PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA

XII CONGRESSO 2024 - 2025

REGOLAMENTO APPROVATO DAL CPN DEL 10/10/2024

  1. Il XII Congresso Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista è convocato nei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2025, con all’ordine del giorno la discussione e l’approvazione dei documenti politici e delle modifiche allo Statuto (ed al Regolamento nazionale), nonché l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia.

  2. I documenti licenziati dal Comitato Politico Nazionale (a seguire CPN) che indice il XII Congresso, quello approvato dall’organismo ed eventuali altri sottoscritti da almeno 10 componenti del CPN o presentati da almeno 400 iscritte/i (di cui al massimo il 25% di una medesima Regione), assumono carattere di documenti congressuali nazionali e sono gli unici che verranno presentati, discussi e votati nei Congressi di Circolo. Per stabilire l'esito delle votazioni si fa riferimento a quanto verbalizzato sugli appositi moduli predisposti per i Congressi di Circolo. La somma dei voti riportati dai rispettivi documenti costituirà per ognuno la base politica di consenso. Per l'elezione delle/dei delegate/i ai Congressi di Federazione, Regionali ed a quello Nazionale si procederà ad un recupero proporzionale dei resti con il meccanismo previsto dal successivo art. 11.

  3. A tutti i documenti nazionali viene riconosciuta pari dignità e in particolare: - il diritto ad essere divulgati in un’unica pubblicazione (cartacea e/o online) e comunque portati a conoscenza delle/degli iscritte/i con identiche modalità al fine di svolgere i Congressi con la dovuta informazione; - il diritto ad essere presentati nei Comitati Politici Federali (di seguito CPF) che eleggono le commissioni per il congresso; - il diritto ad essere presentati nei Circoli anche con apposite riunioni di illustrazione e approfondimento; - il diritto ad essere illustrati nei Congressi di Circolo. Al fine di garantire tale diritto ne è consentita la presentazione anche a iscritte/i di altre Federazioni; - pari trattamento economico. Il sito del Partito pubblicherà nel loro insieme tutti i materiali del Congresso e la Commissione Nazionale per il Congresso definirà gli spazi e le modalità per il dibattito.

  4. Il CPN elegge una Commissione Nazionale per il Congresso formata al massimo da 17 componenti. Il CPF elegge una Commissione per il Congresso composta da: a) per le Federazioni sino a 250 iscritte/i un massimo di 7 componenti b) per le Federazioni con oltre 250 iscritte/i un massimo di 9 componenti. La Commissione Nazionale per il Congresso è formata, proporzionalmente, in base alla percentuale registrata dalle/dai sottoscrittrici/sottoscrittori ai documenti congressuali da parte dei componenti del CPN. È invitata/o la/il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia. La Commissione per il Congresso di Federazione è formata in base alla percentuale delle/dei sottoscrittrici/sottoscrittori dei documenti congressuali tra i componenti del CPF. È invitata/o la/il Presidente del Collegio di Garanzia di Federazione. Le/i componenti della Commissione per il Congresso sono elette/i con votazione delle/dei componenti il CPN per quella Nazionale e delle/dei componenti del CPF per quella di Federazione, sulla base delle proposte avanzate dai sottoscrittrici/sottoscrittori ai vari livelli dei documenti congressuali nazionali, riuniti distintamente per ogni singolo documento. Ad ogni documento nazionale è garantita la presenza di almeno una/un rappresentante nella Commissione per il Congresso Nazionale e di almeno una/un rappresentante nelle Commissioni per il Congresso di Federazione, purché iscritta/o alla Federazione stessa. La Commissione Nazionale e quelle di Federazione eleggono una/un propria/o Presidente.

