Partito della Rifondazione Comunista
V CONGRESSO NAZIONALE
Statuto

PRC/V Congresso nazionale/Statuto

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Partito della Rifondazione Comunista
V Congresso Nazionale

PROPOSTA DI STATUTO

Statuto Vigente


N.B. Le parti in grassetto si intendono soppresse

Proposte di modifica della Commissione Statuto per il V Congresso Nazionale

Approvate dal comitato politico nazionale del 15 / 16 - 12 - 2001

N.B. Le parti in grassetto rappresentano le modifiche

PREAMBOLO

Il Partito della Rifondazione Comunista è libera organizzazione politica della classe operaia, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e degli uomini, dei giovani, degli intellettuali, dei cittadini tutti, donne e uomini, che - ispirandosi ai valori di eguaglianza, libertà e fratellanza del socialismo e al pensiero marxista, innovando la tradizione delle comuniste e dei comunisti italiani, nello spirito della Resistenza antifascista e della Costituzione repubblicana, si muovono per la trasformazione in senso socialista della società e dello Stato. I comunisti lottano perché‚ in Italia, in Europa, nel mondo avanzino e si affermino le istanze di libertà dei popoli, di giustizia sociale, di pace e di solidarietà internazionali; si impegnano per la salvaguardia della natura e dell'ambiente; perseguono il superamento del capitalismo come condizione per costruire una società democratica e socialista di donne e di uomini liberi ed uguali, nella piena valorizzazione della differenza di genere, dei percorsi politici di emancipazione e di libertà delle donne, nonché in difesa della piena espressione dell'identità e dell'orientamento sessuali; avversano attivamente l'antisemitismo e ogni forma di razzismo, di discriminazione, di sfruttamento.

PREAMBOLO

Il Partito della Rifondazione Comunista è libera organizzazione politica della classe operaia, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e degli uomini, dei giovani, degli intellettuali, dei cittadini tutti, che si uniscono per concorrere alla trasformazione della società capitalista al fine di realizzare la liberazione del lavoro delle donne e degli uomini attraverso la costituzione di una società comunista. Per realizzare questo fine il PRC si ispira alle ragioni fondative del socialismo ed al pensiero di Carlo Marx.
Si propone di innovare la tradizione del movimento operaio, quella delle comuniste e dei comunisti in tutto il novecento a partire dalla Rivoluzione d' Ottobre fino alla contestazione del biennio' 68 -'69 e al suo interno, quella italiana che muovendo dalla resistenza antifascista ha saputo pur costruire importanti esperienze di lotta, di partecipazione e di democrazia di massa.
I comunisti lottano perché‚ in Italia, in Europa, nel mondo avanzino e si affermino le istanze di libertà dei popoli, di giustizia sociale, di pace e di solidarietà internazionali; si impegnano per la salvaguardia della natura e dell'ambiente; perseguono il superamento del capitalismo come condizione per costruire una società democratica e socialista di donne e di uomini liberi ed uguali, nella piena valorizzazione della differenza di genere, dei percorsi politici di emancipazione e di libertà delle donne, nonché in difesa della piena espressione dell'identità e dell'orientamento sessuali; avversano attivamente l'antisemitismo e ogni forma di razzismo, di discriminazione, di sfruttamento. Il Partito della Rifondazione Comunista rigetta così ogni concezione autoritaria e burocratica, stalinista o d'altra matrice, del socialismo e ogni concezione e ogni pratica di relazioni od organizzativa interna al partito di stampo gerarchico e plebiscitario. E' consapevole dell'autonomia e della politicità degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa e dei movimenti anticapitalistici: con i quali quindi collabora e si confronta alla pari, ed ai quali partecipano i propri militanti in modalità democratica e non settaria.
Il Partito della Rifondazione Comunista agisce per la reciproca solidarietà e la collaborazione tra le forze politiche e i movimenti anticapitalistici di tutto il mondo e coopera alle iniziative che tendono a raccoglierli e a costituirli in schieramento contro la globalizzazione capitalistica. E in sede, specificamente, di Unione Europea esso agisce per la costruzione di relazioni strutturate permanenti tra i partiti della sinistra antagonista, comunisti e d'altra matrice, e per l'associazione a questa costruzione dei movimenti e delle associazioni della sinistra della società civile.
E' in questa generale prospettiva che il Partito della Rifondazione Comunista propone al complesso delle culture e dei soggetti critici e anticapitalistici gli obiettivi di un nuovo partito comunista di massa, di un nuovo movimento operaio e di un nuovo schieramento politico di alternativa.

I - L'ADESIONE AL PARTITO  

Art. 1

Possono iscriversi al partito coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e che, indipendentemente dalla etnia, dalla nazionalità, e dalla confessione od opinione religiosa ne condividono il programma e i valori fondativi.

Art. 1

(idem)

Art. 2

La domanda di iscrizione è rivolta al circolo territoriale del Comune o quartiere di residenza o al circolo di luogo di lavoro o di studio ove si svolge la propria attività. Qualora tale organizzazione non esista, la domanda di iscrizione deve essere rivolta alla segreteria della federazione.
Il rifiuto di iscrizione deve essere motivato. Contro di esso è ammesso il ricorso agli organismi di garanzia. Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Partito e ad altra organizzazione partitica. È fatta eccezione per le/gli straniere/i residenti in Italia e per le/gli italiane/i residenti all'estero purché‚ l'iscrizione si riferisca ad altro partito comunista o progressista col quale il Partito della Rifondazione Comunista abbia rapporti ufficialmente stabiliti. L'iscrizione al partito è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui princìpi ispiratori contraddicano i valori e le scelte del partito.

Art. 2

La domanda di iscrizione è rivolta al direttivo del circolo territoriale del Comune o quartiere di residenza o al circolo di luogo di lavoro o di studio ove si svolge la propria attività. Il segretario deve firmare la tessera.

(idem)

II - LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO  

Art. 3

Ogni iscritta/o ha diritto:
a) di partecipare all'attività, al dibattito e alle decisioni del partito con libertà di iniziativa e di proposta;
b) di essere informata/o delle decisioni e delle discussioni che intervengono nelle varie istanze anche attraverso appositi strumenti informativi a cura degli organismi dirigenti;
c) di esprimere e sostenere le proprie idee;
d) di comunicare agli organi dirigenti ed agli organi di informazione del partito opinioni e suggerimenti, nonché criticarne l'attività;
e) di essere informata/o delle critiche e degli addebiti mossigli;
f) di mantenere ed esporre anche pubblicamente le proprie posizioni politiche, ancorché diverse rispetto a quelle di maggioranza;
g) di eleggere gli organismi dirigenti e di garanzia ed essere eletta/o a farne parte; h) eleggere ed essere eletta/o delegata/o ai congressi di ogni istanza.
i) di contribuire alla scelta dei /delle candidati/e e di poter essere scelto/a a cariche elettive.

