzione all'elasticità.Quanto alle soglie di estensione del lavoro supplementare, nonché del regime delle maggiorazioni retributive e delle agevolazioni contributive - oggetto di ulteriori critiche da parte del Libro bianco  -  vogliamo qui ricordare l'atteggiamento duttile con cui i sindacati confederali avevano già accolto - nei precedenti testi normativi - l'ordinarietà della retribuzione calcolata per il lavoro supplementare (fino al massimo del 10%).Pensiamo quindi che sia del tutto fuorviante e pretestuoso imputare all'attuale regime delle clausole elastiche le cause di un insoddisfacente sviluppo del part time nel nostro paese. Riteniamo piuttosto che - alla stregua dell'intera normativa in materia - non sia trascorso un tempo sufficiente affinché fra lavoratori e imprese si diffonda una conoscenza adeguata delle possibilità offerte oggi dal sistema. Parliamo infatti di provvedimenti varati nel corso dell'ultimo anno e mezzo; arco di tempo nel quale in nessun caso si possono ragionevolmente attendere dinamiche sconvolgenti sugli assetti normativi e consuetudinari pre-esistenti. Ci pare invece più ragionevole ipotizzare come l'incidenza del part time in Italia, ancora al di sotto delle sue autentiche potenzialità occupazionali e sociali, vada colta e interpretata contestualmente, a partire da un duplice ordine di fattori: a) le caratteristiche complessive che ha assunto la flessibilità nel nostro mercato del lavoro; b) le difficoltà e i ritardi con cui le aziende provvedono alla predisposizione di modelli organizzativi del lavoro adeguati ad un maggiore e migliore uso del part time. Un ulteriore elemento di indagine - di carattere certamente più generale - concernerebbe poi il livello medio delle retribuzioni (perché non si confronta anche questo col mitico modello olandese?), che non serve certo ad incoraggiare quelle detrazioni più o meno consistenti che, per un individuo e/o un nucleo familiare, conseguono dalla scelta di optare per forme di part time. Siamo quindi contrari ad una riforma delle clausole elastiche che ne comprometta il carattere sostanzialmente scelto perché, al contempo, volontario e reversibile.Pensiamo che la normativa comunitaria consenta alla trasposizione nazionale margini importanti di adattamento, nella salvaguardia di diritti acquisiti e sensibilità da noi diffuse.Giudichiamo apprezzabile il ruolo che la legislazione attuale riconosce alla contrattazione collettiva nella definizione delle maggiorazioni su lavoro supplementare e straordinario.  Proposte e sviluppi condivisi possono essere altresì perseguiti su alcuni terreni precisi; in particolare il rifinanziamento del fondo orari previsto dall'art. 13 della L. n. 196/97, in favore di moduli orari flessibili, all'interno dei quali si possono certamente immaginari impieghi più ampi del tempo parziale.Fra i paragrafi che compongono il capitolo del libro bianco su flessibilità e rapporti di lavoro, uno è intitolato al c.d. "lavoro a progetto". Il Ministro del lavoro Maroni lo ha definito: "una delle novità da introdurre per dare uno stimolo ai giovani che iniziano". Esso è trattato contestualmente alle collaborazioni parasubordinate ex art. 409, n. 3 c.p.c., di cui - secondo le intenzioni espresse nel libro - dovrebbe contribuire a circoscrivere l'estensione. A scanso di eventuali equivoci - come quelli generati dalla nozione di "tertium genus" - viene qui ribadita la natura autonoma dei due tipi contrattuali, che come tali quindi dovranno essere trattati. Il testo appare in questa parte piuttosto confuso e reticente, sia nelle analisi che nelle proposte. Così, se da un lato si avverte la necessità di evitare un uso distorto del lavoro parasubordinato, in "funzione elusiva e fraudolenta della legislazione posta in a tutela del lavoro subordinato", dall'altro si dice di volere "conferire riconoscimento giuridico ad una tendenza che si è rivelata visibile con il passare degli anni (...), quella appunto di lavorare a progetto". A questa tipologia - si dice - "sarebbero riconducibili i rapporti in base ai quali il lavoratore assume stabilmente, senza vincolo di subordinazione, l'incarico di eseguire, con lavoro prevalentemente od esclusivamente proprio, un progetto o un programma di lavoro, o una fase di esso, concordando direttamente con il committente le modalità di esecuzione, la durata, i criteri ed i tempi di corresponsione del compenso". In che cosa tale definizione differisca sostanzialmente da una prestazione di lavoro autonomo effettuata mediante la forma della collaborazione coordinata e continuativa non si desume chiaramente. Sulla base di una definizione di questo tipo - che avrebbe potuto tranquillamente aprire un articolato di legge a tutela del lavoro atipico (del genere di quelli discussi nella scorsa legislatura) - non si vede come si possa porre finalmente arginare l'abuso, del tutto evidente, che connota oggi il ricorso a questa tipologia di rapporti. Dire infatti che un rapporto di lavoro autonomo è finalizzato alla realizzazione di un progetto è - in senso tecnico-giuridico - del tutto ridondante ed autoevidente. Siamo infatti nell'orbita delle obbligazioni di risultato, cioè in presenza di un rapporto di lavoro autonomo. Il Prof. Biagi scrive infatti che "non verrebbe qui prefigurato un nuovo tipo contrattuale"; ma allora perchè creare ulteriore confusione in uno scenario già confuso? Perché dire che il lavoro a progetto rappresenta una delle maggiori novità contenute nel testo del libro bianco? Come tale, infatti, è stato salutato da tanti resoconti sulla stampa nazionale?Diverso sarebbe stato se, contestualmente, gli estensori del documento governativo avessero esplicitato l'abrogazione del lavoro coordinato e continuativo, assorbendone definitivamente la quota più qualificata nel campo gravitazionale dell'autonomia, per restituire a quella della subordinazione quella pletora di rapporti che - sotto la maschera della collaborazione parasubordinata - nascondono