  5. Compiti della Commissione Nazionale per il Congresso sono:
  6. Emendabilità dei documenti congressuali nazionali.
    Contributi emendativi, tesi alternative o integrative al/ai singolo/i documento/i congressuale/i nazionale/i possono essere proposti da componenti del CPN loro sottoscrittori. Qualora siano ritenuti/e incompatibili con l’impianto complessivo del Documento da parte della maggioranza dei sottoscrittori, alle/ai loro presentatrici/presentatori viene data facoltà di presentare, nei termini previsti dalle scadenze congressuali allegate al presente Regolamento, un documento alternativo alla Commissione Nazionale del Congresso. Qualora ritenuti compatibili ma respinti a maggioranza, se sottoscritti/e da almeno il 5% delle/dei componenti del CPN sottoscrittrici/sottoscrittori del Documento di riferimento, entrano a far parte del materiale congressuale nazionale diffuso tra tutte/i le/gli iscritte/i. Nei Congressi di Circolo, di Federazione e Nazionale gli/le emendamenti/tesi saranno sottoposti al voto delle/degli aderenti ai singoli documenti congressuali nazionali di riferimento e sarà registrato il numero dei voti ottenuti. Di questi si terrà conto politicamente nell’elezione delle/dei delegate/i e degli organismi ai vari livelli. I contributi emendativi/tesi approvati/e nei Congressi di Circolo/Federazione verranno inviati all’istanza congressuale superiore. Nei Congressi di Federazione, tesi o gruppi di tesi alternative possono essere presentate anche da compagne/i non iscritte/i nella stessa Federazione, laddove nessuno tra le/gli iscritte/i ne sia sostenitrice o sostenitore. L'esposizione delle singole tesi alternative, che avverrà a platee distinte per documento, dovrà essere contenuta nei 4 minuti e, nel complesso, la presentazione delle eventuali e diverse tesi deve essere contenuta in 40 minuti. La Presidenza del Congresso nel disciplinare e comunicare l'ordine dei lavori indica l'orario per la presentazione e il tempo a disposizione.

  7. Proposte di modifica dello Statuto ed eventuali e/o conseguenti modifiche del Regolamento Nazionale.
    Le modifiche statutarie proposte dal CPN che indice il XII Congresso ed eventuali altre sottoscritte da almeno il 10% delle/dei componenti del CPN vengono discusse e votate nei Congressi di Circolo.

  8. Possono essere presentati alla Presidenza del Congresso di Circolo, secondo il calendario dei lavori proposto dalla Presidenza e approvato dal Congresso stesso, ordini del giorno o contributi di carattere integrativo, sostitutivo o di modifica dei singoli documenti congressuali nazionali. Separatamente, le/gli aderenti ai singoli documenti congressuali nazionali apriranno su di essi la discussione. I contributi approvati con maggioranza dei voti validi sono inviati all’istanza congressuale superiore, assumendo il carattere di proposta di modifica.

  9. Modalità di votazione degli organismi dirigenti e di garanzia.
    Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia è segreto. Ai vari livelli, la Commissione Elettorale avanza, in primo luogo, delle proposte numeriche che sottopone al voto palese dell’assemblea. Successivamente propone le modalità per la votazione: lista bloccata o aperta. Laddove lo richieda almeno il 20% delle/degli aventi diritto della platea congressuale la lista è aperta. In caso di lista bloccata, la Commissione Elettorale avanza la proposta nominativa, proporzionalmente per ogni singolo documento congressuale nazionale e viene votata senza preferenza. È possibile, eccezionalmente, presentare altre liste nell'ambito di uno stesso documento, laddove lo richieda almeno il 20% tra le/gli aventi diritto al voto nei Congressi di Circolo, il 15% nei Congressi di Federazione e in quello Nazionale. In tal caso ne discutono e votano esclusivamente le/gli aderenti di quel documento congressuale nazionale. Risultano elette/i secondo l’ordine di presentazione le/i candidate/i delle rispettive liste proporzionalmente ai voti ottenuti. Liste distinte non possono essere costituite e presentate sulla base di alcun documento politico locale. In caso di lista aperta la Commissione Elettorale avanza proposte nominative per ogni documento congressuale nazionale con una maggiorazione sino al 20% delle/degli eligende/i (e comunque con una maggiorazione di almeno una unità) per i Congressi di Circolo, di Federazione e Nazionale. Le preferenze attribuibili non devono essere superiori al 60% delle/degli eligende/i. In tal caso risultano elette/i le/i candidate/i in ordine decrescente rispetto alle preferenze riportate.