Art. 3

L'intera vita interna del Partito della Rifondazione Comunista e l'intero tessuto delle sue relazioni interne sono orientati alla libertà e alla democrazia: con ciò anche tendendo ad anticipare e a sperimentare la quotidianità e la qualità totalmente democratiche delle relazioni in quella società socialista futura per la quale il partito si batte. I tempi della vita interna di partito e della sua iniziativa debbono tenere conto delle disponibilità reali delle/degli iscritte/i, ed in modo particolare delle donne, dei lavoratori dipendenti e delle persone anziane.
Il Partito della Rifondazione Comunista incoraggia e sostiene la costituzione al proprio interno in forma indipendente di luoghi tematici e la partecipazione ad essi di persone non iscritte al partito. Il Partito della Rifondazione Comunista appoggia la costituzione al proprio interno o in forma indipendente di associazioni, riviste e altri luoghi e modi di ricerca teorico-politica e, più in generale, la libera organizzazione interna o indipendente di attività e luoghi di ricerca, che uniscano iscritte/i al partito e non. Ogni iscritta/o al Partito della Rifondazione Comunista ha il diritto di partecipare alle attività, alla discussione e ai meccanismi decisionali di partito con piena libertà di fare proposte di discussione e di lavoro. E' inoltre suo diritto che queste proposte vengano prese in esame e abbiano una risposta. Ogni iscritta/o ha il diritto nelle sedi di partito di sostenere le proprie opinioni e di formulare critiche ad ogni istanza di partito. Ogni iscritta/o ha il diritto di esprimere anche esternamente le proprie opinioni politiche. Ogni iscritta/o ha il diritto di essere informata/o delle discussioni e delle decisioni da parte delle varie istanze organizzate del partito, e delle critiche rivoltele/rivoltegli.

Art. 4

Ogni iscritta/o deve: a) essere coerente con gli obiettivi fondamentali del partito e contribuire all'attuazione delle sue scelte politiche; b) partecipare attivamente alla vita di partito;
c) operare nel pieno rispetto della democrazia interna, con l'impegno a non rivolgersi a organismi esterni al partito per la soluzione di eventuali controversie interne;
d) promuovere nuove adesioni al partito;
e) contribuire al finanziamento del partito e, in ottemperanza all'art. 5 del Decreto legislativo n. 460/97, non trasmettere ad altri la quota tessera e le sottoscrizioni al partito, escludendone la rivalutabilità;
f) sostenere e diffondere gli strumenti di informazione del partito;
g) votare e far votare le liste e le/i candidate/i del partito in ogni tipo di consultazione elettorale, nonché le liste e le/i candidate/i che abbiano il sostegno del partito.
h) contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali di classe, delle associazioni democratiche e dei movimenti di massa.

Art. 4

Le/gli iscritte/i al Partito della Rifondazione Comunista sono tenuti a contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del partito, a promuoverne la crescita, a prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali, a contribuire al suo finanziamento, a diffonderne la stampa, a votarne le liste elettorali. Sono inoltre tenuti ad appoggiare gli organismi e le associazioni della sinistra alternativa, i movimenti critici e anticapitalistici, a contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali di classe, delle associazioni democratiche e dei movimenti di massa.
Il Partito della Rifondazione Comunista combatte ogni attitudine in seno a gruppi dirigenti, apparati e rappresentanze istituzionali a costituirsi in ceti separati e alla ricerca di ruoli di prestigio e di privilegi materiali. Sta ad essi in primo luogo la promozione e la difesa nel partito di rapporti di democrazia, di solidarietà, di lealtà e di eguaglianza. Debbono essere loro assegnate responsabilità definite e i modi di esercizio di queste responsabilità e i risultati ottenuti debbono essere verificati.
Le/i compagne/i eletti in ruoli di rappresentanza pubblica hanno un particolare dovere di responsabilità democratica nei confronti del partito in relazione agli obblighi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 5

Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a livello locale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal congresso nazionale e dai congressi federali, nonché delle decisioni assunte dal comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali.

Art. 5

(idem)

Art. 6

Gli organismi dirigenti ed esecutivi sono eletti secondo le norme stabilite dallo Statuto.
La funzione dirigente si esprime nel: a) promuovere la partecipazione democratica e l'attività politica di tutte/i le/gli iscritte/i; stimolare l'approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l'attività di formazione; assicurare la circolazione delle informazioni; garantire la libera espressione di tutte le opinioni; lavorare costantemente per l'unità del partito attraverso il dibattito democratico e l'azione solidale di tutti i militanti;
b) organizzare l'attività politica in modo da favorire la più ampia partecipazione; c) proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte trovino concreta applicazione; d) riferire periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione delle decisioni assunte;
e) contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilità di partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i.

Art. 6

(idem)

Non possono esercitare la funzione dirigente i compagni che non abbiano tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo, la tessera per l'anno in corso.

Art. 7

Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni rappresentano l'essenza della vita democratica del partito che è impegnato nei suoi organismi alla ricerca costante della sintesi.

Art. 7

(idem)

Art. 8

Fermo restando l'impegno unitario è ammessa, in fase congressuale, l'aggregazione sulla base di piattaforme.

Art. 8

Il partito è un corpo politico unitario con una pratica politica ed una direzione unitarie. Ciò avviene anche attraverso una pluralità delle posizioni che possono esprimersi liberamente e in modo trasparente attraverso diverse forme di aggregazioni o tendenze sia in fase congressuale sia nel corso di dibattiti su questioni di grande rilevanza politica. Gli organi di stampa del partito mettono a disposizione del dibattito interno uno spazio adeguato. Non è consentita la formazione di correnti o frazioni permanentemente organizzate.

Art. 9

Su questioni di particolare rilievo politico gli organismi dirigenti possono promuovere forme di consultazione, anche referendaria, di tutte/i le/gli iscritte/i secondo norme e modalità stabilite di volta in volta.

Art. 9

(idem)

Art. 10

Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve essere sancito dal voto. L'esito della votazione, debitamente verbalizzato, deve essere immediatamente proclamato.

Art. 10

Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve essere sancito dal voto e verbalizzato insieme all'esito della votazione a pena di nullità. L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato.

III - L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO  

Art. 11

L'organizzazione del partito si articola in circoli, federazioni e comitati regionali.

Art. 11

(idem)

Art. 12

Il circolo è l'istanza fondamentale del partito. Il circolo è territoriale (comunale, subcomunale ed intercomunale) o di luogo di lavoro o di studio; può inoltre essere costituito un circolo di più luoghi di lavoro o di studio omogenei tra di loro.

Art. 12

Il circolo è l'istanza fondamentale del partito. Il circolo è territoriale (comunale, sub-comunale ed intercomunale) o di luogo di lavoro o di studio; può inoltre essere costituito un circolo di più luoghi di lavoro o di studio omogenei tra di loro. Si possono costituire collettivi e forum riconosciuti dal circolo ove non esistano ragioni per un rifiuto motivato. Le assemblee degli iscritti e delle iscritte del circolo sono di norma aperte.

Art. 13

L'iniziativa per la costituzione dei circoli è assunta dal comitato politico federale. Possono assumere l'iniziativa anche almeno 20 iscritte/i che risiedono nel medesimo ambito territoriale o 10 iscritte/i che operano nel medesimo ambito di lavoro o di studio.

Art. 13

(idem)

Art. 14

La costituzione dei circoli è in ogni caso sempre deliberata dal comitato politico federale. Salva diversa decisione del comitato politico federale stesso non può farsi luogo alla costituzione dei circoli di ambito territoriale con meno di 20 iscritte/i e di luogo di lavoro o di studio con meno di 10 iscritte/i. Il comitato politico federale può altresì autorizzare deroghe motivate al principio di iscrizione territoriale di singoli iscritti. Il rinvio o il divieto di costituzione di un circolo deve essere motivato a maggioranza qualificata.