rapporti di dipendenza economica e tecnico-funzionale.Ma poiché ciò non può essere affatto desunto dal libro bianco, abbiamo il timore che il lavoro a progetto rappresenti un ulteriore istituto che - nel già frammentato scenario delle tipologie contrattuali - va' ambiguamente a posizionarsi a metà strada tra la già mediana parasubordinazione ed il lavoro autonomo classico. Un ennesima operazione di scissione molecolare di ciò che altrove - nella tanto evocata UE - si chiama, senza troppe complicazioni intermedie, lavoro autonomo e lavoro subordinato. Stop. E dove per atipico si allude generalmente a rapporti di subordinazione "substandard", connotati dall'apposizione di un termine o da peculiari regimi orari della prestazione. Se poi accade che un lavoratore giuridicamente autonomo dovesse risultare economicamente dipendente, a causa per esempio di una sostanziale mono-committenza, allora - per i soli risvolti economici - si potrà pensare ad una piena equiparazione coi colleghi subordinati con mansioni analoghe. Così ad esempio funziona il diritto tedesco nel caso dell'Arbeitnehmerahnliche Person. Il paragrafo prosegue ipotizzando un elenco di diritti e tutele in favore dei lavoratori in questione, ma non si capisce - per esempio - se tali diritti e tutele si rivolgeranno ai soli collaboratori a progetto o anche a quelli continuativi e coordinati. Se così fosse, una volta ancora non si capirebbe per quale motivo un datore/committente dovrebbe optare per la forma dell'uno rapporto, piuttosto che per la forma dell'altro.Sembra di capire che  "Libro bianco" rinvii la regolamentazione dei rapporti di parasubordinazione alla contrattazione collettiva, che - si dice - "occorre seguire con interesse nel suo sviluppo, senza quindi precostituire in sede legislativa soluzioni che finirebbero per mortificare l'autonomia contrattuale". Proprio perché abbiamo avuto modo di analizzare e valutare queste prime esperienze negoziali del lavoro parasubordinato (v. recente studio IRES nazionale S. Leonardi, Parasubordinazione e contrattazione collettiva, in "Quaderni di Rassegna Sindacale", n. 3/2001. ), siamo più che mai convinti della necessità di un intervento legislativo di sostegno che stabilisca una cornice di regole comuni e certe per attori negoziali ancora contrassegnati da una estrema frammentarietà e debolezza."La legge - si dice in effetti - dovrebbe chiarire alcuni diritti fondamentali". Sommariamente si evocano quegli aspetti di ispirazione costituzionale già contemplati in alcune proposte di legge della scorsa legislatura. Tali diritti, presumibilmente, andrebbero a comporsi all'interno del più complessivo progetto di Statuto dei lavori, già compilato da Biagi al tempo del governo Prodi e oggi riproposto con il governo Berlusconi.Qui ci limitiamo ad osservare come una valutazione puntuale ed adeguata sul merito di tali diritti possa darsi solo in presenza di una loro compiuta formulazione. Staremo quindi a vedere e non lesineremo il nostro plauso di fronte ad ipotesi autenticamente interessate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di questo nuovo lavoro autonomo.Sin d'ora possiamo invece, una volta ancora, ribadire il nostro aperto dissenso verso l'ipotesi di certificazione dei rapporti ad opera di organismi paritetici di emanazione delle parti sociali. Tanto cara al Prof. Biagi. Già a commento del "suo" Statuto, e poi ancora a proposti della prima versione del disegno Smuraglia S. Leonardi, Il lavoro coordinato e continuativo: profili giuridici e aspetti problematici, in "Riv. Giur. Lav", n. 3/1999., stigmatizzammo le ragioni del nostro dissenso ad una norma che favorisce la disponibilità del tipo contrattuale ad opera delle parti sociali, laddove la Corte Costituzionale - in una nota sentenza (n. 115 del 1994) - ha negato, argomentando ampiamente, questa facoltà persino al legislatore ordinario. Oltretutto, la certificazione ingessa il rapporto all'elemento formale ed ex ante del contratto di lavoro o di quanto comunque l'organismo paritetico ha ritenuto di classificare. In questo modo si lascia che le dinamiche negoziali ed i rapporti contingenti di forza fra le parti arrivino a penetrare in materie che dovrebbero invece rimanere strutturalmente al riparo da tutto ciò. Non si può poi parlare di organismi paritetici fino a quando non si sarà detta per legge una parola chiara e definitiva sulla rappresentatività sindacale, questa sì certificata, nell'unico vero modo possibile: il sostegno associativo ed elettivo espresso dei lavoratori ai loro sindacati. Già al tempo della Smuraglia, il rinvio all'autonomia delle parti, su una questione a loro tecnicamente indisponibile e politicamente insidiosa, costituiva dell'originario disegno di legge ciò che di gran lunga ci piaceva di meno. E infatti, la seconda versione ne aveva rimosso il richiamo. "L'autonomia delle parti": neanche in tema di lavoro a progetto - ovviamente - il Libro bianco perde l'occasione per esaltarne enfaticamente ruolo e funzioni. Alla base di questo approccio sta il convincimento che dalla colonizzazione dei mondi vitali prodotta da una giuridificazione invadente e inderogabile (voluntas legis), supponente una figura di lavoratore "minorenne" eternamente debole e indifesa, si possa uscire attraverso una "riscoperta dell'individuo" e un ritorno al contratto e a schemi civilistici (il dogma della lex voluntatis) che restituiscano spazi di libertà e di autodeterminazione ai singoli individui. I rischi di questa prospettiva neo-contrattualista, nella quale le parti sono in condizione di poter disporre liberamente del tipo contrattuale, a prescindere dal concreto atteggiarsi del rapporto, sono notevoli e concernono l'intera architettura garantistica elaborata nel dopoguerra in campo sociale. Ammesso e non concesso che gli attuali scenari dell'impresa abbiano realmente emancipato i lavoratori dalla loro tradizionale debolezza socio-economica nel mercato e nel rapporto di lavoro (cosa che, come ci spiega la sociologia del lavoro, è tutt'altro che acquisita e univocamente dispiegata), si deve comunque tenere presente che dagli esiti della qualificazione non dipende soltanto l'effetto che le parti hanno formalmente dichiarato di volere, ma - come ebbe modo di scrivere Massimo D'Antona - "l'attuazione di una vasta regolamentazione eteronoma, che riflette interessi superiori rispetto a quelli delle parti, quali risultano in primo luogo dal sistema delle garanzie e dei diritti costituzionali del lavoro subordinato, che a loro volta formano parte integrante del modello di costituzione economica, nella misura in cui segnano i principali punti di equilibrio fra libertà economica e doveri inderogabili di solidarietà sociale". Non deve ritenersi allora un caso se con la sentenza poc'anzi menzionata la Corte Costituzionale è intervenuta nella disputa, affermando che non sarebbe consentito neppure al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato "a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura", né tanto meno conferire alla dichiarazione negoziale dei privati il potere di impedire l'applicazione del diritto del lavoro, allorquando il "contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento" siano quelle del lavoro subordinato.Ciò che quindi critichiamo con estrema forza della proposta governativa sul lavoro a progetto è la sua mancanza di chiarezza in merito al rapporto con cui tale lavoro si colloca rispetto al lavoro coordinato e continuativo. Se il contratto a progetto serve a riposizionare e riqualificare le collaborazioni dotate di autentica autonomia organizzativa, restituendo alla fattispecie della subordinazione tutto ciò che non si caratterizza in tal senso, si può ragionare per trovare insieme le modalità più congrue per la realizzazione di questo intervento. Se invece quello a progetto vuole essere un ennesimo modo per frammentare il già frammentato e confuso ordinamento contrattuale del nostro diritto del lavoro, allora esprimiamo sin d'ora il nostro netto rifiuto per una proposta che giudichiamo pasticciata e pericolosa.   A partire da tali soluzioni riteniamo possa essere intrapresa e sviluppata con forza la contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori parasubordinati o a progetto, qualora quest'ultima accezione dovesse soppiantare la prima.


LIBRO BIANCO, LA FINE DEL DIRITTO DEL LAVORO
di Riccardo Faranda

Il primo interrogativo che un operatore del diritto (e credo non solo lui) si pone alla lettura del libro bianco sul mercato del lavoro è "Se passa questa linea, ci sarà ancora la necessità (per meglio dire la possibilità) di un diritto del lavoro?".
Sì, perchè il diritto del lavoro non è un sistema di valori assoluto, ma un complesso di norme (sostanziali e non solo) che ha una sua ragion d'essere se ricorrono almeno due precondizioni: la prima è che il lavoro sia ancora un diritto (si passi l'apparente gioco di parole); la seconda è che la concreta realizzazione di questo diritto necessiti di un apparato di regole che tuteli il contraente debole restituendo alle parti del rapporto una sorta di par condicio che le norme di diritto comune non sono in grado di garantire.La filosofia che ispira il libro bianco descrive uno scenario del tutto diverso, partendo proprio dalla negazione dei due presupposti appena ricordati, e sosituendoli con altri due: il primo è che il mercato del lavoro è prima di tutto un mercato, e dunque deve essere governato dalla logica e dalle regole (o meglio non regole) del mercato, e la seconda (che dalla prima discende come necessario corollario) è che il lavoro deve essere ridotto a merce, per consentirne la libera circolazione sul mercato, affinchè possa essere venduto e comprato (al pari di ogni altra merce) nella continua ricerca del punto di equilibrio tra domanda e offerta.Di qui la necessità di eliminare prima di tutto ogni elemento di possibile turbativa del libero mercato, a cominciare dalle rigidità imposte da un sistema legislativo imperniato sul principio della inderogabilità delle norme e del favor lavoratoris, per sostituirlo con un sistema di soft low.Certo, ci dicono gli estensori del libro, bisognerà stabilire uno zoccolo duro di norme da porre a tutela del lavoro in tutte le sue forme (lo statuto dei lavori), ma tale affermazione va vista alla luce di un'altra considerazione  che esprime la filosofia del libro: "alla iper-tutela degli occupati si contrappone la sotto-tutela dei disoccupati"  ed ancora più precisamente: "il permanere di situazioni occupazionali caratterizzate da un alto livello di tutela accanto a quelle, in rapida diffusione anche grazie a recenti riforme (lavoro temporaneo, assunzioni a termine, ecc.), caratterizzate da rapporti di lavoro altamente flessibili, genera nuove forme di segmentazione del mercato, contrastando gli effetti benefici della liberalizzazione dei meccanismi di ingresso nel mercato del lavoro". In poche parole, è la resistenza del movimento operaio, che in questi anni ha faticosamente tentato di difendere e mantenere le conquiste di cinquant'anni di lotte, che inquina il mercato e produce la sua frammentazione, creando i mostri del lavoro interinale, del contratto a termine generalizzato, del part time senza regole, del cfl, delle collaborazioni e degli abusi del lavoro in cooperativa!!! E' dunque il lavoratore stabile che si difende a determinare la mancanza di tutele per i precari! sembra di riascoltare uno slogan del Movimento sociale degli anni settanta: Operai disoccupati ringraziate i sindacati. Dunque il mercato va ripulito da tutti i fattori di inquinamento, in primo luogo la ipertutela dei lavoratori stabili: solo questo, e cioè l'abbattimento della garanzie per una parte consistente dei lavoratori, potrà consentire la realizzazione di quella soglia minima inderogabile (ma quanto e per quanto tempo?) di diritti per tutti. Il famoso zoccolo duro, ma in un sistema dichiaratamente di soft low.