  10. L’elezione delle/i delegate/i ai Congressi di Federazione/Regionali/Nazionale dovrà rispettare proporzionalmente i consensi ottenuti dai singoli documenti congressuali nazionali ed avverrà con la stessa metodologia applicata per l’elezione degli organismi dirigenti e di garanzia, con l’applicazione della norma per il recupero dei resti (art. 11). Ad ogni livello congressuale per l’elezione delle/i delegate/i si dovrà sempre prevedere la parità di genere, salvo che la composizione della platea delle/gli iscritte/i lo renda impossibile. Analoga regola vale per la formazione degli organismi dirigenti e di garanzia. Particolare cura dovrà inoltre essere posta nel garantire una presenza adeguata di lavoratrici e di lavoratori nonché delle/dei Giovani Comuniste/i.

  11. Per garantire un rapporto di proporzionalità tra i consensi ottenuti dai singoli documenti congressuali nazionali nei Congressi di Circolo e l’invio delle/dei delegate/i alle istanze congressuali superiori si istituisce un meccanismo di recupero dei resti. Nei Congressi di Circolo vengono elette/i delegate/i in numero pari ai quozienti pieni realizzati da ogni singolo documento, attribuendo l’ultima/o delegata/o (con quoziente non pieno) a quello che ottiene il resto più alto. Nel caso di parità di voti o resto uguale, si dà luogo all’elezione di una/un delegata/o per ciascun documento. Per il recupero dei resti, quale ne sia la percentuale, vengono indicate/i delle/dei delegate/i supplenti per ogni singolo documento. Nei Congressi di Federazione verranno recuperate/i tante/i delegate/i supplenti (scelte/i tra quelle/i con i resti più alti) quante/i ne sono necessarie/i per ottenere una composizione della platea congressuale di Federazione corrispondente in modo proporzionale ai consensi espressi globalmente sui documenti congressuali nazionali in tutti i Congressi di Circolo della Federazione. Analogamente si procede per formare la platea dei Delegati ai Congressi Regionali e Nazionale. Per quanto concerne il livello nazionale, nell’individuazione dei recuperi le/i sottoscrittrici/sottoscrittori dei singoli documenti congressuali privilegiano, per quanto possibile, quelle federazioni che non hanno espresso alcuna/alcun delegata/o con quoziente pieno.

  12. Congresso di Circolo.
    Svolgono i Congressi tutti i Circoli regolarmente costituiti a norma di Statuto. I Comitati Direttivi uscenti (o, dove non esistenti, le/i Segretarie/i dei Circoli) provvedono a:
  13. All’apertura del Congresso di Circolo, gli organismi dirigenti decadono avendo esaurito i propri compiti. Si procede ad eleggere la Presidenza del Congresso (di seguito Presidenza) su proposta del Comitato Direttivo uscente (se costituito) o della/del Segretaria/o.

    Le/i componenti di Presidenza e Commissioni dovranno essere fisicamente presenti. Lo stesso vale per le/i presentatrici/presentatori dei documenti nazionali e la/il compagna/o indicata/o dalla Federazione, con eventuali eccezioni, comunque di carattere straordinario, che dovranno essere autorizzate dalla Commissione Congressuale di Federazione. La Presidenza propone l’ordine dei lavori che prevede i tempi di discussione e di intervento, l’orario delle votazioni (eccetto quella sui documenti nazionali già fissata) in modo da consentire la massima partecipazione.

    La discussione è introdotta dalla/dal Segretaria/o uscente (o da altra/o compagna/o designata/o dal Comitato Direttivo uscente) che illustra i temi politici ed organizzativi del Congresso e presenta un bilancio dell’attività del Circolo (15 minuti). Subito dopo vengono illustrati i documenti congressuali nazionali (10 minuti ognuno) da parte di sostenitrici/ori designate/i che, qualora non fossero iscritte/i al Circolo, lo possono fare solo se indicate/i con comunicazione scritta dalla Commissione per il Congresso della Federazione. A seguire, la Presidenza propone la nomina delle Commissioni - verifica poteri (solo per i circoli sopra i 60 iscritti con funzioni altrimenti svolte dalla Presidenza), politica ed elettorale, elette con voto palese, la cui composizione avviene seguendo il criterio adottato per la Commissione per il Congresso (art. 4). Si apre quindi il dibattito al termine del quale le/i presentatrici/ori dei documenti congressuali nazionali possono effettuare una replica (10 minuti ognuno).