Art. 14

La costituzione dei circoli è in ogni caso sempre deliberata dal comitato politico federale. Non può farsi luogo alla costituzione dei circoli di ambito territoriale con meno di 20 iscritte/i e di luogo di lavoro o di studio con meno di 10 iscritte/i, salvo i circoli delle federazioni estere. Nei circoli intercomunali e nei luoghi di lavoro si possono costituire nuclei di iscritti per operare su temi specifici locali o aziendali. Tali nuclei non costituiscono sede decisionale e operano in collegamento con il comitato direttivo del circolo. Il comitato politico federale può altresì autorizzare deroghe motivate al principio di iscrizione territoriale di singoli iscritti in particolare per sperimentare circoli su scala territoriale ampia che agiscano sul tema del lavoro, della precarietà, dello studio-lavoro, dell'immigrazione. Il rinvio o il divieto di costituzione di un circolo deve essere motivato a maggioranza qualificata.

Art. 15

Organo fondamentale del circolo è l'assemblea delle/degli iscritte/i. L'assemblea del circolo si riunisce almeno ogni due mesi su iniziativa della/del segretaria/o o del comitato direttivo del circolo. Può essere convocata dalla segreteria della federazione oppure su richiesta motivata di un quinto delle/degli iscritte/i.

Art. 15

Organo fondamentale del circolo è l'assemblea delle/degli iscritte/i. L'assemblea del circolo approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il piano di lavoro proposto dal direttivo. L'assemblea del circolo si riunisce almeno ogni due mesi su iniziativa della/del segretaria/o o del comitato direttivo del circolo. Può essere convocata dalla segreteria della federazione oppure su richiesta motivata di un quinto delle/degli iscritte/i.

Art. 16

Ogni circolo è diretto da un comitato direttivo e da una/un segretaria/o. Può essere costituita anche una segreteria ove ciò si renda necessario. Il comitato direttivo è eletto dal congresso del circolo. Segretaria/o, tesoriera/e e la segreteria sono eletti dal comitato direttivo nel proprio seno a maggioranza di voti.

Art. 16

Ogni circolo è diretto da un comitato direttivo e da una/un segretaria/o. Può essere costituita anche una segreteria ove ciò si renda necessario. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti incarichi specifici. Il comitato direttivo è eletto dal congresso del circolo. Segretaria/o, tesoriera/e e la segreteria sono eletti dal comitato direttivo nel proprio seno a maggioranza di voti.

Art. 17

La federazione è costituita di norma su base provinciale. Possono essere costituite federazioni in ambito subprovinciale o interprovinciale. Alla costituzione delle federazioni provvede la direzione nazionale, assieme alla segreteria regionale di competenza.

Art. 17

(idem)

Art. 18

Nei paesi di emigrazione italiana possono essere costituite federazioni del Prc sulla base delle norme del presente Statuto. Si costituisce un coordinamento delle federazioni in Europa. Le organizzazioni del Prc all'estero sviluppano e articolano rapporti di collaborazione con le formazioni politiche locali orientate analogamente al Prc e con le forze politiche e sociali che organizzano e costruiscono rapporti con gli emigranti all'estero.

Art. 18

(idem)

Art. 19

Su argomenti di particolare interesse la federazione può dar vita a consulte e commissioni aperte anche ad apporti esterni al partito. Nelle aree in cui è presente il fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria le federazioni promuovono l'istituzione di appositi gruppi di lavoro. Nelle realtà territoriali in cui siano presenti minoranze etniche le federazioni promuovono sedi di partecipazione e meccanismi di rappresentanza riservati alle/agli iscritte/i appartenenti a tali minoranze.

Art. 19

(idem)

Art. 20

Nelle regioni con più federazioni si costituisce un comitato politico regionale. Il comitato regionale è composto da rappresentanti di tutte le federazioni elette/i dai rispettivi comitati politici federali secondo criteri - proporzionali al numero delle/degli iscritte/i, con possibilità di differenziazione regione per regione - fissati dalla direzione nazionale. Il comitato politico regionale può integrare le/i proprie/i componenti con una quota non superiore al dieci per cento. Tali rappresentanti devono essere elette/i entro due mesi dalla conclusione del congresso nazionale. Fanno parte inoltre, di diritto, del comitato politico regionale le/i segretarie/i di federazione ed il capogruppo nell'assemblea legislativa della Regione. Il comitato politico regionale elegge il collegio regionale di garanzia. Il tesoriere regionale è membro di diritto della segreteria regionale.

Art. 20

Nelle regioni con più federazioni si costituisce un comitato politico regionale eletto dal congresso regionale.

IV - FORUM PERMANENTE DELLE DONNE  

Art. 21

Il Forum delle donne del Partito della Rifondazione Comunista, luogo di incontro di percorsi diversi, è sede comune di elaborazione e costruzione della politica di genere. Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme di funzionamento. Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del Partito della Rifondazione Comunista.

Art. 21

(idem)

V - GIOVANI COMUNISTE E COMUNISTI  

Art. 22

Fanno parte dell'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i le iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione Comunista che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che volontariamente aderiscono al partito mediante la tessera dei Giovani comunisti. Tale organizzazione è comunque interna al partito a tutti gli effetti.
Le/i Giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al Prc. L'iscrizione al partito deve essere effettuata presso il circolo di competenza.
L'organizzazione delle/dei Giovani comuniste/i promuove iniziative e campagne, costruisce un intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, favorisce la creazione di strutture di movimento (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.) aperte alle/ai non iscritte/i, promuove nei circoli del partito la discussione e l'iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile. L'assetto organizzativo delle/dei Giovani comuniste/i si struttura su due livelli: di federazione e nazionale. A livello di federazione l'assemblea delle/dei Giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima è l'istanza di base delle/dei Giovani comuniste/i. Tale assemblea elegge un coordinamento che al suo interno elegge una/un coordinatrice/tore. A livello nazionale ogni due anni viene convocata dalla direzione nazionale la conferenza nazionale delle/dei Giovani comuniste/i costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i Giovani comuniste/i. I delegati di ciascuna federazione provvedono, in una riunione comune, all'elezione di una/un coordinatrice/tore regionale, con compiti di coordinamento esecutivo tra le diverse federazioni della regione. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale nel numero di 40 membri, che al suo interno elegge un esecutivo nazionale, composto al massimo da 8 membri ed una/un coordinatrice/ore nazionale. La/Il coordinatrice/ore nazionale è eletto dal coordinamento nazionale delle/dei Giovani comuniste/i. L'organizzazione dei/delle Giovani comunisti/e si dà un proprio regolamento interno approvato dalla conferenza nazionale.
La/Il coordinatrice/ore provinciale fa parte di diritto del comitato politico federale. La/Il coordinatrice/ore regionale fa parte di diritto del comitato politico regionale. La /Il coordinatrice/ore nazionale fa parte di diritto del comitato politico nazionale.

Art. 22

( idem )

L'organizzazione delle/dei Giovani comuniste/i promuove iniziative e campagne, costruisce un intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, favorisce la creazione di strutture di movimento (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.) aperte alle/ai non iscritte/i, promuove nei circoli del partito la discussione e l'iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile. L'assetto organizzativo delle/dei Giovani comuniste/i si struttura sui livelli organizzativi del partito.

( idem )

VI - CONFERENZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI  

Art. 23

Le lavoratrici ed i lavoratori comunisti si riuniscono, di norma ogni anno, in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti il mondo del lavoro. La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e può articolarsi in conferenze a livello regionale e federale. La conferenza nazionale elegge al termine della sua sessione la consulta delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti che costituisce un organismo consultivo sulle tematiche del lavoro per tutti gli organismi di direzione del partito. Il comitato politico federale può convocare una conferenza a livello locale ogni volta che ne ravvisi la necessità.