Senonchè questa operazione, oltre che essere la copertura ideologica per uno sfondamento definitivo sul fronte dei diritti, nasconde (e nemmeno tanto) una grossolana mistificazione. Infatti appare evidente che l'effetto (meglio lo scopo) di una tale operazione sarebbe quello opposto alla dichiarazione di intenti nel senso di una riunificazione del sistema di garanzie e tutele: avverrebbe tutto il contrario, poichè la stratificazione dei lavoratori e la differenziazione delle garanzie, in presenza oltretutto di una ancora accresciuta varietà di tipologie giuridiche e figure lavorative (si pensi ad es. alla proposta di introduzione del lavoro a chiamata e a progetto) si riproporrebbe, ma stavolta sarebbe affidata e regolata soltanto dalla legge del mercato, dove la contrattazione individuale la farebbe da padrona, ed i lavoratori sarebbero ancora più soli, incapaci ancor più di adesso di riconoscersi gli uni con gli altri; così il loro potere contrattuale, perduta totalmente ogni dimensione collettiva, si ridurrebbe alla capacità individuale di vendersi al meglio. Con la conseguenza che chi avrà una migliore professionalità da vendere sul mercato potrà contrattare condizioni normative e retributive diverse e migliori di chi avrà un potere contrattuale minore. La portata devastante di una simile prospettiva in un tessuto sociale già così profondamente ferito non richiede commenti.
Ed allora il giudizio sul libro bianco non può che essere del tutto negativo poichè non è possibile estrapolare da esso alcune parti senza cogliere la filosofia di fondo che ispira e pervade l'intera proposta, così come il disegno di legge delega presentato dal governo.
Occorre contrapporre a tale filosofia la necessità di costruire una griglia universale di diritti che, proprio a partire da quello che i lavoratori stabili hanno già ottenuto, realizzi un sistema di regole e garanzie per le nuove forme di lavoro emergenti. Solo così si potrà lavorare alla ricomposizione di un soggetto sociale la cui frammentazione deriva non certo da forme di ipertutela per qualcuno, ma da un preciso disegno politico di segno opposto, necessario interfaccia delle politiche neoliberiste che governano i processi di globalizzazione.

DAL DIRITTO DEL LAVORO AL LAVORO SENZA DIRITTI
di Paola Esposito - Responsabile Giustizia PRC - Napoli

Il Ministro del Lavoro ha presentato nel mese di ottobre 2001 una proposta complessiva di riforma del mercato del lavoro.
Lo spirito riformatore è sintetizzabile nell'auspicato passaggio dal sistema di tutele vigenti nel rapporto individuale di lavoro ad un sistema di tutele operanti nel mercato.In sostanza l'occupabilità o la garanzia del lavoro non sarebbero più assicurate dalle garanzie apprestate, prime fra tutte quelle di natura costituzionale, bensì dalla appetibilità sul mercato di quanti si propongono alle occasioni di lavoro dal mercato stesso offerte.   Le proposte contenute nel Libro Bianco sono assolutamente non condivisibili rappresentando il totale e definitivo stravolgimento dell'intero sistema giuslavoristico prodottosi nel nostro paese a partire dagli anni sessanta.
Dunque flessibilità, precarietà come ricetta per combattere i tassi di disoccupazione mostrando ancora una volta di non cogliere che il postulato secondo il quale l'eliminazione delle garanzie apprestate al rapporto di lavoro non contribuisce allo sviluppo dell'occupazione totale ed in particolare delle possibilità occupazionali dei giovani e delle fasce più deboli.