  14. Successivamente si procede agli adempimenti congressuali nel seguente ordine:
  15. Le/i delegate/i saranno elette/i in rapporto al numero delle/degli iscritte/i 2023 (vedi estratto dell’allegato A definito dalle Federazioni) fatta eccezione per i Circoli costituitisi successivamente al 31 dicembre 2023 per i quali la platea congressuale è determinata dal numero di iscritte/i al momento della costituzione. Di queste/i, quelle/i già iscritte/i saranno scomputate/i dai numeri dei circoli di provenienza. Il Congresso si conclude con la convocazione del neoeletto Direttivo o dell’Assemblea del Circolo per l’elezione della/del Segretaria/o e della/del Tesoriera/e.

  16. Diritto di voto e modalità per esercitarlo.
    Hanno diritto di voto le/gli iscritte/i 2023 regolarmente registrati che abbiano rinnovato la tessera per l’anno 2024 - cedolino compilato e quota tessera versata - entro l'insediamento della Presidenza.

    Per le/i nuove/i iscritte/i, la tessera del 2024 deve essere fatta - cedolino compilato e quota tessera versata - entro il 3 novembre 2024. Le/i nuove/i iscritte/i successivamente al 3 novembre 2024 hanno diritto di parola e non di voto. L’elenco delle/degli iscritte/i potrà essere consultato dalle/dai partecipanti al Congresso e sarà allegato al verbale conclusivo.

    Le/gli iscritte/i che, per giustificato e comprovato motivo, non possano essere fisicamente presenti al Congresso possono chiedere di parteciparvi mediante collegamento a distanza. La richiesta (con le relative motivazioni) va inviata (via mail) alla Commissione Congressuale Federale (e per conoscenza alla/al Segretaria/o di Circolo) almeno 48 ore prima dell’inizio del Congresso (insediamento della Presidenza). Le motivazioni che ne determinano l’accoglimento sono esclusivamente legate a: trasferimento del domicilio/residenza al di fuori della provincia nella quale si svolge il congresso, stato di salute, necessità di assistenza a familiari, inderogabili impegni lavorativi o di studio In presenza di almeno una richiesta autorizzata dalla Commissione Congressuale Federale, il Circolo, con eventuale supporto della Federazione, deve dotarsi di un’attrezzatura che consenta la connessione on line (inviando il link in tempo utile alle/ai sole/i compagne/i interessate/i). La partecipazione on-line dovrà essere documentata nel verbale a pena di nullità delle operazioni effettuate on-line.

    Le/gli iscritte/i che risultino regolarmente collegate/i da remoto (e che siano “riconoscibili”) potranno esprimere il loro diritto di voto in tutte le fasi congressuali. Concorrono anche alla determinazione della platea congressuale e dei quorum necessari in talune fasi (ad es. richiesta di lista aperta o bloccata). Per le votazioni sui documenti congressuali essi risponderanno all’appello nominale; per le altre a scrutinio palese seguiranno le istruzioni della Presidenza del Congresso. Per quanto concerne, infine, le votazioni a scrutinio segreto potranno farlo inviando un messaggio (via sms, e-mail, whatsapp) alla/al compagna/o che partecipa al Congresso in rappresentanza della Federazione (i cui riferimenti telefonici saranno comunicati all’inizio della fase di votazione). Restano in ogni caso inammissibili espressioni di voto che pervengano via e-mail, sms, whatsapp ecc… al di fuori delle procedure descritte precedentemente.

    Le iscritte/i che, partecipando alle fasi iniziali del proprio congresso di circolo, per giustificato e comprovato motivo (vedi sopra), non possano nell’arco di tempo previsto per le votazioni essere fisicamente presenti o nemmeno attivare un collegamento on line possono richiedere alla Commissione Congressuale Federale (con le stesse modalità sopra descritte) di esprimere il proprio voto sui soli Documenti Congressuali Nazionali “in deroga” alla regola che prevede la risposta all’appello nominale. Se autorizzate/i, lo potranno fare nelle forme decise dalla Commissione stessa.