Art. 23

(idem)

  VI bis - CONFERENZA DELLE IMMIGRATE E DEGLI IMMIGRATI
 

Art. 23 bis

Le immigrate e gli immigrati comunisti si riuniscono di norma ogni anno in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi inerenti il mondo della immigrazione. La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e può articolarsi in conferenze a livello regionale e federale. Il comitato politico federale può convocare una conferenza a livello locale ogni volta che ne ravvisi la necessità.

VII - CONFERENZA NAZIONALE DELLE DONNE COMUNISTE  

Art. 24

Le donne comuniste si riuniscono, di norma ogni anno, in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti le politiche di genere. La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e può articolarsi a livello regionale e federale su iniziativa dei competenti comitati politici.

Art. 24

(idem)

VIII - I CONGRESSI  

Art. 25

Il congresso è per ogni istanza del partito il massimo organo deliberativo. Il congresso nazionale definisce la linea politica ed il programma del partito nel suo complesso. I congressi di federazione e di circolo definiscono la politica delle rispettive organizzazioni.

Art. 25

(idem)

Art. 26

Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere nel dibattito opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore.

Art. 26

(idem)

Art. 27

Il congresso di circolo è costituito dall'assemblea generale delle iscritte e degli iscritti. Viene convocato dal comitato direttivo di circolo di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso di federazione. Può essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal comitato politico federale nonché‚ sempre dal comitato politico federale medesimo, su richiesta motivata di un terzo delle/degli iscritte/i. Elegge il comitato direttivo ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso di federazione.

Art. 27

(idem)

Art. 28

Il congresso di federazione è costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed è convocato dal comitato politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della direzione nazionale o su richiesta motivata di almeno un terzo delle/degli iscritte/i alla federazione ovvero per decisione del comitato politico federale a maggioranza dei componenti. Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale - di cui fanno parte di diritto, come previsto dall'art. 35, le/i segretarie/i dei circoli - ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso nazionale.

Art. 28

Il congresso di federazione è costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed è convocato dal comitato politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della direzione nazionale o su richiesta motivata di almeno un terzo delle/degli iscritte/i alla federazione ovvero per decisione del comitato politico federale a maggioranza dei componenti. Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso nazionale e al congresso regionale.

28 bis) Per lo svolgimento dei congressi straordinari di circolo, di federazione e regionali si applicano le norme usate per lo svolgimento dell'ultimo congresso ordinario per quanto applicabili. Per le questioni relative allo svolgimento dei congressi straordinari, contro le decisioni della commissione per il congresso può proporsi ricorso di appello rispettivamente al CFG per i congressi di circolo, al CRG per i congressi di federazione e al CNG per i congressi regionali.

28 ter) Il congresso regionale è costituito dall'assemblea dei delegati eletti dai congressi delle federazioni in ogni regione ed è convocato dal CPR entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale. Può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla direzione nazionale o su richiesta di una o più federazioni che rappresentino almeno un terzo degli iscritti della regione ovvero per decisione del CPR a maggioranza dei componenti. Il congresso regionale elegge il CPR ed il collegio regionale di garanzia. I segretari di federazione fanno parte di diritto del comitato politico regionale.

Art. 29

Il congresso nazionale è costituito dalle/dai delegate/i elette/i dai congressi di federazione proporzionalmente alle/agli iscritte/i. È convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni tre anni. Può essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato politico nazionale o su richiesta motivata di comitati politici federali con voto a maggioranza dei componenti che rappresentino almeno un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al partito. Con l'atto di convocazione si stabiliscono anche le norme per lo svolgimento dei congressi ad ogni livello. Il congresso nazionale elegge, per la parte di sua competenza, il comitato politico nazionale ed elegge il collegio nazionale di garanzia, stabilendone il numero dei componenti entro i limiti di cui all'art. 50 del presente Statuto. L'integrazione del comitato politico nazionale, effettuata in sede di congresso nazionale, deve avvenire in modo tale che vi sia la percentuale dell'ottanta per cento di rappresentanza territoriale, calcolata sull'insieme del comitato politico nazionale stesso. Il congresso nazionale esamina le proposte di carattere statutario e decide su di esse.

Art. 29

(idem)

Il congresso nazionale elegge il comitato politico nazionale ed elegge il collegio nazionale di garanzia.
L'elezione deve avvenire in modo tale che vi sia la percentuale del sessanta per cento di rappresentanza territoriale.

Art. 30

Per l'elezione delle/dei delegate/i ai congressi federali e nazionali e per l'elezione degli organismi dirigenti occorre fare in modo che vi siano rappresentanze tendenzialmente paritarie dei sessi, presenze adeguate di lavoratrici e lavoratori, di giovani. In presenza di documenti alternativi la designazione delle/dei delegate/i dovrà essere proporzionale ai consensi ottenuti dai diversi documenti.

Art. 30

(idem)

IX- LE CONFERENZE  

Art. 31

Per esaminare lo stato dell'organizzazione o specifici problemi politici possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali. Vengono indette per ogni singola istanza, dai rispettivi organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici, le modalità di svolgimento e di partecipazione. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono eleggere o modificare gli organismi dirigenti. Possono essere anche aperte a realtà esterne al partito.

Art. 31

(idem)

Art. 32

Le conferenze regionali sono costituite, proporzionalmente al numero delle/degli iscritte/i, dalle/dai delegate/i elette/i dai comitati politici federali della regione. Vengono convocate, obbligatoriamente, in occasione delle elezioni regionali. Possono essere convocate per decisione del comitato politico regionale ovvero su richiesta di federazioni che rappresentino almeno un terzo delle/degli iscritte/i su scala regionale.

Art. 32

(idem)

X- GLI ORGANISMI DIRIGENTI  

Art. 33

Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del partito spetta, nell'ambito di propria competenza, al comitato direttivo di circolo, al comitato politico federale, al comitato politico regionale ed al comitato politico nazionale. Tali organismi possono articolarsi in commissioni e dotarsi di un proprio regolamento interno. Le loro riunioni sono convocate dalla/dal presidente ovvero dalla/dal segretaria/o su iniziativa dell'organo esecutivo corrispondente o su richiesta di un terzo delle/dei loro componenti. Il comitato politico nazionale è convocato dalla direzione nazionale.

Art. 33

Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del partito spetta, nell'ambito di propria competenza, al comitato direttivo di circolo, al comitato politico federale, al comitato politico regionale ed al comitato politico nazionale. Tali organismi possono articolarsi in commissioni e dotarsi di un proprio regolamento interno. Le loro riunioni sono convocate dalla/dal segretaria/o sentito l'organo esecutivo corrispondente o su richiesta di un terzo delle/dei loro componenti. Il segretario deve provvedere alla convocazione quando vi è richiesta di un terzo dei componenti entro cinque giorni. In mancanza provvede il Collegio di garanzia competente. Delle convocazioni degli organismi è data notizia a quelli superiori. Il comitato politico nazionale è convocato dalla direzione nazionale.

Art. 34

Il comitato direttivo di circolo dirige l'attività politica del partito a livello locale, approva il bilancio preventivo e consuntivo, ed è eletto dal congresso con le procedure di cui al successivo art. 43. Esso elegge al suo interno la/il segretaria/o e il/la tesoriere/a e, ove si renda necessario, una segreteria. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del direttivo di circolo, l'assemblea degli iscritti può provvedere alla sostituzione. Il comitato direttivo del circolo indica al gruppo del consiglio comunale la proposta per la/il capogruppo. Nel caso di più circoli nello stesso comune, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati direttivi.