Gli strumenti utilizzati per sostanziare l'intero impianto di deregolamentazione del lavoro sono da una parte i costanti richiami all'Europa nel tentativo di dare copertura sovranazionale a principi che diversamente non potrebbero trovare ingresso nella nostra normativa nazionale, dall'altro la propizia riforma dell'art. 117 della Costituzione sancito dal referendum popolare del mese di ottobre 2001 che riconosce alla regioni la potestà legislativa in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
E' evidente dunque che la crisi dello stato - nazione (come lucidamente evidenziata dal nostro Partito in ultimo anche nei documenti congressuali) è funzionale nel sistema dei rapporti di lavoro alla definitiva precarizzazione degli stessi, alla definitiva privatizzazione  della funzione di mediazione tra domanda e offerta di lavoro attraverso l'esaltazione di un vero e proprio sistema imprenditoriale - mercantile di gestione, al peggioramento in termini sia qualitativi che quantitativi degli ammortizzatori sociali che nel documento ministeriale finiscono con l'assicurare minor reddito, per minor tempo con maggiori vincoli e con la cancellazione di ogni aspettativa e possibilità di lotta per il mantenimento dello status di lavoratore.In questo contesto dunque si propongono tipologie contrattuali sempre più flessibili immaginando una ulteriore liberalizzazione del part time in senso sempre più favorevole alle imprese nella determinazione dei tempi e modalità della prestazione da chiedere ai  lavoratori fino a reintrodurre il lavoro a chiamata, bocciato dai lavoratori della Zanussi e precedentemente dichiarato incostituzionale, rinominato "lavoro intermittente" e perciò solo apparentemente proposto come nuova tipologia contrattuale.
Analogamente in riferimento al lavoro part - time, rispetto al quale viene espresso dal Libro Bianco consenso per la nuova regolamentazione del rapporto a termine contenuta nel D.Lgs. n. 386/2001 che ha già realizzato un primo corposo esempio di abbassamento del baricentro della disciplina a livello del contratto individuale a scapito delle regole inderogabili legislative e contrattuali.
Non esistono più causali legislative per la legittima apposizione del termine, vengono cancellate le clausole contrattuali, e tutto viene ricondotto al solo dovere di specificazione delle infinite esigenze datoriali che ne giustificano la conclusione.
La critica del Libro Bianco però si appunta sulla disciplina della reiterazione dei contratti di cui si auspica il superamento con l'evidente ricaduta in termini di precarietà esistenziale per un lavoratore che può venirsi a trovare nella condizione di lavorare con contratti a termine per tutta la vita sol che tra un contratto e l'altro intercorra un minimo lasso temporale.In riferimento al lavoro interinale invece il libro bianco propone l'eliminazione della previsione normativa che ne vincola l'utilizzazione solo con contratti temporanei auspicando invece l'introduzione nel nostro paese del così detto "leasing di manodopera", cioè di quella tipologia contrattuale ampiamente sperimentata negli Stati Uniti d'America in virtù della quale un lavoratore viene "affittato" a tempo indeterminato ad una impresa.
Ciò renderebbe il lavoro effettivamente una merce o un fattore produttivo al pari di ogni altro. L'imprenditore avrebbe un contratto di leasing anche per la forza lavoro come per i macchinari, gli immobili ecc..
Unica tipologia contrattuale che si vuole nuova è rappresentata dal così detto lavoro a progetto  che a ben guardare altro non è che una versione peggiorata dei così detti rapporti di collaborazione coordinata e quantitativa.
Peggiorata ad esempio perché, al fine di evitare il possibile ricorso alla magistratura del lavoro per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, affida ad una rigida tipizzazione di questa forma contrattuale che  dovrebbe prevedere compensi ed alcuni diritti fondamentali del collaboratore. Così laddove il progetto o programma preveda un impegno personale superiore alle 24 ore settimanali, calcolate su media annuale, andrebbe previsto il diritto del collaboratore ad una pausa settimanale, di durata inferiore ad un giorno, nonché ad una pausa annuale, comunque di durata non inferiore a due settimane, secondo le modalità concordate tra le parti. Tali pause non dovrebbero comportare alcuna corresponsione di compensi aggiuntivi. Analoghe garanzie dovrebbero essere previste in caso il di malattia, gravidanza ed infortunio.
Infine si introduce la sperimentazione della procedura di certificazione al fine di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro.
Tuttò ciò deve poi essere letto alla luce dell'auspicato  superamento degli accordi del 1992 e del 1993 che se da un lato, si afferma, hanno contribuito a regolare la coerenza macroeconomica, sono di ostacolo agli aggiustamenti salariali, che si sostiene andrebbero in direzione di una riduzione della disoccupazione, dunque si supera la deprecata prassi concertativa da destra, proponendo di intervenire sugli assetti contrattuali riducendo il livello nazionale ad una sorta di protezione di un salario minimo, conferendo al CCNL il ruolo di accordo quadro e potenziando l'incisività degli accordi locali e/o aziendali; il tutto in un chiaro contesto nel quale il Governo dichiara di non voler assumere iniziative in materia di rappresentatività degli attori negoziali.
Dunque si auspica una sorta di equipollenza tra legge e contratto collettivo ignorando che ciò presuppone che il contratto collettivo abbia sufficienti requisiti di rappresentanza e di rappresentatività al fine di giustificare gli effetti tendenzialmente erga omnes, il che presuppone quella legge che si nega in premessa o addirittura presuppone l'attuazione dell'art. 39 Cost..
Analogamente la derogabilità del contratto collettivo nazionale ad opera di quello territoriale o aziendale, soprattutto se stipulati al di fuori delle clausole di rinvio o da sindacati diversi da quelli firmatari del contratto collettivo nazionale presuppone anche in tal caso la legge sulla rappresentanza sindacale.