  17. Congresso di Federazione.
    Al Congresso di Federazione partecipano delegate/i elette/i nei Congressi di Circolo, secondo le modalità decise dal CPF. Il rapporto iscritte/i-delegate/i non potrà essere inferiore a 6 (o frazione superiore a 3) salvo richiesta motivata e approvata dalla Commissione Congressuale Nazionale. Il Congresso elegge inoltre le/i delegate/i ai Congressi Regionali, in ragione di una/o ogni 10 iscritte/i (o frazione superiore a 5), salvo deroga motivata ed autorizzata dalla Commissione Congressuale Nazionale. Ai Congressi di Federazione verranno recuperate/i tante/i delegate/i supplenti come indicato dall’art. 11. Partecipano con diritto di parola ma non di voto, se non elette/i delegate/i, le/i consigliere/i comunali, provinciali, regionali, nonché le/i componenti del CPF e del Collegio Federale di Garanzia uscenti. Partecipa anche una/un compagna/o designata/o dalla Commissione Nazionale per il Congresso. Tale compagna/o fa parte della Presidenza e può essere delegata/o al Congresso Nazionale.

    Su richiesta delle Federazioni interessate la Commissione Nazionale per il Congresso può autorizzare lo svolgimento del Congresso in forma congiunta. In tal caso l'elezione delle delegate e dei delegati ai livelli successivi avverrà considerando l'intera platea congressuale determinatasi.

  18. All'apertura del Congresso gli organismi dirigenti e di garanzia della Federazione decadono avendo esaurito i propri compiti. Si procede ad eleggere la Presidenza del Congresso su proposta del CPF uscente, tenendo in considerazione il risultato congressuale. Il Congresso di Federazione è introdotto da una relazione della/del Segretaria/o (o da altra/o compagna/o designata/o dal CPF uscente) che illustra i temi del Congresso ed espone un bilancio dell’attività svolta. Al termine, la Presidenza propone la nomina delle Commissioni - verifica poteri (solo per le Federazioni sopra i 150 iscritti con funzioni altrimenti svolte dalla Presidenza), politica, elettorale . La Presidenza determina i tempi e le modalità del dibattito, della discussione sulle proposte relative ai Piani Organizzativi Regionali, delle operazioni di voto dei documenti e dell'elezione delle/dei delegate/i, degli organismi dirigenti e di garanzia. Alla Presidenza possono essere presentati ordini del giorno o documenti che si configurano come contributi politici locali. La Presidenza li mette in votazione e quelli approvati li trasmette alla Commissione Politica Nazionale. Le conclusioni del Congresso saranno tenute dalla/dal compagna/o indicata/o dalla Commissione Nazionale per il Congresso. Il Congresso termina con la convocazione del neoeletto Collegio di Garanzia (per la nomina della/del sua/o Presidente) e, successivamente, del neoeletto CPF (per l’elezione della/del Segretaria/o e della/del Tesoriera/e).

  19. Congresso Regionale
    I Congressi Regionali saranno convocati a norma dell’art 43 dello Statuto dai Comitati Politici Regionali (CPR) d’intesa con la Direzione Nazionale. Ad essi partecipano le/i delegate/i elette/i nei Congressi di Federazione. Se non elette/i delegate/i vi prendono parte con diritto di parola le/i consigliere/i regionali e le/i componenti del Comitato Politico Regionale e del Collegio Regionale di Garanzia uscenti. Dopo la relazione della/del Segretaria/o, la Presidenza propone la nomina delle Commissioni – verifica poteri (solo per i regionali sopra i 150 iscritti con funzioni altrimenti svolte dalla Presidenza), politica, elettorale – e determina i tempi e le modalità del dibattito, della discussione sulle proposte relative ai Piani Organizzativi Regionali, delle operazioni di voto per gli organismi dirigenti e di garanzia (a livello regionale composto da 3 a 7 compagne/i) per cui valgono le procedure già indicate per i congressi di circolo/federazione. Il Congresso verrà concluso da una/o compagna/o indicato dalla Direzione Nazionale e con la convocazione del neoeletto Collegio di Garanzia (per la nomina della/del sua/o Presidente) e successivamente, del neoeletto Comitato Politico Regionale (per l’elezione della/del Segretaria/o e della/del Tesoriera/e).

    Eventuali contenziosi dovranno essere sottoposti al Collegio Nazionale di Garanzia (CNG) che nei successivi tre giorni dovrà esprimere il proprio parere.