Art. 34

Il comitato direttivo di circolo dirige l'attività politica del partito a livello locale, propone all'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo, ed è eletto dal congresso con le procedure di cui al successivo art. 43. Esso elegge al suo interno,a maggioranza di voti la/il segretaria/o e il/la tesoriere/a e, ove si renda necessario, una segreteria. Qualora si elegga una segreteria, ai componenti vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del direttivo di circolo, l'assemblea degli iscritti provvede alla sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica. Il comitato direttivo del circolo indica al gruppo del consiglio comunale la proposta per la/il capogruppo. Nel caso di più circoli nello stesso comune, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati direttivi.

Art. 35

Il comitato politico federale decide gli indirizzi politici della federazione, approva le candidature per le liste elettorali di pertinenza federale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina l'attività dei circoli e delle altre istanze nell'ambito territoriale di competenza. Ne fanno parte di diritto, le segretarie ed i segretari dei circoli della federazione. La sostituzione delle/dei segretarie/i di circolo determina, automaticamente, la loro sostituzione nel comitato politico federale. Le/i componenti del comitato politico federale dopo tre assenze consecutive non giustificate sono dichiarati decaduti dal comitato politico federale stesso sulla base di una verifica effettuata dal collegio federale di garanzia. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente eletto dal congresso provinciale, il comitato politico federale può provvedere alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei componenti. Elegge fra i suoi membri la/il segretaria/o, la segreteria, la/il tesoriera/e e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente ed il comitato direttivo.
La/Il segretaria/o, la/il tesoriera/e ed la/il presidente del comitato politico federale fanno parte di diritto del comitato direttivo. Qualora non venga eletto il comitato direttivo, i medesimi entrano di diritto nella segreteria.
Il comitato politico federale costituisce nel proprio seno commissioni di lavoro, con funzioni di istruttoria e di proposta, designandone le/i componenti e nominando le/i responsabili. Possono far parte delle commissioni anche non componenti del comitato politico federale. Il comitato politico federale discute annualmente un rapporto su l'attività delle/degli elette/i nelle liste del partito e di coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali sono state/i designate/i dal partito. Il comitato politico federale indica al gruppo del comune capoluogo e della provincia la proposta per la/il capogruppo. Nel caso di più federazioni nella stessa provincia, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati politici federali.

Art. 35

Esso si riunisce almeno ogni due mesi. Ne fanno parte di diritto le segretarie e i segretari dei circoli delle federazioni con meno di duemila iscritti. Per le federazioni oltre i duemila iscritti la componente territoriale non potrà essere inferiore al 60%, ma l'intero comitato politico federale verrà eletto dalla platea congressuale e non potrà superare le centouno unità.

(idem)

Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente eletto dal congresso di federazione , il comitato politico federale provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica. Elegge fra i suoi membri la/il segretaria/o, la segreteria e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente ed il comitato direttivo. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici.

La/Il segretaria/o e la/il presidente del comitato politico federale fanno parte di diritto del comitato direttivo. Qualora non venga eletto il comitato direttivo, i medesimi entrano di diritto nella segreteria.

(idem)

Art. 36

Il comitato direttivo, laddove viene eletto, agisce su mandato del comitato politico federale e risponde ad esso del suo operato. In conformità agli orientamenti fissati, il comitato direttivo assicura la continuità dell'attività politica ed organizzativa del partito, ne dirige il lavoro e lo coordina con quello dei gruppi nelle assemblee elettive. Formula proposte al comitato politico federale ed in particolare sulle seguenti questioni:
- scelte politiche di collocazione rispetto al governo degli enti locali nel territorio di competenza della federazione; - piano di lavoro della federazione;
- questioni sorte ai livelli inferiori che abbiano rilievo politico generale per il territorio della federazione;
- costituzione di nuovi circoli. - costituzione di coordinamenti comunali, zonali o circoscrizionali, in nessun caso sostitutivi di organismi di direzione politica della federazione.

Art. 36

(idem)

Art. 37

Il comitato politico regionale ha il compito di coordinare l'attività delle organizzazioni di partito nella regione, di promuoverne il rafforzamento e lo sviluppo, di curare l'attività formativa, di dirigere la politica regionale sulla base di una piattaforma politica concernente la dimensione regionale, di definire le liste per le elezioni regionali, di decidere le scelte politiche e di collocazione rispetto al governo regionale, di orientare sul piano politico e organizzativo le attività delle federazioni.
Il comitato politico regionale elegge fra i suoi membri una/un segretaria/o, una/un tesoriera/e e una segreteria. Può eleggere una/un presidente. La carica di segretaria/o regionale è incompatibile con quella di segretaria/o di federazione. Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio regionale la proposta per la/il capogruppo.

Art. 37

Il comitato politico regionale coordina l'attività delle organizzazioni di partito nella regione, ne promuove il rafforzamento e lo sviluppo, cura l'attività formativa, determina e dirige la politica regionale sulla base di una piattaforma politica concernente la dimensione regionale, definisce le liste per le elezioni regionali, decide le scelte politiche e di collocazione rispetto al governo regionale, orienta sul piano politico ed organizzativo le attività delle federazioni.

Il comitato politico regionale elegge fra i suoi membri una/un segretaria/o e una segreteria. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici. La carica di segretaria/o regionale è incompatibile con quella di segretaria/o di federazione. Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio regionale la proposta per la/il capogruppo. Il comitato politico regionale si riunisce almeno ogni due mesi. Le/i componenti del CPR, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal CPR medesimo sulla base di una verifica effettuata dal CRG. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente eletto dal congresso regionale il CPR provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica.

Art. 38

Il comitato politico nazionale è il massimo organismo del partito. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell'attività complessiva del partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale. E' convocato dalla direzione nazionale con lettera del segretario nazionale o in via straordinaria su richiesta di un terzo delle/dei suoi componenti. Ne fanno parte di diritto le segretarie ed i segretari di federazioni e le/i segretarie/i regionali. La sostituzione delle/dei segretarie/i di federazione o regionali determina, automaticamente, la loro sostituzione nel comitato politico nazionale. Le/i componenti del comitato politico nazionale rappresentano il partito a livello nazionale ed operano in collegamento con le federazioni di appartenenza senza vincolo di mandato. Le/i componenti del comitato politico nazionale dopo tre assenze consecutive non giustificate sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico nazionale stesso sulla base di una verifica effettuata dal collegio nazionale di garanzia. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di una/o delle/dei suoi componenti eletta/o dal congresso nazionale, il comitato politico nazionale può provvedere alla loro sostituzione. Il comitato politico nazionale elegge nel suo seno la/il segretaria/o del partito, la/il tesoriera/e, la segreteria e la direzione nazionale. Il comitato politico nazionale costituisce nel proprio seno commissioni di lavoro, con funzioni di istruttoria e di proposta, designando le/i componenti e nominando le/i presidenti. I presidenti delle commissioni, a rotazione, presiedono i lavori del comitato politico nazionale.

Art. 38

Il comitato politico nazionale è il massimo organismo del partito ed è composto da un numero di membri non superiore a centotrentacinque. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell'attività complessiva del partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale. E' convocato dalla direzione nazionale con lettera del segretario nazionale o in via straordinaria su richiesta di un terzo delle/dei suoi componenti. La sostituzione delle/dei segretarie/i di federazione o regionali determina, automaticamente, la loro sostituzione nel comitato politico nazionale. Le/i componenti del comitato politico nazionale rappresentano il partito a livello nazionale ed operano in collegamento con le federazioni di appartenenza senza vincolo di mandato. Le/i componenti del comitato politico nazionale dopo tre assenze consecutive non giustificate sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico nazionale stesso sulla base di una verifica effettuata dal collegio nazionale di garanzia. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di una/o delle/dei suoi componenti eletta/o dal congresso nazionale, il comitato politico nazionale provvede alla loro sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica.