Inoltre la derogabilità in pejus della legge da parte del contratto collettivo nazionale e di questo da parte di quello individuale appare in contrasto con la Costituzione.
Va inoltre specificato che la rimodulazione delle tutele legislative da parte di una legge successiva deve rispettare la così detta garanzia di istituto "leggi attraverso le quali di volta in volta si realizza la tutela del lavoro possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento".
Infine il CCNL non può essere derogato in pejus dal contratto individuale. Dunque l'impianto viola gli artt. 36 e 39 Costituzione.La verità è che il Libro Bianco tributa un omaggio formale al dialogo sociale europeo, ma poi intende tradurlo in patria secondo regole del tutto diverse.
Per questo si esclude qualsiasi intervento legislativo sulla materia della rappresentatività sindacale e soprattutto pretendendo di governare conflitti e dissensi applicando la regola della maggioranza, sostenendo ancora una volta che tutto ciò risponderebbe ai criteri comunitari.
Anche la giustizia del lavoro viene considerata nel documento ministeriale.L'attacco portato alla giustizia del lavoro non trova, però, la sua prima esplicitazione nel Libro Bianco ma ha origini più lontane e sicuramente diverse.
Per parlare di giustizia del lavoro dunque bisognerebbe parlare di arbitrato, della commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia Fassino per la riforma del processo del lavoro e della analitica quanto non condivisibile relazione depositata da detta commissione in data 7 maggio 2001.
Si desidera qui solo in breve precisare che coerentemente con l'intero impianto del documento ministeriale anche il problema della giustizia del lavoro viene affrontato nella direzione di rendere quanto più inefficace l'intervento della stessa demandando all'arbitrato la quasi totalità delle controversie, arbitrato che naturalmente dovrebbe essere irrituale, dovrebbe cioè pronunciare secondo equità e non secondo legge, diventando dunque appellabile il lodo solo per vizi di forma e non di merito.
Il lodo inoltre potrà avere anche un valore interpretativo in materia di interpretazione contrattuale.Tutto ciò premesso bisogna però, a conclusione, precisare che i sostenitori delle tesi datoriali, dopo aver rincorso e rivendicato negli ultimi anni la praticabilità di ogni sorta di contratto atipico, dopo aver chiesto ed ottenuto l'equiparazione del contratto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato, oggi, attraverso il Libro bianco affermano la preferibilità del rapporto a tempo indeterminato, purchè liberato dai vincoli e dunque liberamente recedibile con il riconoscimento di un mero indennizzo economico.
Realizzato tale obiettivo, abolito cioè l'art. 18 della legge 300/70, non si può non vedere come il rapporto di lavoro a tempo indeterminato diventa immediatamente il rapporto precario per eccellenza dal momento che sarebbe liberamente recedibile e privo di qualsivoglia regolamentazione contrattuale (che come abbiamo visto residuano, seppur in forme minime nei contratti flessibili e/o atipici).
E per raggiungere tali obiettivi è stato approvato il ddl che delega al medesimo ministro la modifica dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori nell'ambito della riforma del mercato del lavoro che viene presentato come collegato alla finanziaria.
Sembra dunque opportuno tracciare seppur sommariamente i contenuti del disegno di legge presentato il 15 novembre scorso.
L'abolizione dell'art. 18, già oggetto di un referendum bocciato dal voto popolare, è stata delegata al Governo il 15 novembre 2001.
Il testo del disegno di legge varato dal consiglio dei ministri - con il quale si interviene per la prima volta in trenta anni sulla norma fondamentale che ha consentito in Italia il rispetto e la giustiziabilità, in caso di violazioni, dei diritti dei lavoratori - al punto 6 prevede: "Sperimentazione di un regime provvisorio, in deroga all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, per la durata di 4 anni, disponendo il risarcimento - in luogo del reintegro - del lavoratore ingiustamente licenziato".
Tale sperimentazione riguarderà tre categorie di lavoratori: la prima quelli occupati "a nero"; la seconda i lavoratori occupati a tempo determinato e che potrebbero essere assunti a tempo indeterminato; la terza quelli che prestano attività lavorativa in aziende con meno di 15 dipendenti e che potrebbero crescere. Al di là delle dichiarazioni che hanno accompagnato il disegno di legge è evidente l'intento che si persegue: colpire i diritti dei lavoratori partendo dalla norma fondamentale sperimentandone la portata devastante proprio a partire dalle categorie già meno garantite.
E per comprendere la portata "eversiva" di una siffatta modifica non  si può trascurare di porre in evidenza che la difesa della regola legale della stabilità e dunque della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi, attiene solo in minima parte alla difesa ovviamente indispensabile del lavoratore licenziato, ma è anche e soprattutto una difesa del lavoratore occupato per la effettiva fruizione dei diritti che attengono all'esecuzione del rapporto contro possibili violazioni ed illegittime pretese del datore di lavoro sostenute dalla minaccia del licenziamento.