  20. Congresso Nazionale
    Al Congresso Nazionale partecipano le/i delegate/i elette/i dai Congressi di Federazione in ragione di una/un delegata/o ogni 40 iscritte/i (o frazione superiore a 20). Per le Federazioni estere, una/un delegata/o ogni 20 iscritte/i (o frazione superiore a 11), garantendo comunque la presenza di una/un delegata/o. Possono partecipare inoltre con diritto di parola e non di voto, se non elette/i delegate/i, le/i componenti del CPN e del CNG uscenti.

  21. All’apertura del Congresso gli organismi dirigenti e di garanzia nazionali decadono avendo esaurito i propri compiti. Si procede ad eleggere la Presidenza del Congresso su proposta della Direzione Nazionale uscente, proporzionalmente al risultato congressuale. Il Congresso è introdotto da una relazione della Segretaria/o che illustra i temi politici ed organizzativi del Congresso e il bilancio dell’attività svolta. Al termine la Presidenza propone la nomina delle Commissioni (verifica poteri, politica, elettorale, statuto-regolamento) e stabilisce i tempi e le modalità del dibattito, delle operazioni di voto dei documenti e delle modifiche statutarie, dell'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia.

  22. Norme comuni riguardanti le modalità di partecipazione ai Congressi di Federazione, Regionali e Nazionale.

    Dovranno essere fisicamente presenti le/i componenti di Presidenza e Commissioni, le/i presentatrici/presentatori di emendamenti/tesi nazionali o di documenti locali;

    Eventuali eccezioni, comunque di carattere straordinario, dovranno essere autorizzate dalle competenti Commissioni Congressuali o, per quanto concerne i Regionali, dal CNG.

    Le/i delegate/i che per giustificato motivo (si veda la casistica prevista all’art. 15) non possano essere presenti fisicamente al Congresso e che non possano essere sostituite/i potranno richiedere la possibilità di partecipare “da remoto” almeno 48 prima dell’inizio del Congresso (insediamento della Presidenza) inviando una comunicazione scritta alle competenti Commissioni Congressuali o, per quanto concerne i Regionali, al CNG.

    Se autorizzate/i, dovrà essere garantita la strumentazione tecnica necessaria per consentire loro la piena partecipazione al dibattito congressuale e l’espressione del diritto di voto. La partecipazione on-line dovrà essere documentata nel verbale a pena di nullità delle operazioni effettuate on-line.

    Per quanto concerne le votazioni a scrutinio segreto potranno farlo inviando un messaggio (via sms, whatsapp, e-mail) alla/al compagna/o (i cui riferimenti telefonici saranno comunicati all’inizio della fase di votazione) che partecipa al Congresso in rappresentanza della Commissione Nazionale (Federazioni) o della Direzione (Regionali) o di chi verrà individuato per tale compito a livello nazionale.

    Se collegate/i, esse/i concorrono anche alla determinazione della platea congressuale e dei quorum necessari in talune fasi di voto (ad es. richiesta di lista aperta o bloccata).

    Le sostituzioni e/o integrazioni sono effettuate ai vari livelli dalle Commissioni per il Congresso seguendo il principio dei maggiori resti, fatte salve le indicazioni dei membri delle Commissioni sottoscrittrici/sottoscrittori dei documenti e/o tesi e/o emendamenti espressione delle/dei delegate/i che devono essere sostituite/i e/o integrate/i per la perfetta composizione proporzionale della platea congressuale.

    Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, ed esclusivamente in via del tutto eccezionale, decidono le Commissioni federali per il Congresso all'unanimità. La Commissione nazionale è istanza di appello per i casi controversi.

  23. l presente Regolamento Congressuale, con le integrazioni demandate alle Federazioni, ha validità per tutte le operazioni ed in tutte le istanze congressuali. 23. La validità dei Congressi è certificata dalla Commissione verifica poteri (salvo i casi in cui la sua funzione è svolta dalla Presidenza) e sancita dal voto del Congresso. Il Verbale del Congresso (contenente la certificazione della sua validità) con in allegato l’elenco delle/degli iscritte/i, e i contributi emendativi approvati ai documenti congressuali nazionali devono essere inviati ai livelli congressuali superiori. Il mancato o parziale invio della documentazione richiesta, per via telematica e/o cartacea (secondo le modalità indicate nel facsimile del Verbale stesso) può determinare la nullità del Congresso.

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