Il CPN si riunisce almeno ogni tre mesi.

Il comitato politico nazionale elegge nel suo seno la/il segretaria/o del partito, la segreteria e la direzione nazionale.

Art. 39

La direzione nazionale è composta da un numero di membri stabilito dal comitato politico nazionale non superiore a sessanta. Della direzione nazionale fanno parte di diritto, la/il segretaria/o, la/il tesoriera/e, le/i presidenti dei Gruppi parlamentari e la/il presidente del collegio nazionale di garanzia. La direzione nazionale opera su mandato del comitato politico nazionale e risponde ad esso. In conformità agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale, provvede ad assicurare la continuità dell'attività politica ed organizzativa del Partito, ne dirige il lavoro e lo coordina con quello dei Gruppi parlamentari. La direzione nazionale indica ai gruppi di Camera, Senato e Parlamento europeo la proposta per la/il capogruppo.

Art. 39

La direzione nazionale è composta da un numero di membri stabilito dal comitato politico nazionale non superiore a trentanove. Della direzione nazionale fanno parte di diritto, la/il segretaria/o, le/i presidenti dei Gruppi parlamentari, la/il presidente del Collegio nazionale di garanzia e la /il coordinatrice/coordinatore nazionale dei giovani comunisti.

Art. 40

La segreteria nazionale è organo con funzioni operative. Ne fanno parte di diritto la/il segretaria/o e la/il tesoriera/e. Alla segreteria nazionale compete anche di convocare la direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno, di istruirne i lavori.

Art. 40

La segreteria nazionale è organo con funzioni operative. A ciascun componente sono assegnati con l'elezione incarichi specifici. Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o. Alla segreteria nazionale compete anche di convocare la direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno, di istruirne i lavori.

Art. 41

La/il segretaria/o nazionale presiede i lavori della direzione nazionale e coordina quelli della segreteria. Rappresenta il partito.

Art. 41

(idem)

Art. 42

L'elezione della/del segretaria/o e della/del tesoriera/e, a tutti i livelli, è fatta a scrutinio segreto. Il comitato politico federale e il comitato politico regionale, qualora lo ritengano necessario, procedono alla elezione del presidente. La seduta di votazione è valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli aventi diritto. Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che riporti la maggioranza dei voti. Nel caso in cui in prima convocazione non si raggiunga il numero richiesto per la validità della seduta si procede ad una seconda convocazione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni. La seduta in seconda convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo delle/degli aventi diritto. Viene eletta/o chi ottiene la maggioranza dei voti.

Art. 42

(idem)

Art. 43

Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia è segreto. Al fine di promuovere una presenza tendenzialmente paritaria dei due sessi, occorre assicurare che la presenza di un sesso rispetto all'altro a tutti i livelli non sia di norma inferiore al 30%. In caso di più liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da almeno il 20% degli aventi diritto al voto, il numero degli eletti verrà calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste medesime.

Art. 43

Il Partito riconosce la democrazia di genere come elemento costitutivo del percorso della rifondazione. Al fine di promuovere la presenza paritaria, transitoriamente fino al prossimo congresso occorre assicurare che la presenza di un sesso rispetto all'altro non sia inferiore al 40%, laddove possibile anche per gli organismi dirigenti e di garanzia dei circoli. In caso di più liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da almeno il 20% degli aventi diritto al voto, il numero degli eletti verrà calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste medesime. Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia è segreto.

Art. 43 bis

Occorre assicurare che in tutti gli organismi esecutivi siano presenti entrambi i sessi.

Art. 43 bis

(idem)

Art. 44

La segreteria di federazione o regionale viene eletta a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti del comitato politico di federazione o del comitato politico regionale. La proposta viene avanzata dal segretario di federazione o regionale. È possibile proporre alla votazione una lista alternativa, ove sia avanzata richiesta in tal senso da parte del 20% almeno dei membri del comitato politico federale o del comitato politico regionale. Risulta eletta la lista che ottiene più voti.

Art. 44

(idem)

Art. 45

Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazioni degli organismi competenti, assunte a maggioranza di voti e con voto palese. Va evitata la concentrazione di più incarichi di partito e istituzionali su singoli/e compagni/e. Le segreterie ad ogni grado devono essere di norma costituite in maggioranza da compagni/e non impegnati/e a livello istituzionale di pari livello. Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere esecutivo con i compiti esecutivi a livello di partito, salvo motivata deroga adottata a maggioranza dei/delle componenti dell'organo eligente.

Art. 45

(idem)

Art. 46

Le sedute degli organismi dirigenti e degli organismi di garanzia, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza delle/dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero delle/dei presenti, esse devono essere convocate non prima di sette giorni e non dopo quindici giorni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 46

(idem)

Art. 47

La/Il direttora/e di Liberazione, degli altri organi di informazione e le/i responsabili dei settori di lavoro sono eletti dalla direzione nazionale su proposta di candidature formulate dalla/dal segretaria/o nazionale.

Art. 47

(idem)

Art. 48

L'assunzione delle/dei funzionarie/i di partito è a tempo determinato ed è decisa dalle segreterie e deve essere comunicata agli organismi di direzione. Nei comitati politici delle federazioni la presenza delle/dei funzionarie/i non può essere superiore a un decimo delle/dei componenti. Negli organi di direzione politica nazionale la presenza delle/dei funzionarie/i di partito non può essere superiore al trenta per cento.

Art. 48

(idem)

Art. 49

La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti è consentita solo eccezionalmente ed è deliberata a maggioranza assoluta delle/dei componenti l'organismo deliberante. Le cooptazioni non possono comunque risultare superiori al dieci per cento della composizione originaria dell'organismo per il quale sono proposte.

Art. 49

(idem)

XI - GLI ORGANISMI DI GARANZIA  

Art. 50

Il collegio di garanzia è eletto nei circoli, nelle federazioni, a livello regionale e nazionale. Esso è composto da un numero di membri non inferiore alle tre unità e non superiore: a cinque a livello di circolo, a undici a livello federale e regionale e a ventuno a livello nazionale. È eletto con le procedure di cui al precedente art. 43. Ogni collegio elegge nel proprio seno una/un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente. Il collegio nazionale di garanzia elegge una presidenza composta dalla/dal presidente, da due vicepresidenti e due membri che fanno parte di diritto del comitato politico nazionale. Il collegio nazionale di garanzia si dà un proprio regolamento interno. È compito del collegio di garanzia, nell'ambito di competenza:
- esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei singoli iscritti; - garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto: - adottare misure disciplinari nei casi di violazione dello Statuto; - formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle; - esprimere parere sull'interpretazione delle norme statutarie; - esprimere parere sulla proposta di scioglimento degli organismi dirigenti di cui all'art. 53;
§ verificare i bilanci ed i conti consuntivi.
A questo fine il collegio nazionale di garanzia elegge tra i suoi membri un collegio dei revisori dei conti composto da tre persone, di cui una/un presidente.
Le/i componenti dei collegi di garanzia partecipano alla riunioni del comitato politico corrispondente senza diritto di voto. Il collegio federale di garanzia è istanza di appello rispetto ai collegi di circolo. Quello nazionale è istanza di appello rispetto ai collegi federali e regionali. Le istanze superiori possono intervenire anche in funzione sostitutiva in caso di carenza o di inerzia dei livelli inferiori.
Il collegio federale di garanzia è competente, in prima istanza, per le questioni disciplinari relative alle/ai componenti degli organismi di federazione e per le/gli elette/i nei consigli comunali e provinciale. Il collegio regionale di garanzia, in prima istanza, per quelle relative alle/ai componenti delle/degli organismi regionali e le/i consigliere/i e deputate/i regionali, il collegio nazionale di garanzia per quelle relative alle/ai componenti degli organismi nazionali e alle/ai compagne/i investite/i di mandato parlamentare nazionale o europeo. Il collegio nazionale di garanzia ha il compito di assicurare l'interpretazione corretta e uniforme dello statuto e dei regolamenti nazionali nonché‚ di giudicare sulla conformità allo statuto di questi ultimi.