Liberi, liberi. Appunti sul Libro Bianco
di Devi Sacchetto

Il Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia reca l'ambizioso sottotitolo "Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità". E' un documento redatto da un gruppo di lavoro coordinato da Maurizio Sacconi e Marco Biagi che viene presentato dallo stesso Ministro, Roberto Maroni il quale in virtù del superamento degli approcci ideologici propone nuove ipotesi di regolazione basate su un bilanciamento tra flessibilità e sicurezza al fine di "diminuire le forme di precarizzazione". Il Libro Bianco in realtà continua il lavorio sulle trasformazioni delle modalità lavorative e sul valore della merce-forza lavoro in una delle classi operaie europee già a costo medio-basso. La liberalizzazione dei rapporti di lavoro e sociali si propone così una distribuzione individuale su una scala più inclinata e traballante. La stessa logica è d'altra parte contenuta nel disegno di legge Bossi-Fini che si incunea, squarciandoli nei presupposti della precedente legislazione aggravando l'istituzionalizzazione dei rapporti con i cittadini provenienti da lontano. Le relazioni lavorative e sociali si presentano così a tempo, come a definire spazi circoscritti, movimenti, ma in quel tempo la fidelizzazione per i migranti viene chiesta essere totale. Si tratta di una delle più profonde  e globali ristrutturazioni durature messe in campo, tesa a piegare e a rispondere ai comportamenti operai, un falcidiare rapporti sociali meno mercificati per riconsegnare al mercato un individuo purificato. Non si tratta solo dell'Italia; alzando un po' lo sguardo, nei paesi dell'Europa dell'est negli ultimi dieci anni la destabilizzazione economica seguita spesso alle trasformazioni politiche ha ricostruito nuove e più marcate differenziazioni sociali, segnando i confini dell'agibilità individuale e collettiva all'interno dei luoghi di lavoro. Nell'Europa occidentale, la grancassa integrazionista cercava invece di ristabilire confini più delineati cogliendo le opportunità che si offrivano, mentre le organizzazioni sindacali, eccetto qualche rara eccezione, sembravano distratte. Speravano forse, egoisticamente, che qui potesse andare meglio.
1.  Dell'Europa che verrà
In effetti, il Libro Bianco cerca continuamente una sponda nelle direttive comunitarie talvolta piegate a scopi che non sempre vanno nella direzione auspicata dall'Ue. L'idea di fondo è che una volta stipulata una normativa-cornice sulla base delle direttive comunitarie lo stato si configuri come garante, una sorta di super partes che lascia alle Regioni, nell'ambito del nuovo assetto federale, la potestà legislativa del mercato del lavoro e della regolazione dei rapporti di lavoro, cioè "l'intero ordinamento del lavoro". Si tratta di ristabilire un ordine il più ampio e stratificato possibile in grado di ridurre la capacità di manovra politica e sociale che il movimento operaio era riuscito a conquistare anche sul piano giuridico. Ma in questo snodo si coglie con più chiarezza la crisi, ben più ampia, del sistema legislativo e del suo rincorrere incessantemente i movimenti e gli scarti delle soggettività.
Il ruolo della legislazione nazionale dovrebbe limitarsi "alla definizione dei diritti fondamentali della persona nel contesto lavorativo", mentre le Regioni adegueranno la loro legislazione alla realtà del mercato del lavoro locale ponendosi come attori politici in grado di superare le stesse strettoie previste dalla legislazione comunitaria.
La logica che sostiene il documento tende alla minuziosa definizione legislativa dei rapporti che regolano il lavoro, proprio nel momento in cui il diritto sembra ormai uno strumento consunto. La leggerezza della legislazione futura permetterà così di demandare al mercato la sua reale applicazione. Se è esistita un'autonomia del diritto, tuttavia qui siamo di fronte alla moltiplicazione di legislazioni leggere prodotte su scala locale, regionale, nazionale subordinate ad un mercato alquanto fraudolento e gerarchicamente definito.
Le imprese multinazionali europee sembrano intenzionate a ricorrere a tale forma legislativa; in fatti "in sede comunitaria è stata sperimentata con successo una nuova tecnica (sic) nel rapporto fra legge e contrattazione collettiva" che prevede l'applicazione delle "previsioni di legge" solo in mancanza di un accordo tra i soggetti - direzione e sindacati (riuniti nei Comitati Aziendali Europei).
Un terzo delle multinazionali europee ha così finito per raggiungere accordi con i sindacati - ne sono stati firmati circa 600 - che permettono di sostituire "la strada negoziale all'applicazione della legge". Allo stesso modo le controversie sul lavoro e sui rapporti di lavoro non devono possibilmente mai giungere le aule di un tribunale ma fermarsi nei collegi arbitrali le cui sentenze potrebbero essere impugnabili solo per vizi di procedura!
Particolare enfasi viene posta sulla necessità di aumentare il tasso di occupazione e più in generale l'occupabilità della forza lavoro, vale a dire all'estensione del tempo di disponibilità al lavoro. Le aree su cui premere per aumentare la platea dei possibili lavoratori sono quattro: il Mezzogiorno, i giovani che rallentano la loro entrata nel mondo del lavoro e quanti escono troppo precocemente, le donne.
2.  Il lavoratore ristrutturato
Dopo vent'anni di decentramento selvaggio sembra necessaria una nuova ricomposizione all'interno della fabbrica, tanto più in un momento in cui una parte della Confindustria siede direttamente al governo. Le decantate virtù del modello a rete - fatte proprie anche da una parte consistente della sinistra, come momento di espansione della democrazia nei luoghi di lavoro e di autorealizzazione - diventano carta straccia di fronte alla possibilità di imposizione di una nuova regolazione di vendita della forza lavoro rivalutando in particolare "il ruolo del contratto individuale". Si tratta piuttosto di rincorrere le forme dell'agire operaio che negli ultimi vent'anni ha cercato di sganciarsi dalla massificazione e dalla ripetitività, ripristinando un più stretto controllo sul processo produttivo complessivo. Dopo aver disteso il processo produttivo sul territorio occorre quindi riprenderne più strettamente le briglie. Non solo il salario ma la prestazione di per sé diventa una variabile del tutto dipendente dal processo lavorativo; non più lavoratori e lavoratrici ma braccia e menti da mettere al lavoro quando serve, merce tra altre merci. Si potrà essere assunti a tempo indeterminato da aziende di lavoro interinale oppure disporre di contratti individuali in cui la cacciata dal presunto Eden potrà essere just in time.
L'istituzionalizzazione di forme lavorative fuggenti quali i titolari di partita Iva o gli altri parasubordinati che già oggi "costituiscono di fatto altrettante fattispecie di job on call" avverrà attraverso la loro trasformazione in altre forme contrattuali, la cui tutela rimane incerta, probabilmente regionale o forse solo individuale. E' infatti necessario ripulire il mercato del lavoro dall'improprio utilizzo di alcuni strumenti esistenti come ad esempio le "collaborazioni coordinate e continuative, spesso fonte di abusi frodatori."
Il lavoratore del futuro sarà quindi in leasing, assunto a tempo indeterminato da agenzie interinali e ceduto temporaneamente ad un'azienda; oppure intermittente, disponibile a chiamata con una "corresponsione a carico del datore di lavoro di una 'indennità di disponibilità'". Non più semplici titolari di un 'rapporto di lavoro', ma "un collaboratore che opera all'interno di un 'ciclo'. Si tratta di un progetto, di una missione, di un incarico, di una fase dell'attività produttiva o della sua vita." Per reperire e formare tale lavoratore è prevista una riforma complessiva della disciplina in tema di intermediazione di manodopera che favorirà il ruolo degli operatori privati che si occupano, a vario titolo, della mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Le agenzie saranno così il vero setaccio di forza lavoro che opereranno - c'è da scommetterci - con regole più elastiche rispetto alle altre imprese, acquistando e vendendo manodopera.
In tale disegno si inserisce il passaggio "dalla politica dei redditi alla politica della competitività" per cui la contrattazione collettiva - ed in particolare quella nazionale - dovrà fornire solo un accordo quadro. E' invece la contrattazione decentrata a dover svolgere un ruolo più attivo, secondo il principio di sussidiarietà; occorre, infatti, differenziare e dividere salari e condizioni di lavoro fra imprese, settori e aree territoriali al fine di modernizzare ed "equilibrare" il mercato del lavoro italiano. In questa cornice è chiaro che occorre un raffreddamento del conflitto, sviluppando "forme di sciopero virtuale e/o solidale" dato che il ricorso allo sciopero nell'ultimo decennio ha dato luogo a "comportamenti irrispettosi delle esigenze degli utenti e dei consumatori" nei servizi essenziali, con particolare riferimento al settore dei trasporti.
Il progetto di società che il Libro Bianco dipinge è quindi composta da individui altamente fedeli e legati all'impresa tramite l'azionariato individuale o collettivo "per motivarle più convenientemente, esaltandone la lealtà e la produttività". I percorsi di individualizzazione seguiti dagli operai, con la loro fuga dalla fabbrica vengono così piegati alla pianificazione complessiva della società, secondo un concetto ottocentesco in cui gli individui lavorando individualmente lavorano per il bene proprio. 
3.  Le nuove frontiere
E' un testo intrigante, dato che l'obiettivo ultimo, quasi uno slogan socialista è più occupazione e meno precarizzazione. In effetti, in varie parti del documento traspare un certo timore dei processi di precarizzazione e di flessibilizzazione dato che essi mal si coniugano con le crescenti necessità produttive di tempi ridotti e buona qualità del prodotto. Tristemente e con un'involontaria spettacolarizzazione carica di morte gli operai statunitensi dell'aeroporto di Boston hanno mostrato che il just in time da salari di fame produce merci e servizi di bassa qualità.
Forse per capire la filosofia di fondo occorre però leggere con attenzione quanto proposto per i migranti, ridotti a meri lavoratori e lavoratrici che se non controllati efficacemente alimentano l'economia sommersa generando "frizioni sul piano sociale e dell'accesso ai diritti di cittadinanza principali". La separazione dei diritti di cittadinanza, tra diritti principali e secondari, come il sistema dei diritti a cerchi concentrici tende a strutturare un processo globale di stratificazione rimodulando le gerarchie e frantumando le diverse figure del lavoro. Norme che si pensavano inamovibili - parte del processo di civilizzazione - diventano improvvisamente indifendibili.
Il contratto firmato da Berlusconi con gli italiani poco prima delle elezioni non era solo una questione propagandistica; come diceva Martin Glaberman nel contratto (di lavoro) non è solo una questione di denaro pur importante ma è un intero modo di vita che è in gioco. Il movimento che si è espresso in Italia negli ultimi sei mesi ha mostrato la necessità di rapporti sociali meno mercificati, ma anche la necessità di riprendere un maggior controllo nelle forme espressive della soggettività operaia - di prima e di seconda generazione. I migranti, partecipanti attivi in questo movimento esprimono forse il carattere paradigmatico della condizione operaia odierna contro la riduzione a mera forza lavoro. La loro è una lotta di civiltà ma anche per il riconoscimento delle nostre comuni soggettività.


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