Art. 50

Il collegio di garanzia è eletto nei circoli, nelle federazioni, a livello regionale e nazionale. Esso è composto da tre membri a livello di circolo, da cinque membri a livello federale e regionale e da sette membri a livello nazionale. È eletto con le procedure di cui al precedente art. 43. Ogni collegio elegge nel proprio seno una/un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente. Il collegio nazionale di garanzia elegge un presidente, un vice-presidente ed un segretario.

(idem)

- verificare i bilanci ed i conti consuntivi. I collegi federali e regionali di garanzia ed il collegio nazionale esercitano altresì la vigilanza sulla attività finanziaria e patrimoniale delle corrispondenti istanze di partito. Il Collegio nazionale di garanzia per tali funzioni nomina un Collegio dei revisori dei conti composto da due iscritti al partito esperti nella materia contabile e da un membro del CNG con funzioni di presidente. La funzione di tesoriere ad ogni livello è incompatibile con la carica di revisore dei conti.

(idem)

Art. 50 bis

Le sanzioni del collegio di garanzia nazionale sono definitive e vincolanti per gli iscritti al partito. Il rifiuto o la non osservanza di tali sanzioni determina la perdita dell'iscrizione al partito.

Art. 50 bis

Le sanzioni del collegio di garanzia nazionale sono definitive e vincolanti per gli iscritti al partito. Il rifiuto o la non osservanza di tali sanzioni determina la perdita dell'iscrizione al partito.
Per l'esecuzione dei provvedimenti emanati il CNG può incaricare gli organismi dirigenti locali, che sono tenuti a provvedere, ovvero può nominare di volta in volta un "commissario ad acta".

Art. 51

In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, delle/dei membri dei collegi di garanzia provvede alla sostituzione rispettivamente l'assemblea di circolo, il comitato politico federale, il comitato politico regionale ed il comitato politico nazionale in seduta congiunta con il rispettivo collegio di garanzia.

Art. 51

(idem)

Art. 52

Il ricorso a misure disciplinari va considerato come rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili e in ogni caso è escluso per il dissenso politico comunque espresso nello svolgimento della vita democratica del partito, così come previsto dallo Statuto. Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i al partito sono:
- il richiamo formale; - la sospensione da incarichi direttivi; - la sospensione dal partito; - l'allontanamento dal partito. La sospensione da incarichi direttivi è adottata in caso di gravi violazioni dello Statuto. La sospensione dal partito è adottata nel caso di violazioni gravi e ripetute dello Statuto ovvero di comportamenti lesivi della immagine pubblica del partito. L'allontanamento dal partito è adottato nel caso di grave pregiudizio all'organizzazione del partito. Le sanzioni sono deliberate, con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti dell'organismo e comunicate per iscritto all'interessata/o ed all'organismo dirigente di livello corrispondente. Contro la deliberazione di sanzioni è ammesso il ricorso da parte di chi ne abbia interesse, all'organismo di appello nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sanzione.

Art. 52

(idem)

La sospensione da incarichi direttivi è adottata in caso di gravi violazioni dello Statuto. La sospensione dal partito è adottata nel caso di violazioni gravi e ripetute dello Statuto ovvero di comportamenti lesivi della immagine pubblica del partito. Le misure disciplinari della sospensione dagli incarichi direttivi e della sospensione dal partito sono comminate per un periodo minimo di un mese e per periodo massimo di un anno. Nei casi di particolare gravità le misure sospensive di cui al comma precedente e l'allontanamento dal partito possono essere eseguite in via provvisoria anche in pendenza di ricorso, alla condizione che la relativa decisione sia assunta dal collegio di garanzia con la maggioranza dei componenti ed immediatamente comunicata al CNG. Il CNG può annullare il provvedimento di provvisoria esecuzione. L'allontanamento dal partito è adottato nel caso di grave pregiudizio all'organizzazione del partito. Le sanzioni sono deliberate, con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti dell'organismo e comunicate per iscritto all'interessata/o ed all'organismo dirigente di livello corrispondente. Il provvedimento che irroga una sanzione deve essere motivato e adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Esso è comunicato per iscritto all'interessato e all'organismo dirigente di livello corrispondente. E' sottoscritto dal presidente del collegio. Contro il provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso all'organismo di appello entro trenta giorni dalla sua comunicazione. Il ricorso presentato oltre il termine è inammissibile. Gli iscritti che siano stati allontanati dal partito non possono essere re-iscritti prima di due anni dal provvedimento di allontanamento ed in ogni caso sulla re-iscrizione deve esprimersi il circolo nel quale era precedentemente iscritto.

Art. 53

Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto finanziario o di grave pregiudizio all'immagine esterna del partito, gli organi di direzione nazionale e federale, con il parere favorevole dei corrispondenti collegi di garanzia, possono sciogliere gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e convocarne il congresso straordinario. La gestione delle istanze di cui sopra è affidata temporaneamente ad un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o.

Art. 53

(idem)

Art. 54

L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere posta/o a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati ed ascoltata/o dall'organo che esamina il suo caso. Egli ha diritto di essere sentita/o, di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa. I collegi di garanzia ad ogni livello si pronunciano nel termine di due mesi. Questo termine è elevato a tre mesi per il collegio nazionale di garanzia.

Art. 54

(idem)

Art. 55

La sospensione cautelativa dall'attività di partito può essere decisa, come misura temporanea, nel caso di pendenza di indagini giudiziarie. Non costituisce sanzione disciplinare e non può essere stabilita per più di sei mesi, prorogabile di eguale periodo in caso di necessità. La deliberazione è assunta dagli organismi di garanzia che ne fissano le modalità. Il/la compagno/a coinvolto/a in indagini giudiziarie può volontariamente autosospendersi dal partito.

Art. 55

(idem)

XII - LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE  

Art. 56

Tutte le candidature a cariche pubbliche ed elettive di iscritte/i al partito sono sottoposte al parere del circolo di appartenenza della/del candidata/o. La/il candidata/o non può svolgere la campagna elettorale in modo contrario all'impostazione stabilita dal partito. Le/gli elette/i debbono: - conformarsi rigorosamente agli orientamenti del partito ed al regolamento del Gruppo nell'esercizio del loro mandato;
- versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento percepito in forza del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale.

Art. 56

(idem)

Art. 57

Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee non sono cumulabili, ad eccezione della/del segretaria/o nazionale del partito. Non può essere ricandidato chi ha ricoperto la stessa carica elettiva per un numero di anni equivalente a due mandati interi: a tal fine sono assimilate le cariche di deputata/o europeo, deputata/o o senatrice/ore. Il comitato politico nazionale, con voto della maggioranza dei suoi componenti, può stabilire eccezioni al presente vincolo.

Art. 57

Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee non sono cumulabili, ad eccezione della/del segretaria/o nazionale del partito. Non può essere ricandidato chi ha ricoperto la stessa carica elettiva per un numero di anni equivalente a due mandati interi: a tal fine sono assimilate le cariche di parlamentare europeo, deputata/o, senatrice/ore consigliere/ deputata/o, assessore regionale.

Art. 58

Le candidature nei consigli comunali e circoscrizionali vengono discusse nei circoli interessati all'elezione. Le candidature per le elezioni provinciali avvengono nei comitati politici federali. In ogni caso la ratifica di tutte le liste spetta al comitato politico federale competente territorialmente. Spetta altresì ai comitati politici federali avanzare le candidature per i consigli comunali del Comune capoluogo di Provincia, per i consigli regionali limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base dei criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal comitato politico regionale. Il comitato politico regionale valutata la proposta nel suo complesso, provvede all'approvazione definitiva delle candidature al consiglio regionale.

Art. 58

(idem)

Art. 59

Per le candidature al Parlamento nazionale i comitati politici federali, sulla base delle indicazioni del comitato politico nazionale e del comitato politico regionale, formulano le proposte per i collegi uninominali della circoscrizione di appartenenza, nonché‚ quelle per la formazione delle liste della quota proporzionale. La lista definitiva delle/dei candidate/i è approvata dalla direzione nazionale; le candidature difformi dalle proposte dei comitati politici federali devono essere opportunamente motivate. Per le candidature al Parlamento europeo la direzione nazionale approva le liste su proposta dei comitati politici regionali interessati alle singole circoscrizioni.

Art. 59

(idem)

XIII - L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO  

Art. 60

I mezzi finanziari del partito sono costituiti: dalle quote del tesseramento; dal finanziamento pubblico; da sottoscrizioni volontarie; dagli introiti delle feste e dalle altre iniziative politiche. Ogni organizzazione di partito può promuovere sottoscrizioni informandone gli organismi dirigenti di livello immediatamente superiore. Il comitato politico nazionale, i comitati politici regionali ed i comitati politici federali stabiliscono per ogni entrata derivante dalle iniziative del partito le quote da ripartire fra le diverse istanze. L'importo minimo della tessera è stabilito dalla direzione nazionale che fissa l'ammontare delle quote e le percentuali spettanti alle diverse istanze di partito. I circoli, le federazioni e i comitati politici regionali hanno proprie distinte amministrazioni finanziarie e patrimoniali. Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura.

Art. 60

(idem)

Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura.
La spesa va prioritariamente e prevalentemente impegnata a sostegno, sia sul terreno dell'iniziativa che del profilo dell'apparato, del lavoro esterno di partito, di massa o di movimento. Di conseguenza il partito tende a ridurre al minimo indispensabile i ruoli d'apparato addetti a ruoli interni. Viene inoltre data priorità al finanziamento delle organizzazioni decentrate del partito.

Art. 61

La/il tesoriera/e ha la responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali dell'istanza presso la quale è nominato. Ad essa/o è attribuita la rappresentanza legale, giudiziale verso terzi sia attiva che passiva in materia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La/il tesoriera/e ha la responsabilità del rendiconto annuale delle entrate e delle spese della propria organizzazione. Provvede altresì alla tenuta ed all'aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili ed all'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni. La/il tesoriere nazionale è abilitato a riscuotere le somme spettanti al partito in relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento pubblico.

Art. 61

(idem)

Art. 62

I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei deputate/i, delle/dei senatrici/ori e delle/dei parlamentari europee/i, vengono versati all'amministrazione del partito sulla base di un regolamento approvato dalla direzione nazionale. I contributi dei consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali o dei rappresentanti designati dal partito a tutti i livelli, vengono versati alle organizzazioni di competenza che ne fissano l'entità in sintonia con i criteri fissati dal regolamento della direzione nazionale. Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del collegio di garanzia e l'automatica esclusione da successive candidature. I regolamenti, nazionale e locali, si atterranno al principio di fissare il trattamento economico dei rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese e degli oneri collegati al mandato nonché dei diritti acquisiti in materia retributiva, in misura pari a quella dei funzionari di partito di livello corrispondente.

Art. 62

(idem)

Art. 63

Ciascuna organizzazione di partito deve redigere e approvare annualmente un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo è predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno, deve essere redatto secondo il modello di bilancio approvato dalla direzione nazionale e deve essere sottoposto all'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno insieme al bilancio preventivo. Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili. I bilanci sono predisposti dalla/dal tesoriera/e, esaminati dal competente collegio di garanzia e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi dirigenti. Copia dei bilanci approvati deve essere trasmessa alle/ai tesoriere/i dell'istanza superiore. L'approvazione e la trasmissione dei bilanci alla tesoreria nazionale è condizione necessaria all'erogazione dei contributi, a qualsiasi titolo, da parte dell'amministrazione centrale del partito. I bilanci nazionali sono esaminati ed approvati dalla direzione riunita con le/i segretarie/i regionali e con le/i tesoriere/i regionali. I bilanci devono essere resi pubblici e portati a conoscenza delle/degli iscritte/i. Il bilancio consuntivo nazionale è pubblicato integralmente sugli organi di stampa del partito ed almeno su un quotidiano a diffusione nazionale. In ottemperanza all'art. 5 del Decreto legislativo n. 460/97, si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del partito, salvo che non sia imposto per legge. Il partito si obbliga a devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione od organizzazione politica avente le medesime finalità politiche e ideali. In tal caso si dovrà sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96.

Art. 63

(idem)

XIV - LA STAMPA ED I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA  

Art. 64

La stampa del partito ed i mezzi di comunicazione di massa di cui il partito dispone si ispirano agli orientamenti politici fissati dal comitato politico nazionale. Corrispondono alle esigenze del libero dibattito garantendo a tutte le opinioni gli spazi adeguati ed una informazione pluralista.

Art. 64

(idem)

XV - I SIMBOLI DEL PARTITO  

Art. 65

La bandiera del partito è rossa e reca in colore oro la stella, la falce ed il martello. Un nastro con i colori nazionali è legato all'asta della bandiera. Il simbolo del partito riproduce all'interno di un cerchio rosso e su fondo bianco la bandiera rossa inastata, distesa, inclinata a sinistra. Nel semicerchio inferiore, disposta ad arco di cerchio concavo, è inserita la scritta "RIFONDAZIONE"; nel semicerchio superiore disposta ad arco di cerchio convesso, è inserita la scritta "PARTITO COMUNISTA". Le due scritte sono separate da due settori circolari - verde a sinistra e rosso a destra - che, con il fondo bianco del simbolo, compongono i colori nazionali.
Gli inni del partito sono: L'Internazionale, Bandiera Rossa, l'Inno dei lavoratori. Nei territori in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il simbolo, le scritte e gli atti ufficiali del partito possono essere plurilingue.

Art. 65

(idem)

XVI - NORME TRANSITORIE XVI - NORME TRANSITORIE

I - Fino allo svolgimento della prossima conferenza nazionale delle/dei Giovani comuniste/i la/il coordinatrice/tore regionale viene eletta/o dalle/dai coordinatrici/tori provinciali.

II - L'ultimo comma dell'art. 62 entra in vigore a partire dalle scadenze istituzionali successive all'approvazione del presente Statuto.

I - In sede di prima applicazione delle norme relative ai congressi regionali la direzione nazionale convoca entro tre mesi dalla approvazione del presente statuto i congressi regionali e ne stabilisce le norme per il loro svolgimento.

II - In sede di prima applicazione delle norme relative alla elezione dei comitati politici federali saranno riconvocati i congressi federali entro un mese dalla approvazione del presente statuto, avendo limitato la loro funzione, in prima sessione, alla elezione dei delegati ai congressi regionali e al congresso nazionale.